Language of document : ECLI:EU:C:2001:67

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1° febbraio 2001 (1)

«Interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE) - Normativa nazionale recante divieto per gli ottici di effettuazione di taluni esami oculistici - Normativa nazionale che restringe la commercializzazione di apparecchi che consentono di procedere a taluni esami ottici riservati ai soli oculisti»

Nel procedimento C-108/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

Dennis Mac Quen,

Derek Pouton,

Carla Godts,

Youssef Antoun

e

Grandvision Belgium SA, già Vision Express Belgium SA, responsabile civile,

in presenza di:

Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, parte civile,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo,


cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,

viste le osservazioni scritte presentate

-    per la sig.ra Godts, per i sigg. Antoun e Pouton, nonché per la Grandvision Belgium SA, dagli avv.ti M. Fyon, F. Louis, A. Vallery e H. Gilliams,

-    per l'Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, dagli avv.ti J.-M. Defourny, e R. Bützler, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Belgio),

-    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Godts, dei sigg. Antoun e Pouton, nonché della Grandvision Belgium SA, rappresentati dagli avv.ti M. Fyon, F. Louis, A. Vallery e H. Gilliams, dell'Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, rappresentata dagli avv.ti J.-M. Defourny e F. Mourlon Beernaert, del foro di Bruxelles, nonché della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, all'udienza del 10 febbraio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 27 marzo 1996, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE).

2.
    Tali questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico della sig.ra Godts, dei sigg. Mac Quen, Antoun e Pouton, nonché della Grandvision Belgium SA (in prosieguo: la «Grandvision»), in qualità di datore di lavoro dei medesimi, imputati di aver illecitamente svolto uno o più atti costituenti esercizio della professione medica.

Il contesto normativo

3.
    Le pertinenti disposizioni nazionali sono contenute, da un lato, nel regio decreto 30 ottobre 1964 (Moniteur belge 24 dicembre 1964, pag. 13274), che stabilisce i requisiti relativi all'esercizio della professione di ottico nelle imprese artigiane, nelle piccole e medie imprese commerciali e nella piccola industria, nel testo modificato dai regi decreti 16 settembre 1966, 14 gennaio 1975, 3 ottobre 1978 e 2 marzo 1988 (Moniteur belge 17 marzo 1988, pag. 3812), e, dall'altro, dal regio decreto 10 novembre 1967, n. 78, relativo all'esercizio delle attività di medico, di infermiere e di appartenente al personale paramedico, nonché alle commissioni sanitarie per la prevenzione dell'esercizio illecito della professione medica (Moniteur belge 14 novembre 1967, pag. 11881).

4.
    A termini dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1964:

«La professione di ottico ai sensi del presente decreto consiste nell'esercizio abituale ed autonomo di una o più delle seguenti attività:

a)    l'offerta al pubblico, la vendita, la manutenzione e la riparazione di articoli di ottica destinati alla correzione e/o alla compensazione della vista,

a bis)    la prova, l'adattamento, la vendita e la manutenzione di occhi artificiali,

b)    l'esecuzione di prescrizioni rilasciate da medici oculisti ai fini della correzione della vista».

5.
    L'art. 2, n. 1, primo comma, del regio decreto n. 78 così dispone:

«L'esercizio della professione medica è consentito unicamente al titolare del diploma legale di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia ottenuto ai sensi della normativa sulla collazione dei titoli accademici e sul programma degli esami universitari salvo dispensa prevista per legge e subordinatamente, inoltre, al possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, primo o secondo comma».

6.
    La detta disposizione precisa al secondo capoverso quanto segue:

«Costituisce esercizio illecito della professione medica lo svolgimento abituale da parte di un soggetto che non risponda a tutti i requisiti fissati dal primo capoverso del presente comma di qualsiasi atto avente ad oggetto o presentato come avente ad oggetto, nei confronti della persona umana, l'esame dello stato di salute, l'accertamento di malattie e deficit, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione o l'esecuzione di terapie di patologie, fisiche o psichiche, reali o supposte, nonché la vaccinazione».

