Language of document : ECLI:EU:C:2016:980

Cause riunite C154/15, C307/15 e C308/15

Francisco Gutiérrez NaranjocontroCajasur Banco SAU,

Ana María Palacios MartínezcontroBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)

e

Banco Popular Español SAcontroEmilio Irles LópezeTeresa Torres Andreu

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada e dall’Audiencia Provincial de Alicante)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione di nullità – Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016

1.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/13, 24° considerando e artt. 6, § 1, e 7, § 1)

2.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione

(Direttiva del Consiglio 93/13)

3.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Obbligo in capo al giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

4.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Giurisprudenza nazionale che permette al giudice nazionale di limitare nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, 6, § 1, e 7, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57, 60)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)

4.      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, infatti, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Quindi, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme. L’assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare l’effetto deterrente che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista.

Inoltre, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata, né, di riflesso, la sostanza, di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di tale tutela tramite adozione di regole uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell’Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13. Di conseguenza, per quanto spetti agli Stati membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest’ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva.

In tale contesto, le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante al consumatore in forza di tale disposizione, a non essere vincolato da una clausola reputata abusiva.

Ne consegue che una giurisprudenza nazionale relativa alla limitazione nel tempo degli effetti giuridici discendenti dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, consente di garantire solamente una tutela limitata ai consumatori. Questa tutela si rivela pertanto incompleta ed insufficiente e costituisce un mezzo che non è né adeguato né efficace per far cessare l’inserzione di questo genere di clausole, a dispetto di quanto dispone l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. In tali circostanze, considerato che i giudici del rinvio sono vincolati dall’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, essi devono lasciare inapplicata, di propria iniziativa, la limitazione degli effetti nel tempo risultante da detta giurisprudenza, dato che essa non risulta compatibile con tale diritto.

Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

(v. punti 61‑63, 65, 66, 71, 73‑75 e dispositivo)