Language of document : ECLI:EU:T:2010:525

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

16 dicembre 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità olandesi – Decisione in cui si dichiarano gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Nuovi aiuti o aiuti esistenti – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di impresa – Sovracompensazione dei costi della funzione di servizio pubblico – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»

Nelle cause riunite T‑231/06 e T‑237/06,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T‑231/06,

Nederlandse Omroep Stichting (NOS), con sede in Hilversum (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. Feenstra e H. Speyart van Woerden,

ricorrente nella causa T‑237/06,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. N. Khan e H. van Vliet, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto alcune domande di annullamento della decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto, in camera di consiglio, dal sig. F. Dehousse (relatore), facente funzione di presidente, dalle sig.re I. Wiszniewska-Białecka, K. Jürimäe, dai sigg. A. Dittrich e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 16 CE dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli articoli 73 [CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

2        Ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

3        L’art. 87, n. 1, CE dispone quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

4        L’art. 311 CE dispone quanto segue:

«I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante».

5        Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109; in prosieguo: il «protocollo di Amsterdam»), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE, dispone quanto segue:

«[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato [CE]:

Le disposizioni del trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

6        L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), contiene le seguenti definizioni:

«a)       “aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [87], paragrafo 1, [CE];

b)      “aiuti esistenti”:

i)      (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(…)

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(…)

f)      “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, [CE];

(…)».

7        Il 15 novembre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato la comunicazione 2001/C 320/04 relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione»), che stabilisce i principi che la Commissione seguirà nell’applicare l’art. 86, n. 2, CE e l’art. 87 CE al finanziamento statale del servizio pubblico di radiodiffusione.

 Fatti

8        La Commissione, dopo aver ricevuto numerose denunce nel corso del 2002 e del 2003, in particolare da emittenti private olandesi che sostenevano, in sostanza, che il sistema di finanziamento delle emittenti pubbliche olandesi costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune, chiedeva informazioni complementari al Regno dei Paesi Bassi. Dette informazioni inducevano la Commissione, con decisione 3 febbraio 2004, ad avviare il procedimento di indagine formale conformemente all’art. 88, n. 2, CE (GU C 61, pag. 8; in prosieguo: la «decisione di avvio»).

9        In esito al procedimento di indagine formale, il 22 giugno 2006 la Commissione adottava la decisione 2008/136/CE, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      Nella decisione impugnata la Commissione descrive in maniera dettagliata il sistema radiotelevisivo pubblico dei Paesi Bassi, in particolare gli operatori e il finanziamento.

11      La Commissione osserva che, oltre alle emittenti commerciali, nel sistema radiotelevisivo operano diverse emittenti pubbliche. Essa precisa che, tra queste ultime, la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (associazione di radiotelevisione olandese), ricorrente nella causa T‑237/06, svolge un duplice ruolo: da un lato, in qualità di emittente pubblica con il nome di NOS RTV (in prosieguo: la «NOS RTV»); dall’altro, il suo consiglio di amministrazione, che agisce con il nome di Publieke Omroep (radiodiffusione pubblica; in prosieguo: il «PO»), conformemente all’art. 16 della Mediawet (legge olandese sul settore dei media, Stb. 1987, n. 249) ha il compito di coordinare l’intero sistema dell’emittenza pubblica (tredicesimo ‘considerando’ della decisione impugnata).

12      Nella decisione impugnata la Commissione indica del pari che la principale fonte di finanziamento delle emittenti pubbliche, fra cui la NOS nella sua duplice funzione, consiste nei contributi pubblici versati su base annua. Per far fronte alle oscillanti disponibilità di bilancio, le emittenti pubbliche possono costituire delle riserve. A partire dal 1994, esse ricevono anche contributi ad hoc, sui quali verte la decisione impugnata. Questi, a tenore del capo III di quest’ultima, vengono valutati alla luce della normativa sugli aiuti di Stato.

13      In esito alla verifica della qualifica di aiuto di Stato, in particolare alla luce dei criteri tratti dalla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark»), la Commissione conclude che i contributi ad hoc costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punto 6 della decisione impugnata).

14      Sulla base di alcune caratteristiche dei contributi ad hoc (‘considerando’ 109 della decisione impugnata), al ‘considerando’ 111 la Commissione giunge poi alla conclusione che essi devono essere considerati nuovi aiuti.

15      Al punto 8 della decisione impugnata, la Commissione conclude l’esame della compatibilità dei contributi ad hoc alla luce dell’art. 86, n. 2, CE, constatando che alcune emittenti pubbliche hanno ricevuto una compensazione eccessiva, trasferita, in generale, alle loro riserve di programmazione (‘considerando’ 141 della decisione impugnata). Poiché una parte di tali riserve è stata trasferita nel 2005 al PO, la Commissione considera come un contributo ad hoc anche tale trasferimento, che ha aumentato la sovracompensazione (‘considerando’ 146 della decisione impugnata).

16      Dopo aver analizzato la compensazione riguardante il PO, al punto 9 della decisione impugnata la Commissione conclude che il PO ha beneficiato di una sovracompensazione che deve essere recuperata presso la NOS per le funzioni da quest’ultima svolte in qualità di PO (‘considerando’ 178 della decisione impugnata). Detta conclusione è accompagnata dal seguente dispositivo, di cui fa fede la versione in lingua olandese:

«Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato ad hoc concessi da[l Regno de]i Paesi Bassi a NOS per le funzioni svolte come PO [per il servizio pubblico che svolge nel sistema dell’emittenza pubblica olandese], sono incompatibili con il mercato comune.

2. Detti aiuti di Stato ad hoc incompatibili devono essere recuperati presso NOS. L’importo da recuperare ammonta a 76,327 milioni di euro, maggiorato degli interessi.

3. Gli aiuti di Stato ad hoc concessi dai Paesi Bassi alle singole emittenti pubbliche sono compatibili con il mercato comune a condizione che, nella misura in cui detti aiuti occasionino una sovracompensazione della funzione di servizio pubblico, l’eccedenza sia detenuta in una riserva a fini specifici, il cui importo non superi il 10% del bilancio annuo dell’emittente e a condizione che i[l Regno dei] Paesi Bassi controlli regolarmente il rispetto di siffatta limitazione.

Articolo 2

1. I[l Regno dei] Paesi Bassi adotta tutte le misure del caso affinché siano recuperati dal PO gli aiuti di cui all’articolo 1, [già] posti illegalmente a disposizione del beneficiario.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio (…).

3. Gli interessi da recuperare in forza del paragrafo 2 sono calcolati conformemente alle procedure di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 (…).

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i[l Regno dei] Paesi Bassi informa la Commissione (…) circa i provvedimenti previsti o già adottati per conformarvisi (…).

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 30 agosto e il 4 settembre 2006, e iscritti a ruolo rispettivamente come T‑231/06 e T‑237/06, il Regno dei Paesi Bassi da un lato, e la NOS, dall’altro, hanno proposto il presente ricorso.

18      Nella causa T‑231/06 il Regno dei Paesi Bassi conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata ad eccezione del suo art. 1, n. 3;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

20      Nella causa T‑237/06, la NOS conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, in particolare il suo art. 1, nn. 1 e 2, e i suoi artt. 2 e 3, nonché le considerazioni su cui essi si fondano, e in ogni caso annullare parzialmente detta decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la NOS alle spese.

22      Con decisione 9 giugno 2009 il Tribunale ha rinviato le presenti cause dinanzi alla Prima Sezione ampliata, conformemente all’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la cui composizione è stata modificata in seguito all’impedimento di uno dei suoi membri con decisione del presidente del Tribunale 22 giugno 2009.

23      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata 17 dicembre 2009, sentite le parti, le cause T‑231/06 e T‑237/06 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

24      Le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 10 marzo 2010.

 In diritto

25      Il Regno dei Paesi Bassi deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso nella causa T-231/06. Il primo riguarda una violazione dei diritti della difesa, il secondo un’erronea qualificazione dei contributi ad hoc come nuovi aiuti e il terzo, invocato in subordine, riguarda errori e un difetto di motivazione relativi al calcolo della sovracompensazione e all’importo dell’aiuto di cui si ordina il recupero.

