Language of document : ECLI:EU:T:2008:411





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 – Austrian Relief Program / Commissione

(causa T‑235/06)

«Ricorso di annullamento – Finanziamento comunitario di un’operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell’ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati – Programma Obnova – Clausola compromissoria – Nota di addebito – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punti 32-33)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 230 CE, 238 CE e 249 CE) (v. punti 34-39)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 4 maggio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’importo versato in esecuzione del contratto relativo al finanziamento comunitario del progetto «Republika Srpska 1998: Miglioramento delle condizioni di vita per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati» (contratto RE/YOU/03/04/98), concluso nell’ambito del programma Obnova.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Lo Austrian Relief Program – Verein für Not- und Katastrophenhilfe è condannato alle spese.