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Ricorso presentato il 30 agosto 2006 - Regno dei Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-231/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione della Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione C(2006) 2084 doc. def. della Commissione 22 giugno 2006 relativa al finanziamento ad hoc effettuato dai Paesi Bassi degli organismi pubblici olandesi di radiodiffusione di cui al fascicolo aiuti di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003), ad eccezione dell'art. 1, n. 3, di detta decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 88, n. 2, CE, e una violazione dei suoi diritti di difesa, poiché nella decisione la Commissione si è discostata sostanzialmente dalla decisione 3 febbraio 2004 1, con la quale essa aveva avviato l'indagine formale. Il ricorrente aggiunge che sono stati modificati l'oggetto dell'indagine e il metodo di calcolo per determinare la sovracompensazione.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta una violazione degli artt. 88, nn. 1, 2 e 3, CE, e 1, lett. b), del regolamento 659/1999 2 e dell'art. 253 CEE, poiché la Commissione interpreta ed applica erratamente le nozioni di nuovo aiuto e di aiuto esistente.

Secondo il ricorrente, la Commissione qualifica indebitamente come nuovi aiuti alcuni pagamenti provenienti da determinati fondi e riserve. In tal modo, la Commissione ignorerebbe che tali pagamenti, al pari del finanziamento regolare degli organismi pubblici di radiodiffusione, costituiscono parte del bilancio dei mezzi di comunicazione e non costituiscono mezzi pubblici supplementari. Secondo il ricorrente, l'unica differenza, vale a dire il fatto che tali pagamenti si utilizzano per fini specifici, non costituisce alcun motivo per distinguere tali pagamenti dal resto del finanziamento pubblico.

Del pari, il ricorrente afferma che la Commissione applica erratamente la nozione di aiuto esistente, qualificando il trasferimento di una parte delle riserve di vari organismi pubblici nazionali di radiodiffusione ad un ente coordinatore, vale a dire il NOS, come un nuovo aiuto al NOS stesso. Secondo il ricorrente, le riserve considerate sono state costituite a partire dal finanziamento annuale, che costituisce un aiuto esistente, e che col mero trasferimento al NOS tale riserve non hanno perso detta natura di aiuto esistente.

In subordine, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 86, n. 2, CE, una valutazione manifestamente errata dei fatti, come una violazione dell'art. 253 CE per il modo con cui la Commissione ha calcolato la sovracompensazione degli organismi pubblici di radiodiffusione.

Secondo il ricorrente, la Commissione ha erratamente deciso che il finanziamento non soddisfa il principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene che la Commissione ha dapprima dichiarato che il finanziamento non ha dato luogo a comportamenti anticoncorrenziali nei mercati commerciali. Per tale motivo, secondo il ricorrente non può sussistere una sovracompensazione e di conseguenza non è necessario un recupero.

Inoltre, la Commissione ha determinato l'importo che si deve recuperare dal Fondo "Omroepreserve" del NOS (Fondo di riserva degli organismi di radiodiffusione). Tuttavia, il ricorrente sostiene che al riguardo la Commissione ha preso le mosse dal fatto che detto importo si trovava ancora come riserva presso il NOS, mentre lo stesso in realtà era stato versato già in gran parte, conformemente ai requisiti applicabili.

La Commissione ha del pari dichiarato che si deve recuperare integralmente l'importo di riserve che vari organismi di radiodiffusione avevano trasferito al NOS. Secondo il ricorrente, in tal modo la Commissione senza motivo si è discostata dalla sua consolidata prassi di ammettere una sovracompensazione fino al 10%.

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1 - GU 2004 C 61, pag. 8.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CEE (GU L 83, pag. 1).