26      A sostegno del proprio ricorso nella causa T‑237/06 la NOS deduce sei motivi. Il primo è relativo a un errore di valutazione e a una motivazione insufficiente riguardo alla qualificazione dei contributi ad hoc come nuovi aiuti. Il secondo motivo si fonda su una motivazione insufficiente e sull’applicazione errata della sentenza Altmark, citata supra al punto 13, invece del protocollo di Amsterdam. Il terzo motivo è relativo a violazioni riguardanti la mancanza di nesso tra i contributi ad hoc e l’asserita sovracompensazione. Nel quarto motivo, suddiviso in tre parti, la NOS invoca l’assenza di determinati elementi costitutivi di un aiuto di Stato e un difetto di motivazione. Il quinto motivo della NOS è relativo a un controllo insufficiente della proporzionalità, mentre il sesto si basa sulla violazione dell’art. 88, n. 2, CE e dei diritti della difesa.

27      Occorre affrontare congiuntamente il primo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi e il sesto motivo della NOS relativo alla violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE. Sarà poi opportuno esaminare il secondo e il quarto motivo della NOS sulla qualifica di aiuto di Stato e sull’applicazione della sentenza Altmark, citata supra al punto 13, prima di procedere con l’analisi congiunta del secondo motivo del Regno dei Paesi Bassi e del primo motivo della NOS relativi all’erronea qualificazione delle misure in parola come nuovi aiuti. L’esame terminerà, infine, con il terzo motivo delle due parti ricorrenti e il quinto motivo della NOS relativi al calcolo della sovracompensazione e alla proporzionalità dell’aiuto.

 Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE

 Argomenti delle parti

28      Sia il Regno dei Paesi Bassi, sia la NOS (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha violato l’art. 88, n. 2, CE e i loro diritti della difesa in quanto la decisione impugnata si discosta in maniera sostanziale dalla decisione di avvio sotto diversi profili.

29      In primo luogo, secondo i ricorrenti, nella decisione di avvio la Commissione non avrebbe affrontato espressamente la questione del finanziamento delle varie emittenti del servizio pubblico. La decisione impugnata esaminerebbe, invece, le entrate e le attività connesse di tali emittenti nonché le loro riserve stimate.

30      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il metodo di calcolo della sovracompensazione e gli elementi presi in considerazione nella decisione di avvio sono diversi da quelli considerati nella decisione impugnata.

31      La NOS aggiunge che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe ampliato il periodo interessato dal procedimento di indagine formale. Poiché nella decisione di avvio l’istituzione avrebbe indicato che il periodo esaminato riguarderebbe soltanto gli anni 1992‑2002, essa, nella decisione impugnata, avrebbe dovuto limitare il proprio controllo al suindicato lasso di tempo.

32      Da ultimo, la NOS afferma che le modifiche intervenute tra la decisione di avvio e quella impugnata costituiscono una violazione dei suoi diritti della difesa, tanto più che la Commissione avrebbe respinto le sue richieste di incontro e di accesso alla documentazione.

33      La Commissione contesta la tesi dei ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

34      Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev’essere garantito anche in assenza di una normativa specifica. Tale principio richiede che la persona contro cui la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo sia stata in grado, durante tale procedimento, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e pertinenza dei fatti e delle circostanze fatti valere e sui documenti accolti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni relative all’esistenza di una violazione del diritto comunitario (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 2008, cause riunite T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, TV 2/Danmark e a./Commissione, Racc. pag. II‑2935, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

35      Da un lato, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, tenuto conto della sua economia generale, è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto. Pertanto, per rispettare i diritti della difesa, se tale Stato membro non è stato posto in grado di commentare determinate informazioni, la Commissione non può tenerne conto nella decisione a carico di detto Stato (v. sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

36      Dall’altro, per quanto riguarda i diritti delle imprese beneficiarie degli aiuti di Stato, va rilevato che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come parti interessate in tale procedimento. Ne consegue che le imprese interessate, come, nella fattispecie, la NOS, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza TV2/Danmark e a./Commissione, cit. supra al punto 34, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

37      Peraltro, va ricordato che, conformemente all’art. 6 del regolamento n. 659/1999, quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale, la decisione di avvio può limitarsi a ricapitolare gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, a includere una valutazione provvisoria della misura statale di cui trattasi relativa al carattere di aiuto della stessa e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune (v. sentenza TV2/Danmark e a./Commissione, cit. supra al punto 34, punto 138 e giurisprudenza ivi citata).

38      La decisione di avvio deve, pertanto, mettere le parti interessate in condizione di partecipare in modo efficace al procedimento d’indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto nuovo incompatibile con il mercato comune (v. sentenza TV2/Danmark e a./Commissione, cit. supra al punto 34, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).

39      Alla luce della precedente giurisprudenza e, pertanto, con riferimento alla diversa posizione dello Stato membro in questione e degli interessati per quanto riguarda i diritti della difesa nell’ambito di un procedimento di indagine formale, occorre esaminare la tesi dei ricorrenti secondo cui la decisione impugnata si discosterebbe dalla decisione di avvio al punto che sarebbero stati violati i diritti della difesa del Regno dei Paesi Bassi e i diritti più limitati che la NOS deduce dalla sua qualità di soggetto interessato.

40      In primo luogo, riguardo alla tesi secondo cui la Commissione nella decisione impugnata avrebbe esaminato in maniera più approfondita la singola situazione finanziaria delle emittenti pubbliche di quanto avrebbe fatto in quella di avvio, occorre innanzi tutto osservare che da quest’ultima, in particolare dal relativo titolo, emerge che il suo oggetto erano i provvedimenti ad hoc riguardanti le emittenti pubbliche olandesi e la Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf (società olandese di produzione per la radiodiffusione; in prosieguo: la «NOB»).

41      Inoltre, poiché nella fase della decisione di avvio la Commissione non disponeva di informazioni precise su un’eventuale sovracompensazione per ciascuna emittente pubblica, ma riteneva che esse avessero nel loro insieme beneficiato di una sovracompensazione, l’istituzione non ha potuto fare a meno di avviare il procedimento di indagine formale per verificare i propri dubbi in proposito. L’esame degli eventuali aiuti concessi al sistema di radiodiffusione pubblica richiedeva necessariamente un’indagine per ciascuna emittente pubblica.

42      Non si può dunque addebitare alla Commissione di non aver specificato nella decisione di avvio che essa avrebbe esaminato la situazione finanziaria di ogni emittente pubblica.

43      La NOS conosceva il ragionamento che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura in parola potesse costituire un nuovo aiuto ed ha avuto la possibilità di far valere le proprie argomentazioni, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38, supra.

44      Riguardo al Regno dei Paesi Bassi, occorre considerare, alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia di rispetto dei diritti della difesa degli Stati membri, che i suoi diritti della difesa non sono stati violati a tale riguardo. Invero, contrariamente a quanto afferma il suddetto Stato, quand’anche l’ambito dell’inchiesta fosse stato ampliato, tale Stato avrebbe avuto la possibilità di reagire alla trasmissione di dati distinti e al fatto che di essi la Commissione ha tenuto conto fino al 2005. Dal fascicolo emerge, infatti, che la Commissione, con lettera del 22 dicembre 2005, ha chiesto a tale Stato membro informazioni complementari sulle singole riserve delle varie emittenti. Il Regno dei Paesi Bassi vi ha risposto con lettera del 3 febbraio 2006, che conteneva 18 pagine di osservazioni dettagliate sulla lettera della Commissione del 22 dicembre 2005. Tali informazioni hanno formato l’oggetto di una discussione intervenuta tra la Commissione e le autorità olandesi in data 14 febbraio 2006. Nella lettera del 3 febbraio 2006, dette autorità hanno dichiarato espressamente di prendere atto con soddisfazione che l’esame della Commissione avrebbe coinvolto anche il periodo 2002‑2005. Poiché la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione il 22 giugno 2006, le autorità olandesi hanno avuto la possibilità di commentare – cosa che, effettivamente, hanno fatto – la presa in considerazione di tali dati.

45      Per questo motivo la tesi dei ricorrenti sotto questo aspetto è infondata e la prima censura deve pertanto essere respinta.

