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Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 – Belgio / Commissione

(Causa T-563/13)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti : J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da F. Tuytschaever e M. Varga, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento e annullare di conseguenza la decisione impugnata nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio ammontanti a EUR 4 108 237, 42, o perlomeno limitare l’importo da escludere dal finanziamento a EUR 1 268 963, 04;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale1 , nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di certezza del diritto in quanto la decisione impugnata non consentirebbe al ricorrente di comprendere in modo completo la violazione ad esso contestata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 122, 125 ter, paragrafo 1, e 125 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/20072 e degli articoli 25, 28, paragrafo1, 29 e 33 del regolamento (CE) n. 1580/20073 in quanto la Commissione avrebbe dichiarato che la Greenbow cvba è stata a torto riconosciuta organizzazione di produttori.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe limitato la rettifica finanziaria alle spese che riguardano membri della Greenbow, le quali non potrebbero essere riconosciute autonomamente come organizzazione di produttori.

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1 GU L 219, pag. 49.

2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).