7.
    Con sentenza 28 giugno 1989 (Cass. 28 giugno 1989, Pas. 1989, I-1182), la Cour de cassation belga ha affermato che l'art. 2, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1964 deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del regio decreto n. 78.

8.
    Nella detta sentenza è stato infatti affermato che, «se è pur vero che è consentito agli ottici che non siano medici di compiere attività dirette alla correzione di difetti puramente ottici della vista, avvalendosi o meno a tal fine di apparecchi o strumenti, resta tuttavia loro vietato qualsiasi esame dello stato della vista del cliente diverso dal ricorso al metodo secondo cui compete unicamente al paziente determinare i difetti ottici di cui soffra - avvalendosi in particolare di scale tipografiche eventualmente incorporate in uno strumento di controllo - e di cui il paziente stesso assicuri la correzione scegliendo, su proposta dell'ottico, le lenti che ritenga soddisfacenti, incombendo all'ottico l'obbligo di consigliare al proprio cliente la consultazione di un oculista, qualora dalle indicazioni in tal modo ricavate emergano dubbi quanto alla natura dei difetti accertati».

I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali

9.
    Dagli atti di causa emerge che la Grandvision è una società per azioni di diritto belga, con sede a Bruxelles. La Grandvision appartiene ad un gruppo di società checommercializza prodotti e servizi nel settore dell'ottica. Essa è controllata dalla società di diritto inglese Vision Express UK Ltd. Il sig. Mac Quen era direttore generale di quest'ultima società prima dell'assunzione, dal novembre 1990 al luglio 1991, delle funzioni di amministratore delegato della Vision Express Belgium SA, funzioni nelle quali è poi succeduto, nel periodo compreso dal luglio 1991 al 1993, il sig. Pouton.

10.
    Poco tempo dopo essere stata costituita, la Vision Express Belgium SA distribuiva in Belgio una pubblicità riguardante vari esami della vista effettuati nei propri negozi, fra i quali, segnatamente, una «tonometria computerizzata», diretta ad individuare un'«eventuale ipertensione endoculare», una «retinoscopia» generale, per esaminare «lo stato della retina», nonché una «valutazione del campo visivo con l'ausilio di un apparecchio ultramoderno» e una «biomicroscopia» dello «stato della vostra cornea, della vostra congiuntiva, delle palpebre e delle lacrime (...)». Tale pubblicità costituiva apparentemente la traduzione letterale della pubblicità effettuata dalla società Vision Express UK Ltd nel Regno Unito.

11.
    A fronte di tale pubblicità, nel settembre 1991 l'Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire (in prosieguo: l'«UPBMO») sporgeva denuncia, costituendosi parte civile, nei confronti della Grandvision per esercizio illecito della professione medica e pubblicità mendace.

12.
    In esito all'istruttoria penale, i sigg. Mac Quen e Pouton, nonché il sig. Antoun, ottico, e la sig.ra Godts, segretaria, venivano rinviati a giudizio unitamente alla società Grandvision - soggetto civilmente responsabile in qualità di datore di lavoro dei quattro imputati - dinanzi al Tribunal de première instance di Bruxelles in qualità di giudice penale.

13.
    A fronte di dubbi in ordine alla conformità con il diritto comunitario della normativa belga richiamata ai punti 3-6 della presente sentenza, nell'interpretazione datale dalla Cour del cassation, il Tribunal de première instance di Bruxelles decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)    Se sia compatibile con gli artt. 5, 52 e 59 del Trattato CE il divieto, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di una disposizione dell'ordinamento nazionale, imposto agli ottici residenti in altri Stati membri, di offrire, all'interno di uno Stato membro, nell'ambito della correzione di difetti meramente ottici della vista, servizi consistenti in un esame obiettivo della vista, vale a dire effettuati senza far ricorso a un metodo in base al quale il cliente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre e decide egli stesso quale sia la correzione da apportare.