46      In secondo luogo, riguardo alla tesi secondo cui nella decisione di avvio il metodo di calcolo della sovracompensazione e i dati numerici considerati sarebbero stati diversi da quelli utilizzati nella decisione impugnata, va osservato che la Commissione, nella fase della decisione di avvio, aveva soltanto constatato che le somme disponibili nel Fonds Omroep Reserve (Fondo di riserva per la radiodiffusione; in prosieguo: il «FOR») e nelle riserve di programmazione delle emittenti pubbliche costituivano un indizio di sovrafinanziamento dei costi netti della loro funzione di servizio pubblico e che, sulla base dei dati numerici aggregati dichiarati nel 2001, un importo complessivo di contributi ad hoc pari a EUR 110 milioni non era utilizzato (‘considerando’ 105 della decisione di avvio).

47      Orbene, nella decisione impugnata, sulla base dei dati numerici distinti delle emittenti pubbliche per il periodo 1994‑2005, ottenuti durante il procedimento di indagine formale, la Commissione constata due elementi. Da un lato, riguardo alle emittenti pubbliche, il singolo importo delle loro riserve non supera il 10% del loro bilancio annuo dopo il trasferimento di una parte delle loro riserve al PO (‘considerando’ 146‑149 della decisione impugnata). Dall’altro, riguardo al PO, l’importo totale degli aiuti che esso ha ricevuto – nuovi aiuti e aiuti esistenti considerati congiuntamente – e che ha messo in riserva per il periodo 1994‑2005 ammonta a EUR 98,365 milioni, di cui nell’ambito della procedura sui nuovi aiuti dev’essere recuperato soltanto l’importo di EUR 76,327 milioni, provenendo tale somma dal FOR per un importo di EUR 33,870 milioni e dal trasferimento delle riserve delle emittenti pubbliche nel 2005 per un importo di EUR 42,457 milioni (‘considerando’ 153 e 154 della decisione impugnata).

48      La decisione impugnata differisce dunque dalla decisione di avvio nella parte in cui la Commissione impiega i dati numerici definitivi e distinti forniti dalle autorità olandesi per un periodo fino al 2005, in quella in cui tiene conto del trasferimento di riserve delle emittenti pubbliche al PO intervenuto nel 2005 dopo l’adozione della decisione di avvio e in quella in cui l’istituzione prende in considerazione, nel calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare, soltanto le somme provenienti dai contributi che essa riteneva essere nuovi aiuti.

49      Tuttavia, queste differenze emergono da dati forniti alla Commissione e da un’operazione intervenuta dopo la decisione di avvio e nell’ambito del procedimento di indagine formale, che consente di approfondire e di chiarire le questioni sollevate nella decisione di avvio. La Commissione non avrebbe dunque potuto tenerne conto nella decisione di avvio, ma era obbligata a prendere in considerazione tali elementi al momento dell’adozione della decisione impugnata.

50      Inoltre, dall’art. 7 del regolamento n. 659/1999 risulta che, in esito al procedimento di indagine formale, l’analisi della Commissione può avere subito un’evoluzione, poiché essa può decidere in definitiva che la misura non costituisce un aiuto o che i dubbi sulla sua incompatibilità sono stati risolti. Ne consegue che la decisione finale può presentare talune divergenze rispetto alla decisione di avvio, senza che esse inficino la decisione finale (sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, causa T‑424/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II-23, punto 69).

51      Da ultimo, per quanto concerne, più in particolare, la tesi del Regno dei Paesi Bassi a questo proposito, dalla lettera della Commissione del 22 dicembre 2005 e dall’allegato 1 alla detta lettera, letto in combinato disposto con la comunicazione sulla radiodiffusione, emerge che le autorità olandesi hanno avuto la possibilità, quanto meno a partire da tale data, di conoscere il metodo che la Commissione avrebbe utilizzato per calcolare la sovracompensazione. Le autorità olandesi avrebbero dunque potuto far valere i loro diritti della difesa in maniera utile.

52      Conseguentemente, occorre respingere la seconda censura sollevata dai ricorrenti.

53      In terzo luogo, riguardo alla tesi della NOS secondo cui la Commissione avrebbe dovuto limitarsi, nella decisione impugnata, a esaminare i contributi ad hoc per il periodo 1992‑2002 che essa avrebbe considerato nella decisione di avvio, va osservato, in via preliminare, che al ‘considerando’ 140 della decisione impugnata la Commissione indicava espressamente che tale decisione riguardava i contributi ad hoc versati dal 1994 e copriva il periodo fino al 2005. Essa osserva altresì, da un lato, che, sebbene la decisione di avvio consideri il procedimento a partire dal 1992, le emittenti pubbliche avevano ricevuto un primo versamento di contributi ad hoc solo nel 1994 (‘considerando’ 10 della decisione impugnata) e, dall’altro, che l’istituzione disponeva di dati numerici definitivi soltanto fino al 2005, il che giustificherebbe il non aver tenuto conto dei dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi per il 2006 (‘considerando’ 10 e 139 della decisione impugnata).

54      Orbene, va innanzi tutto osservato che al quarto ‘considerando’ della decisione di avvio la Commissione indica espressamente che il procedimento di indagine formale riguardava il periodo avente inizio nel 1992. La decisione di avvio non conteneva dunque alcuna limitazione temporale circa la fine del periodo interessato.

55      Inoltre, la tesi secondo cui nella decisione di avvio la Commissione avrebbe espresso soltanto constatazioni relative al periodo 1992‑2002 è infondata, in quanto dal ‘considerando’ 47 della suddetta decisione emerge che l’istituzione ha tenuto conto di determinati dati numerici specifici per il periodo 2001‑2006. Ad abundantiam, siffatta tesi è altresì inoperante in quanto la Commissione, nella decisione di avvio, non ha affatto escluso che la sua analisi possa riguardare gli anni posteriori al 2002.

56      Occorre dunque respingere la tesi della NOS relativa all’ampliamento del periodo interessato nella decisione impugnata.

57      In quarto luogo, riguardo alla tesi della NOS secondo cui essa non avrebbe avuto la possibilità di esporre la propria posizione alla Commissione in occasione di una riunione, occorre innanzi tutto osservare che la NOS afferma che la Commissione aveva approvato il trasferimento delle riserve delle emittenti pubbliche al PO «in occasione della riunione 28 giugno 2005 tra i rappresentanti della NOS e il [membro della Commissione incaricato delle questioni] sulla concorrenza». La NOS ha dunque partecipato alla suddetta riunione, oltre a quella del 14 febbraio 2006 che a suo parere, tuttavia, non equivaleva a un procedimento contraddittorio. In proposito va aggiunto che, in quanto parte interessata, la NOS non può in ogni caso avvalersi dei diritti della difesa riconosciuti allo Stato membro interessato (v. la giurisprudenza citata al punto 36, supra).

58      Va poi osservato, come sottolinea la Commissione, che in data 21 aprile 2004 la NOS le ha inviato una lettera in cui affermava di presentare, in quanto «parte interessata diretta», e, in particolare, a nome delle emittenti pubbliche, le proprie osservazioni a seguito della decisione di avvio. Con lettera dell’8 marzo 2005, la NOS inviava altresì una richiesta di chiarimenti alla Commissione.

59      Conseguentemente, oltre al fatto che la NOS figurava nella decisione di avvio, essa è stata associata al procedimento conformemente alla giurisprudenza citata al punto 36, supra.

60      Da ultimo, anche se la NOS sostiene che la sua domanda di accesso alla documentazione sarebbe stata respinta, è sufficiente osservare che essa non fornisce alcuna prova a sostegno di siffatta domanda, né di un tale rifiuto.

61      La Commissione non ha dunque violato l’art. 88, n. 2, CE, né i diritti della difesa del Regno dei Paesi Bassi e quelli più limitati che la NOS fa derivare dalla sua qualità di parte interessata, di modo che occorre respingere il primo motivo del Regno dei Paesi Bassi e il sesto motivo della NOS.

 Sulla qualificazione erronea dei contributi ad hoc come aiuti di Stato

62      La NOS contesta sotto vari profili e con diversi motivi, di cui è opportuno riunire l’analisi, la valutazione dei contributi ad hoc alla luce delle normative in materia di aiuti di Stato, effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Nella prima parte del suo quarto motivo, la NOS invoca l’erronea qualificazione delle entrate del Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (fondo di coproduzione; in prosieguo: il «CoBo») come risorse statali; nella seconda parte, la mancanza della qualità d’impresa della NOS nell’esercizio delle sue funzioni di PO e, nella terza parte, l’assenza di distorsione della concorrenza, nonché un difetto di motivazione a tale riguardo. Con il secondo motivo la NOS contesta l’interpretazione e l’applicazione che la Commissione fornisce della sentenza Altmark, citata supra al punto 13, nell’ambito dell’analisi del vantaggio economico dei contributi ad hoc e fa altresì valere un difetto di motivazione a tale riguardo.

