Language of document : ECLI:EU:C:2018:979

Causa C‑378/17

Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána

contro

Workplace Relations Commissione

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Assunzione degli agenti di polizia – Organismo nazionale istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore – Facoltà di disapplicare la legislazione nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2018

Diritto dell’Unione – Primato – Diritto nazionale contrastante – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Organismo nazionale istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in tale settore – Incompetenza a decidere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 2000/78)

Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio del primato dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale un organismo nazionale, istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore, non è competente a decidere di disapplicare una norma di diritto nazionale contraria al diritto dell’Unione.

Infatti, spetta agli Stati membri designare gli organi giurisdizionali e/o le istituzioni competenti a verificare la validità di una disposizione nazionale e prevedere i mezzi di ricorso e le procedure che consentono di contestare tale validità nonché, ove il ricorso sia fondato, di annullare detta disposizione e, se del caso, di stabilire gli effetti di un simile annullamento.

Per contro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il primato del diritto dell’Unione impone che i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto dell’Unione abbiano l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale disposizione nazionale per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 17, 21 e 24, e del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

In tale contesto, ove la Commissione per le relazioni professionali, quale organismo investito dal legislatore nazionale della competenza a garantire l’applicazione del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di lavoro, come concretizzato dalla direttiva 2000/78 e dalle leggi sulla parità di trattamento, sia investita di una controversia riguardante l’osservanza di tale principio, il principio del primato del diritto dell’Unione esige che essa assicuri, nell’ambito di tale competenza, la tutela giuridica attribuita ai singoli dal diritto dell’Unione e che garantisca la piena efficacia dello stesso, disapplicando, all’occorrenza, qualsiasi disposizione eventualmente contraria della legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 77; del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 53 e del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 35).

Se un organismo come la Commissione per le relazioni professionali, investito dalla legge del compito di vigilare sull’applicazione e sull’osservanza degli obblighi derivanti dall’applicazione della direttiva 2000/78, non potesse constatare che una disposizione nazionale contrasta con la direttiva in parola e, di conseguenza, non potesse decidere di disapplicare tale disposizione, l’effetto utile delle norme dell’Unione nel settore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro risulterebbe affievolito (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, CIF, C‑198/01, EU:C:2003:430, punto 50).

(v. punti 34, 35, 45, 48, 52 e dispositivo)