2)    Se siano compatibili con l'art. 30 del Trattato CE gli ostacoli alla messa in commercio, all'interno di uno Stato membro, di apparecchi che consentono un esame obiettivo della vista ai fini della correzione di difetti meramente ottici della vista, quali ad esempio un autorifrattore, derivanti dal divieto impostodalla legge nazionale agli ottici residenti in altri Stati membri di offrire, all'interno del detto Stato membro, servizi consistenti in un esame obiettivo (vale a dire, non soggettivo) della vista, e ciò nell'ambito della correzione pure di difetti meramente ottici della vista stessa.

14.
    Avendo l'UPBMO proposto appello avverso la detta decisione di rinvio pregiudiziale, il presidente della Corte decideva, con ordinanza 28 giugno 1996, di sospendere il procedimento. Il procedimento è poi ripreso l'11 giugno 1999 a seguito della sentenza della Cour de cassation 12 maggio 1999 in cui si dichiarava la desistenza dal ricorso per cassazione proposto dalla UPBMO avverso la sentenza della Cour d'appel di Bruxelles (Belgio).

Osservazioni preliminari

15.
    L'UPBMO sostiene che la causa principale verterebbe su una situazione puramente interna che non presenterebbe alcun elemento di collegamento con il diritto comunitario. Infatti, la Grandvision, in quanto società di diritto belga operante in Belgio, si troverebbe in una situazione esulante dalla sfera di applicazione del diritto comunitario.

16.
    Si deve ricordare al riguardo che dalle osservazioni presentate alla Corte nonché dalle precisazioni fornite all'udienza risulta che la Grandvision è una società per azioni di diritto belga, costituita nel 1990, con la denominazione di Vision Express Belgium SA, dalla società olandese VE Holdings BV. In quanto filiale della società di diritto inglese Vision Express UK Ltd, essa appartiene ad un gruppo di società, stabilite in vari Stati membri, che commercializzano prodotti e servizi nel settore dell'ottica. La situazione giuridica di una siffatta società rientra quindi nella sfera di applicazione del diritto comunitario per effetto delle disposizioni dell'art. 52 del Trattato.

17.
    Secondo la Grandvision, l'interpretazione della normativa nazionale richiamata al punto 3 della presente sentenza non sarebbe unanimemente accolta dalle autorità belghe. La Grandvision sostiene, in particolare, che l'interpretazione affermata dalla Cour de cassation, diretta a vietare agli ottici che non siano medici di procedere ad un esame obiettivo della vista e che riserva esami di tal genere ai medici oculisti, non sarebbe condivisa da altri giudici belgi, ragion per cui non potrebbe dirsi pacifico che in Belgio l'effettuazione di tali esami sia necessariamente vietata agli ottici.

18.
    Si deve rilevare al riguardo che, a fronte dell'esistenza o dell'apparente esistenza di divergenze esegetiche tra le autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro quanto alla corretta interpretazione di una normativa nazionale, in particolare per quanto attiene alla sua esatta portata, non compete alla Corte stabilire quale sia l'interpretazione conforme ovvero quella maggiormente conforme al diritto comunitario. Spetta invece alla Corte interpretare il diritto comunitario con riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice di rinvio al fine di fornire a quest'ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

In ordine alle questioni pregiudiziali

19.
    Con le questioni pregiudiziali il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 5, 30, 52 e 59 del Trattato ostino a che le competenti autorità di uno Stato membro interpretino la legge nazionale in materia di professione medica nel senso che, nell'ambito della correzione di deficienze puramente ottiche della vista del cliente, l'esame obiettivo della vista stessa - vale a dire un esame non fondato su un metodo in base al quale è unicamente il cliente che determina le deficienze ottiche di cui soffra - è riservato agli oculisti, ad esclusione, in particolare, degli ottici che non siano medici.

20.
    Considerato che l'oggetto della causa principale non riguarda né prestazioni di servizi da parte della Grandivision o collaboratori della medesima a destinatari stabiliti in altri Stati membri, né obblighi degli Stati membri ai sensi dell'art. 5 del Trattato, non occorre procedere all'esame della conformità del divieto di cui trattasi nella causa a qua (in prosieguo: il «divieto contestato») con gli artt. 5 e 59 del Trattato.