 Sulla qualificazione erronea come risorse statali delle entrate del CoBo provenienti dai diritti d’autore

–       Argomenti delle parti

63      Secondo la NOS, il versamento di diritti di autore ad opera degli operatori cavo belgi e tedeschi rappresenta una fonte di finanziamento non dipendente dalla funzione di servizio pubblico. La NOS afferma che, nel diritto olandese, la partecipazione della radiodiffusione pubblica alla trasmissione via cavo dei suoi programmi all’estero è considerata un’attività connessa. Gli importi versati sarebbero dunque chiaramente fondi di origine privata e non risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

64      La NOS afferma che le somme versate a titolo di diritti d’autore dagli operatori cavo stranieri vengono da essa stessa depositate al CoBo, che è gestito dalle emittenti pubbliche. Il fatto che le autorità assoggettino a talune condizioni l’uso di questi fondi nulla toglierebbe alla natura privata della loro provenienza.

65      La Commissione ritiene che questa censura sia inoperante, in quanto il PO non avrebbe ricevuto alcun finanziamento dal CoBo. Peraltro, essa contesta la natura privata dei fondi di quest’ultimo.

–       Giudizio del Tribunale

66      È giocoforza constatare che la prima parte del quarto motivo della NOS è inoperante, avendo quest’ultima precisato all’udienza, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, che la sua domanda di annullamento non riguardava l’art. 1, n. 3, della decisione impugnata.

67      Invero, la NOS chiede l’annullamento dell’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione impugnata, che dichiara gli aiuti di Stato concessi alla NOS nell’ambito delle sue funzioni di PO incompatibili con il mercato comune e che ne dispone il recupero presso la stessa NOS. Orbene, dal ‘considerando’ 45 della decisione impugnata e dalla tabella presente al ‘considerando’ 152 della stessa emerge che il PO non aveva ricevuto alcun versamento dal CoBo. I fondi del CoBo sono quindi irrilevanti negli aiuti di Stato che il PO avrebbe percepito e di cui si ordina il recupero.

68      Va pertanto respinta la prima parte del quarto motivo invocato dalla NOS.

 Sulla mancanza della qualità di impresa della NOS nell’esercizio delle sue funzioni di PO

–       Argomenti delle parti

69      Pur riconoscendo la sua qualità di impresa nel quadro delle attività legate ai programmi di radiodiffusione, la NOS sostiene di non agire come un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, nell’ambito dell’esercizio delle sue attività di gestore e di coordinatore del sistema di radiodiffusione pubblica. La distinzione tra questi due tipi di attività risulterebbe chiaramente dall’art. 16 della Mediawet e dall’esistenza di una contabilità distinta per ciascuna di esse.

70      Pertanto, la decisione impugnata sarebbe viziata in quanto la Commissione non avrebbe compiuto un esame sufficiente dei fatti, avrebbe qualificato erroneamente la NOS come impresa, avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 87 CE e 88 CE e avrebbe motivato in maniera insufficiente la propria valutazione secondo cui la NOS avrebbe beneficiato di una sovracompensazione in quanto impresa. Secondo la NOS, le sue attività di gestore e di coordinatore del sistema di radiodiffusione pubblica non sono attività commerciali che si svolgono in un mercato. In proposito, la NOS richiama la decisione 29 settembre 2005 dell’autorità olandese di concorrenza nel caso 5059/NOS-NOB, in cui la suddetta autorità avrebbe ritenuto che le attività di emittente della NOS fossero attività commerciali, ma che la NOS non agisse come un’impresa nell’esercizio delle funzioni di interesse generale che la legge le attribuisce.

71      La NOS osserva che, come risulta dalla giurisprudenza, le istituzioni pubbliche o le entità ad esse connesse possono essere imprese ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché svolgono attività commerciali, ma che non lo sarebbero nell’esercizio delle loro attività connesse all’esecuzione delle funzioni loro attribuite dalla legge.

72      Pertanto, non sarebbe in qualità di impresa che la NOS avrebbe ricevuto l’importo di EUR 33,8 milioni di contributi ad hoc, giacché questi pagamenti riguarderebbero le funzioni cui essa è tenuta ai sensi della Mediawet. A tale riguardo, la NOS potrebbe dunque essere considerata un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, ma ciò non basterebbe a conferirle la qualità di impresa.

73      A seguito del loro trasferimento al PO, le riserve costituite dalle emittenti pubbliche avrebbero perduto la loro natura di aiuto di Stato a favore di un’impresa. La NOS avrebbe ricevuto queste somme in quanto gestore delle attività di servizio pubblico e avrebbe potuto disporne conformemente alla legge.

74      Peraltro, la NOS sostiene che nessuno dei compiti menzionati dalla Commissione nelle proprie memorie in relazione con le sue attività di gestione e di coordinamento del sistema di radiodiffusione pubblica implica che essa debba essere considerata un’impresa che fornisce beni o servizi su un mercato. In proposito, secondo la giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto esaminare quali fossero le attività da cui provenivano le sue entrate, nonché la natura di queste ultime.

75      Innanzi tutto, in occasione della vendita di diritti sui programmi a operatori cavo stranieri o in riferimento alla distribuzione via satellite, la NOS non agirebbe come entità indipendente, rappresentando, invece, un intermediario amministrativo che difende gli interessi dei terzi che sono le organizzazioni di radiodiffusione pubblica.

76      Il percepire, poi, interessi, redditi di locazione e dividendi sarebbe attività connessa alla gestione finanziaria della NOS, allo stesso titolo di qualsiasi altra istituzione pubblica.

77      Infine, le attività di ritrasmissione della NOS non sarebbero connesse alle sue attività di gestione e coordinamento della radiodiffusione pubblica.

78      La Commissione contesta la tesi della NOS.

–       Giudizio del Tribunale

79      In via preliminare occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza dei motivi, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

80      La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e sentenza TV 2/Danmark e a./Commissione, cit. supra al punto 34, punto 178).

81      Stando ai termini del suo titolo, la decisione impugnata riguarda il finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi, di cui non si contesta la qualità di impresa. Al punto 2 della decisione impugnata, la Commissione descrive in maniera dettagliata l’intero sistema di radiodiffusione pubblica, a partire dai suoi operatori. Essa inserisce la NOS in questa descrizione, sia come NOS RTV, sia come PO (v. punto 11, supra).

82      La Commissione ha esaminato le fonti di finanziamento di questi operatori, comprese quelle della NOS nella sua duplice funzione (‘considerando’ 14 della decisione impugnata), e ha constatato che essi percepivano a titolo principale contributi pubblici versati su base annua, erano autorizzati a costituire riserve e avevano inoltre ricevuto contributi ad hoc a partire dal 1994 (‘considerando’ 33 della decisione impugnata).

83      Nella descrizione dei contributi ad hoc, al punto 2.3.3 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato i contributi del FOR (‘considerando’ 39‑42 della detta decisione). L’istituzione spiega che questo fondo era inteso a finanziare specifiche iniziative del PO e a consentire a quest’ultimo di promuovere la qualità, di migliorare la programmazione e di realizzare investimenti in materia di radiodiffusione pubblica. La Commissione ha precisato che, nel 2005, i contributi del FOR alle emittenti pubbliche ammontavano a un importo di EUR 191,2 milioni, di cui EUR 157,4 milioni trasferiti alle emittenti pubbliche e EUR 33,8 milioni al PO (‘considerando’ 42 della decisione impugnata).

84      La Commissione, alla luce della normativa sugli aiuti di Stato, ha valutato poi questi contributi ad hoc, compresi quelli versati dal FOR al PO. Invero, l’importo di EUR 191,2 milioni, rammentato al ‘considerando’ 87 della decisione impugnata, comprende l’importo di EUR 33,8 milioni versati al PO (v. punto 83, supra).

