Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑232/06)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per taluni progetti informatici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente – Ricorso per risarcimento danni – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità – Ricorso di annullamento – Termine di ricevimento delle offerte – Termine di presentazione delle domande di informazioni – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione – Insussistenza di indicazioni riguardanti il tipo e la portata del pregiudizio e il nesso di causalità – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 30-32)
2. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Fissazione del termine per la presentazione delle domande di informazioni supplementari – Mancata considerazione del termine per il ricevimento delle offerte –Irregolarità del procedimento precontenzioso – Effetti –Annullamento della decisione controversa – Presupposti – Onere della prova (v. punti 61-68)
3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto –Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di neutralizzare in modo assoluto il complesso dei vantaggi dell’offerente appaltatore già esistente – Insussistenza (v. punti 74-77)
4. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 180, 195)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2006 di non selezionare l’offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nell’ambito di una gara d’appalto relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici «CUST DEV» e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno. |
Dispositivo
2) | | La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |