Language of document : ECLI:EU:F:2013:58

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

8 maggio 2013

Causa F‑87/12

Geoffroy Alsteens

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rinnovo di contratto – Annullamento parziale – Riforma»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Alsteens chiede, in sostanza, l’annullamento della «decisione della Commissione [europea] del 18 novembre 2011, in quanto essa limita la durata della proroga [del suo] contratto di agente temporaneo (…) al 31 marzo 2012».

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Alsteens sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Agenti temporanei – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione di rinnovo di un contratto a tempo determinato – Motivo relativo al diniego implicito di riqualificare il contratto come contratto a tempo indeterminato – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 46)

2.      Ricorso dei funzionari – Oggetto – Annullamento parziale – Contratto di agente temporaneo – Non dissociabilità della disposizione relativa alla durata dell’assunzione – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Un agente temporaneo può liberamente chiedere l’annullamento del suo contratto dinanzi al giudice dell’Unione, entro i termini e in esito al procedimento di reclamo amministrativo previo, in particolare se ritiene che la qualificazione di tale contratto sia errata. Infatti, dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti, risulta che il contenzioso della funzione pubblica è un contenzioso di legittimità. In questo contesto, spetta al giudice che accerta l’illegittimità della decisione impugnata pronunciarne l’annullamento.

Così avviene nel caso di una decisione di rinnovo di un contratto a tempo determinato, in quanto essa esprime il diniego dell’istituzione che viene in considerazione di offrire all’interessato un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato o quanto meno di durata più ampia di quella concessa e in quanto quest’ultimo sostiene, fondandosi in particolare sull’articolo 8 del Regime applicabile agli altri agenti, che avrebbe potuto beneficiare di un contratto più vantaggioso.

(v. punti 10-12)

Riferimento:

Corte: 9 luglio 1987, Castagnoli/Commissione, 329/85 (punti 10‑12); 23 marzo 1988, Giubilini/Commissione, 289/87 (punti 8‑12)

Tribunale di primo grado: 6 luglio 2001, Dubigh e Zaur-Gora/Commissione, T‑375/00 (punto 24)

Tribunale della funzione pubblica: 13 giugno 2012, Davids/Commissione, F‑105/11 (punto 56)

2.      L’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo.

Al riguardo, la durata di un contratto di agente temporaneo è appunto un elemento indissociabile dal contratto stesso in quanto determina la sua qualificazione e in quanto essa fissa il periodo durante il quale le parti contraenti sono vincolate da obblighi reciproci. Pertanto, l’annullamento di parte della decisione dell’istituzione relativa al periodo di assunzione di un agente temporaneo modificherebbe la qualificazione del contratto e quindi la sostanza stessa di tale decisione. Una siffatta domanda di annullamento tende così in realtà alla riforma della decisione stessa ed è, pertanto, manifestamente irricevibile.

(v. punti 14-16)

Riferimento:

Corte: 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P (punto 38); 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95 (punti 256‑258); 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03 (punti 12‑14)

Tribunale di primo grado: 10 marzo 1992, SIV e a./Commissione, T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89 (punto 320)