85      La Commissione ha verificato, in particolare con riferimento a tali contributi del FOR, la presenza di risorse statali (punto 6.1 della decisione impugnata) e di un vantaggio economico (punto 6.2 della decisione impugnata). Essa ha esaminato poi i criteri di distorsione della concorrenza (punto 6.3 della decisione impugnata) e di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri (punto 6.4 della decisione impugnata), sempre rispetto agli operatori del sistema di radiodiffusione pubblica. Al ‘considerando’ 105 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso, riguardo al finanziamento ad hoc, per la sussistenza di un aiuto di Stato a favore delle emittenti pubbliche, compresa dunque la NOS.

86      Poiché secondo la Commissione e, peraltro, secondo le autorità olandesi (v., riguardo a queste ultime, il ‘considerando’ 76 della decisione impugnata) alle emittenti pubbliche è affidata una funzione di servizio pubblico, la compatibilità di detti contributi ad hoc ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE è stata poi esaminata al punto 8 della decisione impugnata.

87      Nell’ambito della valutazione della compensazione ricevuta dalle singole emittenti pubbliche, la Commissione ha accertato che quattordici di esse avevano ricevuto compensazioni eccessive nel periodo 1994‑2005, che in generale erano confluite nelle riserve di programmazione (‘considerando’ 141 e 146 della decisione impugnata).

88      In quest’ambito e in questa fase dell’esame la Commissione ha osservato che, nel 2005, una parte di tali riserve era stata trasferita al PO, il che aveva ridotto la compensazione totale delle singole emittenti pubbliche e aumentato la sovracompensazione del PO (‘considerando’ 146 della decisione impugnata). Quest’ultima è stata calcolata dalla Commissione sulla base di una contabilità separata del PO. Invero, la Commissione ha rilevato che, benché la NOS RTV e il PO facessero parte di un’unica persona giuridica con conti consolidati, essi non potevano, in nessun caso, avere accesso alle reciproche risorse (‘considerando’ 151 della decisione impugnata).

89      Dalla tabella 4 contenuta nel ‘considerando’ 152 della decisione impugnata emerge che i contributi ad hoc del PO, di cui si chiede la restituzione, sono i contributi del FOR, presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della qualifica di aiuto di Stato (v. punti 83‑85, supra), e il trasferimento di riserve (v. punto 87, supra) anch’esso compreso nei contributi ad hoc (‘considerando’ 146 della decisione impugnata).

90      Contrariamente a quanto afferma la NOS, la Commissione ha dunque effettuato un’analisi sufficiente dei fatti, motivando in maniera altrettanto sufficiente le proprie conclusioni circa l’esistenza di contributi ad hoc che costituiscono un aiuto di Stato a favore delle emittenti pubbliche, tra cui la NOS, nonché di una sovracompensazione della sua funzione di servizio pubblico – unicamente per quanto riguarda la NOS quando agisce come PO – aiuto che deve pertanto essere recuperato presso la NOS medesima (art. 1, nn. 1 e 2, della decisione impugnata nella versione linguistica facente fede).

91      Per quanto riguarda la fondatezza della motivazione, la NOS sostiene erroneamente di non agire come un’impresa nell’ambito delle sue funzioni di PO.

92      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A questo proposito risulta da una giurisprudenza anch’essa costante che costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato (v. sentenza della Corte 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I‑6451, punti 74 e 75 e giurisprudenza ivi citata).

93      È d’uopo rammentare altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte, le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 gennaio 1994, causa C‑364/92, SAT Fluggesellschaft, Racc. pag. I‑43, punto 30, e 26 marzo 2009, causa C‑113/07 P, Selex Sistemi Integrati/Commissione e Eurocontrol, Racc. pag. I‑2207, punto 70).

94      La Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 21, e 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse, Racc. pag. I‑2843, punto 34).

95      Per stabilire se, nel caso di specie, le attività della NOS siano quelle di un’impresa ai sensi del Trattato bisogna appurare la natura di dette attività (v., in tal senso, sentenza SAT Fluggesellschaft, cit. supra al punto 93, punto 19).

96      Come già osservato dal Tribunale ai punti 11 e 81 supra, la NOS ha innanzi tutto un ruolo di emittente pubblica, riguardo al quale non si contesta che essa agisca come un’impresa, sebbene incaricata di svolgere una funzione di servizio pubblico.

97      Il secondo ruolo della NOS è svolto dal suo consiglio di amministrazione: il PO. Mediante quest’ultimo la NOS promuove, in particolare, la collaborazione tra le emittenti pubbliche, coordina i tre canali televisivi pubblici e riferisce due volte all’anno all’autorità di vigilanza dei mezzi di comunicazione in merito alle attività delle emittenti pubbliche (tredicesimo ‘considerando’ della decisione impugnata e art. 16 della Mediawet). Il Regno dei Paesi Bassi ha peraltro dichiarato in udienza che il PO non avrebbe dovuto essere considerato un soggetto indipendente rispetto alle emittenti pubbliche. Il PO gestisce e coordina l’intero sistema e, per esaminare la modalità di finanziamento, è necessario prendere in considerazione il sistema di radiodiffusione pubblica nel suo insieme, di cui fa parte il PO.

98      Orbene, in primo luogo, nell’esercizio di detta funzione di coordinamento e di gestione delle emittenti pubbliche, la NOS non può essere assimilata a un’autorità pubblica che agisce nell’esercizio dei pubblici poteri.

99      Infatti, da un lato, siffatta attività di coordinamento e di gestione non comporta l’esercizio dei poteri pubblici. La NOS non fornisce, del resto, alcun elemento in grado di dimostrare che il PO eserciti pubblici poteri. Peraltro, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 94 supra, il fatto che la NOS si sia vista conferire determinate funzioni di interesse generale non può di per sé impedire che le attività in parola siano considerate attività economiche. La NOS non dimostra inoltre la natura non economica delle sue funzioni di interesse generale.

100    Dall’altro, tale attività di coordinamento e di gestione assegnata alla NOS è limitata alle emittenti pubbliche ed è connessa alla loro attività economica di offerta e di diffusione di programmi televisivi, anche se esistono diverse emittenti commerciali a diffusione nazionale (‘considerando’ 18 della decisione impugnata).

101    Come sostiene la Commissione nella sua risposta ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale, le attività di coordinamento esercitate dalla NOS mediante il PO non differiscono da quelle esercitate da un’impresa commerciale nei confronti delle proprie catene commerciali. La presenza di diverse emittenti pubbliche rende necessario un coordinamento a livello centrale. La NOS svolge dunque compiti che, senza dette attività di coordinamento, dovrebbero essere svolti dalle stesse imprese coinvolte o che queste ultime dovrebbero in ogni caso organizzare oppure pagare.

102    In secondo luogo, dalla tabella 4 contenuta nel ‘considerando’ 152 della decisione impugnata emerge che il PO possiede anche entrate da attività commerciali, che hanno raggiunto il ragguardevole importo complessivo di EUR 133,7 milioni nel periodo interessato. Dalla lettera del 24 febbraio 2006 inviata alla Commissione dalle autorità olandesi risulta che il PO percepisce entrate, segnatamente, dalla vendita di diritti di diffusione agli operatori cavo belgi e tedeschi, dalla diffusione via satellite, da varie forme di promozione e dalla fornitura di servizi alle emittenti o a terzi e che, in particolare, percepisce interessi, canoni, dividendi e commissioni di gestione.

103    La NOS non contesta l’esistenza di queste entrate, ma osserva che essa agisce soltanto come intermediario amministrativo, in particolare per la vendita di diritti sui programmi a operatori cavo belgi e tedeschi. In proposito, in primo luogo, la qualità di intermediario con cui la NOS eserciterebbe siffatta attività di vendita di diritti non può far perdere a quest’ultima la sua natura economica (v. la giurisprudenza citata al punto 92, supra). In secondo luogo, l’attività di intermediario di operatori economici costituisce di per sé un’attività economica.

104    Da ultimo, contrariamente alle affermazioni della NOS, nella sua decisione 29 settembre 2005 l’autorità olandese garante della concorrenza non si è pronunciata sulla qualità di impresa della NOS nell’esercizio delle sue funzioni di interesse generale. Dopo aver rammentato la qualità di impresa che esercita attività economiche, propria della NOS, essa ha osservato che i diritti percepiti dalla NOS per le proprie attività di radiodiffusione (NOS RTV) potevano essere considerati in termini di fatturato.