21.
    Per quanto attiene all'art. 30 del Trattato, anche ammesso che il divieto contestato produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, tali effetti costituirebbero la conseguenza ineluttabile del divieto medesimo. Pertanto, qualora il divieto stesso risultasse giustificato, i suoi effetti dovrebbero essere accettati con riguardo all'art. 30 del Trattato.

22.
    Quanto all'art. 52 del Trattato, occorre anzitutto rilevare che la questione se l'esame obiettivo della vista costituisca un'attività riservata agli oculisti non è disciplinata dalle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE e 75/363/CEE, concernenti, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1) e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14), né dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), che ha abrogato le due summenzionate direttive. E' inoltre pacifico che l'attività di ottico non costituisce oggetto di alcuna specifica disciplina comunitaria.

23.
    L'UPBMO sostiene che, ciò premesso, gli Stati membri possano legittimamente riservare l'effettuazione di taluni esami della vista ai soggetti professionalmente più qualificati, vale a dire agli oculisti. Nella sentenza 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha (Racc. pag. I-3551, punto 12), la Corte avrebbe riconosciuto che, in assenza di una disciplina comunitaria dell'attività paramedica oggetto della detta causa, ogni Stato membro è libero di disciplinare l'esercizio di tale attività sul proprio territorio, subordinatamente alla sola condizione di non far sorgere discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri. Le stesse considerazioni potrebbero essere traslate alla causa principale.

24.
    Se è pur vero che, in assenza di armonizzazione delle attività oggetto della causa principale, la disciplina dell'esercizio delle dette attività ricade, in linea di principio, nella sfera di competenza degli Stati membri, ciò non toglie che questi debbano esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenze 29 ottobre 1998, cause riunite C-193/97 e C-194/97, De Castro Freitas e Escallier, Racc. pag. I-6747, punto 23, e 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-0000, punto 31).

25.
    A termini dell'art. 52, secondo comma, del Trattato, l'esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Ne consegue che, qualora l'accesso a un'attività specifica o l'esercizio della stessa sia subordinato nello Stato membro ospitante ad una determinata disciplina, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfare i requisiti fissati da tale normativa (v. sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 36).

26.
    Dalla giurisprudenza della Corte emerge, tuttavia, che i provvedimenti nazionali atti a limitare o rendere meno attrattivo l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32; Gebhard, citata supra, punto 37, e, da ultimo, sentenza 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-0000, punto 57).

27.
    A tal riguardo si deve anzitutto rilevare che il divieto contestato si applica indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato membro di stabilimento dei soggetti destinatari.

28.
    Inoltre, per quanto attiene alla questione dell'esistenza di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento derivante dal divieto contestato, si deve ricordare che la tutela della salute pubblica figura tra i motivi che, ai sensi dell'art. 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46, n. 1, CE), possono giustificare restrizioni risultanti da un regime particolare per i cittadini stranieri. La tutela della salute pubblica è quindi idonea, in linea di principio, a giustificare parimenti provvedimenti nazionali indistintamente applicabili, quali nel caso di specie.

29.
    L'importanza della tutela della salute è inoltre sottolineata dal fatto che l'art. 3, lett. o), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. p), CE] prevede che l'azione della Comunità comporti, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato, un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

30.
    Orbene, la scelta di uno Stato membro di riservare ad una categoria di professionisti in possesso di qualifiche specifiche, quali gli oculisti, il diritto di effettuare sui propri pazienti un esame obiettivo della vista con l'ausilio di strumenti sofisticati che consentono di misurare la pressione endoculare, di verificare il campo visivo o di analizzare lo stato della retina può essere considerato un mezzo idoneo a garantire la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute.

31.
    Ciò premesso, occorre esaminare se il divieto contestato sia necessario e proporzionato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione della salute.

32.
    La Grandvision, pur riconoscendo la rilevanza della salute pubblica, contesta che la sola circostanza che gli oculisti dispongano di qualifiche professionali più elevate rispetto agli ottici costituisca un elemento idoneo a giustificare che gli esami obiettivi di deficienze puramente ottiche della vista vengano loro riservati. A suo parere, non sarebbe provato che l'uso dei detti strumenti da parte degli ottici comporti un rischio per la salute pubblica, in considerazione, segnatamente, del fatto che, in altri Stati membri, le attività di cui trattasi nella causa principale possono essere lecitamente esercitate anche da ottici non medici.

