Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2010 - Fahas / Consiglio
("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Motivazione - Ricorso per risarcimento danni")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sofiane Fahas (Mielkendorf, Germania) (rappresentante: F. Zillmer, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, E. Finnegan e S. Marquardt, successivamente M. Bishop, J.-P. Hix ed E. Finnegan, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, assistita dall'avv. G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Oggetto
Da una parte, una domanda di parziale annullamento, da ultimo, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21), nei limiti in cui riguarda il ricorrente, e la condanna del Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue future decisioni in assenza di una decisione giurisdizionale definitiva, nonché, dall'altra, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Sofiane Fahas sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 95 del 28.4.2007.