105    Conseguentemente, anche se considerata a parte, l’attività della NOS svolta nell’ambito delle sue funzioni di PO costituisce un’attività economica ai sensi della citata giurisprudenza. Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione ha giustamente considerato la NOS come un’impresa, in particolare ai fini dell’applicazione delle normative in materia di aiuti di Stato (art. 87 CE), sebbene essa eserciti la sua duplice funzione nell’ambito di una funzione di servizio pubblico.

106    Vista l’infondatezza degli argomenti da essa addotti, va respinta la seconda parte del quarto motivo della NOS.

 Sull’assenza di distorsione della concorrenza e su un difetto di motivazione a tale riguardo

–       Argomenti delle parti

107    La NOS sostiene che la valutazione della Commissione secondo cui i contributi ad hoc possono falsare la concorrenza non è sufficientemente motivata, è in parte erronea, nonché in contrasto con altre constatazioni della Commissione presenti nella decisione impugnata.

108    In primo luogo, nel suo ricorso la NOS sostiene, a tale riguardo, che la motivazione della decisione impugnata è circolare. Inoltre, la Commissione lascerebbe erroneamente intendere che, vista la sussistenza di un aiuto di Stato, è automaticamente dimostrato che la concorrenza è falsata. Infine, la Commissione non avrebbe indicato, conformemente alla giurisprudenza, la maniera in cui le misure in parola potrebbero falsare la concorrenza.

109    Peraltro, la NOS sostiene che la Commissione ha erroneamente osservato che la concorrenza fosse stata falsata nella fattispecie. L’esistenza di una sovracompensazione non significherebbe, nel caso di specie, che le somme ricevute in eccedenza avrebbero potuto essere destinate a fini diversi dallo svolgimento della sua funzione di servizio pubblico, falsando in tal modo la concorrenza in altri mercati. Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare se – e in quale misura – la concorrenza sia stata falsata sul mercato a causa della costituzione di riserve.

110    Da ultimo, la valutazione della Commissione secondo cui esisterebbe una distorsione della concorrenza sarebbe in contrasto con l’affermazione contenuta ai ‘considerando’ 155 e seguenti della decisione impugnata secondo cui non sussisterebbero comportamenti anticoncorrenziali sui tre mercati importanti in cui competono le emittenti pubbliche e private.

111    In secondo luogo, nella sua memoria di replica, la NOS sostiene che, come osservato dalla Commissione nelle sue memorie, per determinare se un aiuto sia esistente oppure nuovo, occorre tener conto del fondamento giuridico della misura, delle relative eventuali modifiche e se dette modifiche trasformino la misura iniziale in una misura nuova. Orbene, la Commissione non avrebbe applicato correttamente questi tre criteri.

112    La Commissione contesta la tesi della NOS. Inoltre essa osserva che la tesi sviluppata dalla NOS nella sua memoria di risposta sarebbe priva di rapporto con il titolo della terza parte del quarto motivo e con la tesi presentata nel presente contesto del ricorso.

–       Giudizio del Tribunale

113    In via preliminare, va osservato che la tesi sviluppata dalla NOS nella sua memoria di risposta nel contesto di questa terza parte del suo quarto motivo riguarda la qualificazione di nuovo aiuto, oggetto del primo motivo, e non può essere qualificata come motivo autonomo rispetto a quest’ultimo. Siffatta tesi è priva di rapporto con quella esposta nel ricorso e con il titolo di questa parte. Occorre pertanto limitare l’esame della detta parte del quarto motivo addotto dalla NOS all’asserita assenza di distorsione della concorrenza e al difetto di motivazione della decisione impugnata a tale riguardo e rinviare ai successivi punti 159‑198 per il resto (v., in particolare, punti 176‑180 infra sulla distinzione tra aiuto esistente e nuovo aiuto e punti 182‑188 infra sugli elementi che caratterizzano il nuovo aiuto nella fattispecie).

114    Per quanto concerne il difetto di motivazione invocato, nella descrizione dettagliata del sistema di radiodiffusione pubblica, al ‘considerando’18 della decisione impugnata la Commissione osserva che, oltre alle emittenti pubbliche, esistono diverse emittenti commerciali a diffusione nazionale. Sono del resto queste ultime che hanno presentato denunce alla Commissione, affermando che il sistema di finanziamento statale delle emittenti pubbliche olandesi costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (primo ‘considerando’ della decisione impugnata).

115    Nella decisione impugnata figura il punto 6.3 intitolato «Distorsione di concorrenza», il cui unico ‘considerando’ è formulato come segue:

«Il vantaggio conferito dal finanziamento ad hoc, i trasferimenti al CoBo e l’accesso gratuito agli impianti a favore delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi non sono offerti a nessun’altra impresa in situazione analoga. Dato che la concorrenza è falsata ogni qualvolta gli aiuti di Stato rafforzano la posizione concorrenziale delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti, il vantaggio in questione può alterare la concorrenza tra le emittenti pubbliche ed altre imprese».

116    Al punto 6.4 della decisione impugnata, la Commissione esamina poi l’incidenza dei contributi ad hoc sugli scambi tra gli Stati membri. Dopo aver rinviato alla giurisprudenza applicabile e alla comunicazione sulla radiodiffusione, al ‘considerando’ 103 la Commissione afferma quanto segue:

«[n]el caso di specie, le emittenti pubbliche dei Paesi Bassi operano anche sul mercato internazionale: in qualità di membri della European Broadcasting Union, esse possono scambiare programmi televisivi e partecipano al sistema Eurovisione. Inoltre, i loro programmi sono diffusi in Belgio e in Germania. Le emittenti pubbliche sono peraltro concorrenti dirette di emittenti commerciali attive sul mercato radiotelevisivo internazionale e dotate di una struttura societaria internazionale».

117    È giocoforza constatare che, contrariamente a quanto asserito dalla NOS, la decisione impugnata contiene su questo punto una motivazione che consente a quest’ultima di conoscere il ragionamento della Commissione e di garantire la propria difesa, permettendo al Tribunale di esercitare il proprio controllo (v. la giurisprudenza citata al punto 80, supra). Ad avviso della Commissione, il vantaggio in grado di falsare la concorrenza accordato alle emittenti pubbliche – tra cui la NOS anche quando esercita le funzioni di PO – opera nei confronti dei concorrenti, ossia nei confronti delle emittenti commerciali.

118    Peraltro, poiché la NOS contesta la fondatezza di siffatta motivazione (v. la giurisprudenza citata al punto 79, supra) invocando l’assenza di distorsione della concorrenza nella fattispecie, occorre rammentare, in primo luogo, che l’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati che falsino «o minaccino di falsare la concorrenza» favorendo determinate imprese. Il rischio o la minaccia di falsare la concorrenza è dunque sufficiente. La Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto reale di aiuti già concessi (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., Racc. pag. I‑1875, punto 74). Nella fattispecie, la Commissione non doveva dunque dimostrare che i beneficiari delle misure in parola, ossia le emittenti pubbliche, tra cui la NOS nella sua duplice funzione, avessero impiegato i fondi percepiti per fini diversi falsando la concorrenza.

119    In secondo luogo, per giurisprudenza costante, gli aiuti diretti ad esonerare un’impresa dalle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, in linea di principio, falsano le condizioni di concorrenza (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punti 48 e 77 e la giurisprudenza ivi citata; 30 aprile 1998, causa T‑214/95, Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. pag. II‑717, punto 43, nonché 23 novembre 2006, causa T‑217/02, Ter Lembeek/Commissione, Racc. pag. II‑4483, punto 177).

120    Orbene, il finanziamento concesso alla NOS, sia in qualità di PO, sia come NOS RTV, le allevia determinati costi di gestione altrimenti a suo carico, come espone la Commissione al ‘considerando’ 93 della decisione impugnata. Il fatto che essa sia incaricata di una funzione di servizio pubblico ed eserciti le sue funzioni in conformità alle disposizioni che regolano tale funzione non può di per sé escludere il rischio di distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese, salvo privare di ogni effetto utile gli artt. 86CE ‑ 88 CE, come sostiene la Commissione. In applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, le imprese incaricate di una funzione di servizio pubblico sono soggette alle norme del Trattato, in particolare a quelle sulla concorrenza. La funzione di servizio pubblico può infatti costituire l’oggetto di una compensazione eccessiva da parte dello Stato membro interessato, la quale, se accertata, comporta di per sé un rischio di distorsione su un mercato che, come quello della radiodiffusione, è aperto alla concorrenza.

