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Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 – ISOTIS / Commissione

(Causa T-562/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Ananges - ISOTIS (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Skliris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che la Commissione, chiedendo alla ricorrente la restituzione dell’importo di EUR 47 197,93, versato dalla Commissione nell’ambito del contratto 238940 REACH 112, viola il contratto controverso;

riconoscere che la ricorrente non deve restituire l’importo summenzionato, versato dalla Commissione;

riconoscere che, in ogni caso, detta richiesta della Commissione è completamente infondata per l’importo di EUR 13 821,12;

riconoscere che le condizioni generali applicabili ai contratti FP6 non si applicano nell’ambito del contratto 238940 REACH 112 e che, di conseguenza, la ricorrente, nell’ambito del contratto controverso, non deve pagare alcun importo a titolo di risarcimento (liquidated damages);

riconoscere che la Commissione, manifestando la sua intenzione di pretendere un risarcimento (liquidated damages) in base alle condizioni generali dei contratti FP6, viola il contratto controverso 238940 REACH 112,

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, che si fonda, da un lato, sulla clausola compromissoria del contratto controverso e, dall’altro, sul diritto belga a cui il contratto controverso fa rinvio, la ricorrente deduce tre motivi:

Il primo motivo verte sulla violazione da parte della Commissione della buona fede e delle leali pratiche commerciali. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha richiesto diversi importi, senza fornire un particolare e specifico motivo in grado di generare le pretese di volta in volta avanzate e che il suo comportamento commerciale è contrario alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, la ricorrente sostiene che il comportamento posto in essere dalla Commissione in violazione dei suoi obblighi contrattuali deriva anche dalla sua intenzione di avanzare pretese in base a condizioni generali di contratto di tipo diverso (FP6) da quelle applicabili al contratto controverso REACH 112 (CIP).

Il secondo motivo verte sulla violazione della disposizione contenuta nell’articolo II.28, paragrafi 1 e 5, del contratto 238940 REACH 112. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha avanzato pretese senza aver esercitato in precedenza un controllo nell’ambito del contratto controverso ed ha invocato in modo generico e indeterminato il risultato di un controllo che non riguarda il contratto controverso REACH 112.

Il terzo motivo, addotto in subordine, verte sul fatto che la richiesta della Commissione è avanzata in modo abusivo e in malafede.