Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 – Austrian Relief Program / Commissione
(causa T‑235/06)
«Ricorso di annullamento – Finanziamento comunitario di un’operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell’ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati – Programma Obnova – Clausola compromissoria – Nota di addebito – Irricevibilità»
1. Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punti 32-33)
2. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 230 CE, 238 CE e 249 CE) (v. punti 34-39)
Oggetto
| Domanda di annullamento della nota di addebito 4 maggio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’importo versato in esecuzione del contratto relativo al finanziamento comunitario del progetto «Republika Srpska 1998: Miglioramento delle condizioni di vita per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati» (contratto RE/YOU/03/04/98), concluso nell’ambito del programma Obnova. |
Dispositivo
2) | | Lo Austrian Relief Program – Verein für Not- und Katastrophenhilfe è condannato alle spese. |