121    Peraltro, riguardo alla tesi secondo cui la constatazione di una distorsione della concorrenza, di cui al ‘considerando’ 100 della decisione impugnata, sarebbe in contrasto con le conclusioni della Commissione sull’assenza di comportamenti anticoncorrenziali, va sottolineato che l’analisi dell’effetto sulla concorrenza (punto 6.3 della decisione impugnata) si colloca nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punto 6 della decisione impugnata). Per contro, il comportamento anticoncorrenziale delle emittenti pubbliche forma l’oggetto del punto 8.5 della decisione impugnata nel contesto dell’esame della compatibilità dei provvedimenti in parola ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

122    Orbene, risulta chiaro che la giurisprudenza opera una distinzione tra la questione della qualificazione di una misura come aiuto di Stato e quella della sua compatibilità con il mercato comune (sentenza del Tribunale 11 marzo 2009, causa T‑354/05, TF1/Commissione, Racc. pag. II‑471, punto 134). Nella decisione impugnata la Commissione ha verificato dunque correttamente, in un primo tempo, se nella fattispecie fossero rispettate le condizioni poste dall’art. 87, n. 1, CE per poter qualificare come aiuto di Stato le misure in parola, compresa pertanto la sua capacità di falsare la concorrenza, e, in un secondo tempo, ha verificato se la deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE fosse applicabile nella fattispecie. In tale ultimo contesto e conformemente al protocollo di Amsterdam, occorre verificare, in particolare, se le emittenti pubbliche abbiano un comportamento anticoncorrenziale sui mercati commerciali, che non è necessario per lo svolgimento della loro funzione di servizio pubblico (v., in proposito, punti 211‑218, infra).

123    La mancata individuazione di pratiche anticoncorrenziali precise nell’ambito dell’esame della proporzionalità di tale compensazione non è dunque in contrasto con le constatazioni della Commissione in materia di distorsione della concorrenza ai fini della qualificazione dei contributi ad hoc come aiuti di Stato. Invero, resta il fatto che questi contributi possono falsare la concorrenza ai sensi dell’art. 87 CE, come espone la Commissione al ‘considerando’ 100 della decisione impugnata.

124    Si deve pertanto respingere la terza parte del quarto motivo invocato dalla NOS.

 Sull’interpretazione e sull’applicazione erronee della sentenza Altmark, di cui supra al punto 13, e sulla motivazione insufficiente della decisione impugnata a tale riguardo

–       Argomenti delle parti

125    La NOS sostiene, in sostanza, che la valutazione della Commissione secondo cui i contributi ad hoc costituirebbero un aiuto nuovo si basa su un’interpretazione e su un’applicazione erronee della sentenza Altmark, citata al punto 13, supra, nonché su una motivazione insufficiente.

126    In primo luogo, la NOS fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto l’applicabilità della citata sentenza Altmark al caso di specie.

127    Infatti, la citata sentenza Altmark definirebbe le condizioni che consentono a un giudice nazionale di determinare se un aiuto avrebbe o non avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, ma non costituirebbe l’esatto contesto giuridico per stabilire se una misura costituisca o meno un aiuto di Stato, che sarebbe una questione puramente materiale.

128    Inoltre, la citata sentenza Altmark porrebbe innanzi tutto condizioni di ordine procedurale. Infatti, riguardo alla condizione secondo cui la compensazione di costi di servizio pubblico dev’essere determinata in via preliminare con criteri fissi, potrebbe nondimeno accadere che una misura che non rispetti tale condizione non costituisca per questo motivo un aiuto di Stato se la compensazione concessa non supera i costi di servizio pubblico. Parimenti, come emergerebbe dalla comunicazione della Commissione 97/C 209/03 relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3), il requisito che la vendita sia stata effettuata con un meccanismo di aggiudicazione sarebbe di natura meramente procedurale.

129    Peraltro, la citata sentenza Altmark riguarderebbe situazioni in cui un operatore privato assume talvolta obblighi di servizio pubblico, in quanto tali obblighi sono limitati e «rimessi» sul mercato con una certa regolarità. Orbene, nella fattispecie, il sistema olandese di radiodiffusione del servizio pubblico sarebbe diverso, trattandosi di un sistema di finanziamento permanente. Non si può pertanto parlare di aggiudicazione o di confronto con un operatore commerciale efficiente.

130    In secondo luogo, la NOS fa valere che la Commissione avrebbe dovuto valutare, in via preliminare, la sussistenza di un aiuto di Stato alla luce del protocollo di Amsterdam, che è una fonte del diritto primario. In virtù del suddetto protocollo, l’aiuto di Stato può esistere unicamente in presenza di una sovracompensazione che influisce sulla concorrenza in maniera contraria all’interesse comunitario. Conseguentemente, i contributi ad hoc ricevuti dalla NOS non potrebbero essere considerati alla stregua di aiuti di Stato e la Commissione avrebbe dunque fornito un’interpretazione errata degli artt. 87 CE e 88 CE.

131    Non potrebbe sussistere un aiuto di Stato in assenza di un vantaggio, a prescindere dalla questione se le condizioni poste nella citata sentenza Altmark siano o meno soddisfatte, come emergerebbe dalla decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, [CE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312, pag. 67).

132    Da ultimo, la NOS sottolinea che la Commissione ha erroneamente concluso, riferendosi alla citata sentenza Altmark, che la fornitura di servizi tecnici da parte della NOB a vantaggio delle emittenti pubbliche costituisce un aiuto di Stato mentre la NOB usufruisce di una compensazione concessa dallo Stato per la detta fornitura di servizi, in quanto tale compensazione è sostenuta dai mezzi che lo Stato mette a disposizione della NOS.

133    In terzo luogo, la NOS sostiene che, al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata, la Commissione non ha motivato sufficientemente la propria valutazione secondo cui i contributi del FOR, dei fondi di integrazione e del CoBo non sarebbero fondati su obiettivi stabiliti anticipatamente e su criteri trasparenti.

134    La Commissione contesta la tesi della NOS, pur precisando di non capire esattamente quale sia l’oggetto del motivo vista la poca chiarezza degli argomenti sollevati.

–       Giudizio del Tribunale

135    In via preliminare, va respinta, perché inoperante, la tesi della NOS relativa alla fornitura di servizi tecnici alle emittenti pubbliche da parte della NOB. Infatti, dal ‘considerando’ 137 della decisione impugnata risulta che la Commissione ritiene che non sia necessario includere tale misura nei propri calcoli. Essa non rileva dunque ai fini della valutazione della sovracompensazione in quanto si tratta di emittenti di servizio pubblico e, a maggior ragione, neppure dell’importo della sovracompensazione ricevuta dal PO, unico soggetto colpito dall’annullamento richiesto.

136    Per quanto riguarda, in primo luogo, la motivazione della decisione impugnata relativamente alla citata sentenza Altmark, al ‘considerando’ 93 della detta decisione, la Commissione afferma che i contributi ad hoc conferiscono un vantaggio economico alle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi, alleviando loro i costi di gestione di norma a loro carico.

137    Inoltre, al punto 6.2.1 della decisione impugnata, intitolato «Applicabilità della sentenza Altmark», la Commissione replica alla tesi delle autorità olandesi e delle emittenti in base alla quale i contributi ad hoc costituirebbero per queste ultime una compensazione delle spese nette sostenute nello svolgimento della funzione di servizio pubblico. Nell’ultima frase del ‘considerando’ 94 della decisione impugnata si afferma che i contributi ad hoc non comportano alcun vantaggio per le emittenti pubbliche e quindi non costituiscono aiuti alla luce della citata sentenza Altmark.

138    Al ‘considerando’ 95 della decisione impugnata, la Commissione elenca quindi le condizioni che devono essere osservate secondo la citata sentenza Altmark perché le misure statali volte a compensare i costi netti addizionali a fronte di un servizio di interesse economico generale (SIEG) non siano considerate aiuti di Stato.

139    Da ultimo, ai ‘considerando’ 96‑98 della decisione impugnata, la Commissione motiva la sua conclusione, che figura al ‘considerando’ 99 della detta decisione, secondo cui le ultime tre condizioni non sussistono nel caso di specie.