33.
    Si deve ricordare, al riguardo, che il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto comunitario (v. sentenze 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 51, e 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 42).

34.
    Infatti, la sola circostanza che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro non può incidere sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni adottate in materia (v. sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I-7289, punto 34).

35.
    Si deve tuttavia rilevare che il divieto contestato, dedotto nella causa principale a fondamento dell'azione penale, non è espressamente previsto da una disposizione legislativa della legge nazionale, bensì risulta piuttosto dall'interpretazione fornita nel 1989 dalla Cour de cassation a talune disposizioni nazionali applicabili in materia al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica. Tale interpretazione sembra essere fondata su una valutazione dei rischi per la salute pubblica eventualmente derivanti dalla concessione agli ottici dell'autorizzazione a procedere a taluni esami della vista.

36.
    Orbene, una valutazione di tal genere può mutare nel corso degli anni, in particolare in funzione dei progressi realizzati in materia sul piano tecnico e scientifico. Va rilevato al riguardo che il Bundesverfassungsgericht (Germania) è giunto alla conclusione, nella sentenza 7 agosto 2000 (1 BvR 254/99) che i rischi eventualmente risultanti dalla concessione agli ottici dell'autorizzazione di procedere a taluni esamidella vista dei loro clienti, quali la tonometria e la perimetria informatizzata, non costituiscono un valido motivo per vietare loro l'effettuazione degli esami medesimi.

37.
    Spetta al giudice nazionale valutare, in considerazione delle prescrizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento nonché delle esigenze di certezza del diritto e di tutela della salute pubblica, se l'interpretazione della legge nazionale accolta al riguardo dalle competenti autorità nazionali presenti un valido fondamento dell'azione penale avviata nella causa principale.

38.
    Le questioni pregiudiziali devono quindi essere risolte nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, l'art. 52 del Trattato non osta a che le competenti autorità di uno Stato membro interpretino la legge nazionale relativa all'esercizio della professione medica in termini tali che, nell'ambito della correzione di deficienze puramente ottiche della vista del cliente, l'esame obiettivo delle deficienze medesime, vale a dire un esame non fondato su di un metodo in base al quale sia solamente il cliente a determinare le deficienze ottiche di cui soffra, sia riservato, per motivi connessi alla tutela della salute pubblica, ad una categoria di professionisti in possesso di qualifiche specifiche, quali gli oculisti, ad esclusione, in particolare, degli ottici non medici. Spetta al giudice nazionale, valutare, in considerazione delle prescrizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento nonché delle esigenze di certezza del diritto e di tutela della salute pubblica se l'interpretazione della legge nazionale accolta al riguardo dalle competenti autorità nazionali presenti un valido fondamento dell'azione penale avviata nella causa principale.

Sulle spese

39.
    Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruxelles, con ordinanza 27 marzo 1996, dichiara:

Allo stato attuale del diritto comunitario, l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che le competenti autorità di uno Stato membro interpretino la legge nazionale relativa all'esercizio della professione medica in termini tali che, nell'ambito della correzione di deficienze puramente ottiche della vista del cliente, l'esame obiettivo delle deficienze medesime, vale a dire un esame non fondato su di un metodo in base al quale sia solamente il cliente a determinare le deficienze ottiche di cui soffra, sia riservato, per motivi connessi alla tutela della salute pubblica, ad una categoria di professionisti in possesso diqualifiche specifiche, quali gli oculisti, ad esclusione, in particolare, degli ottici non medici. Spetta al giudice nazionale, valutare, in considerazione delle prescrizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento nonché delle esigenze di certezza del diritto e di tutela della salute pubblica se l'interpretazione della legge nazionale accolta al riguardo dalle competenti autorità nazionali presenti un valido fondamento dell'azione penale avviata nella causa principale.

Wathelet
Edward
Jann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2001.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: il francese.