Language of document : ECLI:EU:T:2009:487





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)

(causa T‑486/08)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37‑44, 50)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 – domanda di registrazione n. 5 967 856

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.