Language of document : ECLI:EU:C:2023:784

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

10 ottobre 2023 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑460/23 [Kinshasa] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bologna (Italia), con ordinanza del 17 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2023, nel procedimento penale a carico di

OB,

con l’intervento di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, N. Piçarra, e l’avvocato generale, J. Richard de la Tour,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17), e della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1), alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con gli articoli 2, 3, 6, 7, 17 e 18 di quest’ultima, e, dall’altro, sull’interpretazione di tali disposizioni della Carta.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di OB, cittadina di origine congolese, per favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di un paese terzo irregolari e uso di falsi.

3        Il Tribunale di Bologna (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la Carta (...), e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all’integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d’asilo di cui all’articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 7, osti alle previsioni della direttiva [2002/90] e della decisione quadro [2002/946] (attuate nell’ordinamento italiano con la disciplina di cui all’articolo 12 [del testo unico sull’immigrazione]), nella parte in cui impongono agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca o compia atti diretti a favorire l’ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell’Unione, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza prevedere al contempo l’obbligo per gli Stati membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero;

2)      Se la Carta (...), e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all’integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d’asilo di cui all’articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 7, osti alla previsione della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 12 [del testo unico sull’immigrazione], nella parte in cui sanziona la condotta di chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza escludere al contempo la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando la natura di una causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

6        Alla luce dei motivi sui quali il giudice del rinvio fonda la sua domanda di procedimento accelerato nella presente causa occorre rilevare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale in grado di giustificare il ricorso a tale procedimento il numero rilevante di persone che possono trovarsi nella stessa situazione di incertezza delle parti del procedimento principale, o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che il giudice del rinvio è chiamato a formulare dopo aver ottenuto risposte alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte, o da altre decisioni che questo giudice o altri giudici nazionali possono essere chiamati a pronunciare in controversie analoghe (ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2021:149, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

7        Parimenti, la circostanza che esistano controversie analoghe a quella oggetto del procedimento principale, che coinvolgano persone sottoposte a misure privative della libertà, non è rilevante per valutare se la presente causa meriti una risposta urgente, fatta salva la decisione che sarebbe eventualmente adottata a tal riguardo nell’ipotesi in cui una di tali controversie analoghe sia oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 e C‑509/18, EU:C:2018:766, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

8        Alla luce di quanto precede, la natura della presente causa pregiudiziale non richiede un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio, diretta a ottenere che tale causa sia sottoposta a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento, non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale di Bologna (Italia), diretta a ottenere che la causa C460/23 sia sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, è respinta.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.