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Ricorso proposto il 3 giugno 2009 - Freistaat Sachsen / Commissione

(Causa T-215/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Sachsen (rappresentanti: U. Soltész e P. Melcher, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008 - Germania, Flughafen Dresden) nella parte in cui la Commissione dichiara che il conferimento di capitale concesso dalla Germania per la ricostruzione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008) - Germania, Flughafen Dresden, con la quale la Commissione ha autorizzato, in quanto misura compatibile con il mercato comune, il conferimento di capitale proprio concesso dalla Germania per la ricostruzione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il ricorrente chiede che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha ritenuto la misura impugnata un aiuto di Stato.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione, applicando il diritto in materia di aiuti di Stato anche alla misura controversa, ha violato la ripartizione delle competenze del Trattato CE e il principio di attribuzione di cui all'art. 5, n. 1, CE. Il finanziamento statale della costruzione di infrastrutture accessibili a tutti i potenziali utenti a condizioni obiettive e non discriminatorie, trattandosi di misura generale di politica economica, non rientra generalmente nell'ambito di applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta che la Flughafen Dresden GmbH, per aver provveduto alla sostituzione mediante ricostruzione della pista di decollo e di atterraggio, sia da considerarsi quale impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Inoltre, si sostiene che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che nel caso della Flughafen Dresden GmbH si tratta di una società statale costituita ad hoc (single purpose vehicle), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, non viene considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

Con il quarto motivo il ricorrente fa valere che gli orientamenti del 2005 1 applicati violerebbero il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Essi dovrebbero integrare e non sostituire gli orientamenti del 1994 2. Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero anche la costruzione di aeroporti nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato. Con riferimento a tale attività, i precedenti orientamenti del 1994 escluderebbero espressamente l'applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato.

In subordine, con il quinto motivo, il ricorrente adduce che la misura impugnata soddisfa tutte le condizioni fissate dalla sentenza Altmark Trans 3e, anche per questa ragione, non costituisce, in definitiva, un aiuto.

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1 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

2 - Comunicazione della Commissione - Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

3 - Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (Racc. I-7747, punto 88 e segg.)