Language of document : ECLI:EU:C:2018:423

Causa C163/16

Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS

contro

Van Haren Schoenen BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – Nozione di “forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub iii)»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018

Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto – Marchio consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 3, § 1, e), iii)]

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di detta disposizione.

Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di «forma» va intesa generalmente, come sottolineato dalla Commissione europea, nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio.

Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.

Si pone tuttavia la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.

A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.

In ogni caso, non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito «esclusivamente» dalla forma, ove, come nella specie, l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.

(v. punti 21‑24, 26, 27 e dispositivo)