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Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2012 - Consorzio vino Chianti Classico / UAMI - FFR (F.F.R.)

(Causa T-143/11)

["Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo "F.F.R." - Marchi nazionali figurativi anteriori CHIANTI CLASSICO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti) (rappresentanti: avv.ti S. Corona, G. Ciccone e A. Loffredo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar e G. Mannucci, poi V. Melgar e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 20 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Consorzio vino Chianti Classico e la Fédération française de rugby (FFR)

Dispositivo

1)    La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4) è annullata, in quanto la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    Il Consorzio vino Chianti Classico e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

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1 - GU C 152 del 21.5.2011.