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Ricorso proposto l'11 novembre 2008 - Giordano Enterprises / UAMI - José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

(Causa T-483/08)

Lingua del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malesia) (rappresentante: avv. M. Nentwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007-2), in quanto respinge il ricorso della ricorrente; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "GIORDANO" per prodotti compresi nelle classi 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo portoghese "GIORDANO" registrato con il numero 322 534 per prodotti compresi nella classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l'opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, perché tra i marchi in conflitto non sussisterebbe il rischio di confusione rilevato dalla commissione di ricorso; violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94 nonché della regola 15 del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, perché erroneamente la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria decisione sull'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, atteso che l'opposizione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era basata solamente sull'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).