140    In primo luogo, a suo avviso, i trasferimenti di risorse dal FOR, dai fondi di integrazione nonché il contributo finanziario del CoBo non sarebbero basati su parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In secondo luogo, tanto nel caso delle misure di finanziamento ad hoc che dei contributi provenienti dal CoBo non si sarebbe tenuto conto dei guadagni delle emittenti pubbliche e non sarebbero state previste le garanzie necessarie per escludere una sovracompensazione. Di conseguenza, il finanziamento ad hoc avrebbe comportato in realtà una sovracompensazione notevole. In terzo luogo, la selezione delle emittenti pubbliche nazionali in qualità di fornitori di un servizio d’interesse economico generale non sarebbe avvenuta in base ad una procedura di appalto. Peraltro, non sarebbe stata compiuta alcuna analisi per controllare che il livello della compensazione fosse determinato sulla base di una valutazione dei costi che un’impresa media, correttamente gestita e adeguatamente dotata di mezzi di produzione per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sostenere per adempiere i propri obblighi.

141    Occorre dunque constatare che, contrariamente alle affermazioni della NOS, nelle circostanze del caso di specie e, segnatamente, alla luce del contenuto della decisione impugnata nonché, in particolare, delle descrizioni in essa contenute dei vari contributi di cui ai ‘considerando’ 35‑45 di quest’ultima, la motivazione della detta decisione consente agli interessati di conoscere le ragioni delle conclusioni della Commissione sull’inosservanza, nella fattispecie, dei criteri sanciti dalla citata sentenza Altmark e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

142    Nella decisione impugnata la Commissione espone in maniera sufficientemente chiara i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nella logica della decisione a questo proposito (v., in tal senso, sentenza Ter Lembeek/Commissione, cit. supra al punto 119, punto 246).

143    In secondo luogo, per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla NOS nel ricorso, secondo cui le condizioni sancite nella citata sentenza Altmark riguarderebbero esclusivamente il giudice nazionale, essa non ha alcun fondamento giuridico e non trova alcun sostegno nella suddetta sentenza.

144    Invero, dai punti 87‑94 della citata sentenza Altmark risulta con chiarezza che i principi in essa enunciati dalla Corte sono di applicazione generale, anche se formulati nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale posta da un giudice nazionale. La Corte non ha limitato il principio enunciato nella citata sentenza Altmark al caso di specie, né ha riservato la sua applicazione al giudice nazionale o l’ha esclusa con riferimento al settore della radiodiffusione pubblica.

145    Nella sentenza TF1/Commissione, citata al punto 122, supra (punto 130), il Tribunale ha precisato che dalla inequivocabile formulazione della citata sentenza Altmark risulta che le quattro condizioni sopra menzionate hanno pertanto come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato e, più precisamente, la determinazione dell’esistenza di un vantaggio.

146    Un intervento statale che non risponde a una o a più delle dette condizioni dovrà considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (sentenza TF1/Commissione, cit. supra al punto 122, punto 129).

147    Poiché le autorità olandesi e le emittenti del servizio pubblico hanno per l’appunto affermato, nella fattispecie, che i contributi ad hoc costituivano per queste ultime una compensazione delle spese nette sostenute per svolgere la loro funzione di servizio pubblico, la Commissione, nell’ambito della sua analisi del vantaggio economico, ha verificato correttamente e senza commettere errori di valutazione se, nel caso di specie, fossero riunite le condizioni della citata sentenza Altmark.

148    Va altresì osservato che, pur contestando l’applicazione della citata sentenza Altmark al caso di specie, la NOS non rimette in discussione la conclusione della Commissione, di cui al ‘considerando’ 99 della decisione impugnata, secondo cui le condizioni della citata sentenza Altmark non sono riunite nella fattispecie. La NOS non produce alcun elemento idoneo a respingere le conclusioni della Commissione di cui ai ‘considerando’ 96‑98 della suddetta decisione.

149    In terzo luogo, riguardo al protocollo di Amsterdam, occorre sottolineare, da un lato, che esso non esclude che il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione possa costituire un aiuto di Stato. Invero, esso stabilisce che le disposizioni del Trattato non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione per l’adempimento della missione di servizio pubblico come conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro, e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza [nell’Unione] in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico. La NOS non può dunque sostenere che il protocollo di Amsterdam escluda l’applicazione delle norme sulla concorrenza e impedisca alla Commissione di verificare se i contributi ad hoc arrechino un vantaggio economico alle emittenti del servizio pubblico olandese basandosi sui criteri definiti dalla Corte nella citata sentenza Altmark.

150    D’altra parte, la Commissione non contesta il ruolo fondamentale del protocollo di Amsterdam nella valutazione di un contributo concesso agli organismi di radiodiffusione per lo svolgimento della loro funzione di servizio pubblico. Invero, la Commissione vi fa riferimento al ‘considerando’ 122 della decisione impugnata, che figura al punto 8 di quest’ultima, con il titolo «Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE». La Commissione compie tale esame basandosi altresì sulla giurisprudenza (‘considerando’ 113 e 114 della decisione impugnata) e sulla comunicazione sulla radiodiffusione, che, in particolare, rimanda al protocollo di Amsterdam. Non può dunque dirsi che la Commissione non abbia tenuto conto del suddetto protocollo.

151    In quarto luogo, riguardo alla decisione 2005/842, quest’ultima non avvalora la tesi secondo cui la Commissione avrebbe applicato erroneamente la citata sentenza Altmark nel caso di specie.

152    Infatti, a tenore del quinto ‘considerando’ della suddetta decisione:

«[q]ualora [le quattro condizioni della sentenza Altmark] siano soddisfatte, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e qualora siano soddisfatte le condizioni generali di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 73 [CE], 86 [CE], 87 [CE] e 88 [CE]. La presente decisione si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato».

153    Inoltre, l’art. 1 della decisione 2005/842 dispone che essa ha lo scopo di stabilire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, n. 3, [CE].

154    Ne consegue che la decisione 2005/842 non definisce in alcun modo le condizioni cui sono soggette le compensazioni del servizio pubblico, in particolare riguardo al vantaggio arrecato, per essere sottratte alla qualifica di aiuto di Stato, ma si applica, invece, a misure già qualificate come aiuti di Stato di cui si tratta di determinare la compatibilità con il mercato comune. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla NOS, la decisione 2005/842 rinvia espressamente ai criteri sanciti dalla Corte nella citata sentenza Altmark per dimostrare, nella fase precedente, l’esistenza di un aiuto di Stato in materia.

155    Pertanto, nella decisione impugnata la Commissione verifica correttamente, innanzi tutto, se i criteri sanciti dalla Corte nella citata sentenza Altmark siano soddisfatti per stabilire se i contributi ad hoc costituissero un aiuto di Stato e, poi, esamina altrettanto correttamente la relativa compatibilità con il mercato comune dopo aver concluso per la sussistenza di un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza TF1/Commissione, cit. supra al punto 122, punti 134‑147).

156    Infine, riguardo alla tesi che la NOS sembra voler ricavare nella sua replica rinviando alla comunicazione della Commissione 97/C 209/03 relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, essa è in ogni caso priva di pertinenza. Invero, la decisione impugnata riguarda, nella fattispecie, il settore della radiodiffusione e non quello della vendita di terreni e fabbricati. L’analogia invocata è dunque priva di fondamento.

157    Il secondo motivo addotto dalla NOS va respinto, essendo infondata ogni tesi fatta valere dalla ricorrente a sostegno di quest’ultimo.

158    La NOS non ha dunque dimostrato l’erroneità, né la carenza di motivazione delle conclusioni della Commissione nella decisione impugnata, relative alla qualifica dei contributi ad hoc come aiuti di Stato.

 Sulla qualificazione erronea dei contributi ad hoc come nuovi aiuti e sul difetto di motivazione a tal riguardo

 Argomenti delle parti

159    I ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha violato l’art. 88 CE e il regolamento n. 659/1999 qualificando i contributi ad hoc come nuovi aiuti. La motivazione della decisione impugnata sarebbe inoltre carente a tale riguardo.

160    La Commissione avrebbe erroneamente distinto i contributi ad hoc da quelli statali annui. Da un lato, analogamente a questi ultimi, i contributi ad hoc non corrisponderebbero alla messa a disposizione automatica di fondi. Questi due tipi di contributi sarebbero concessi in virtù di una decisione speciale del ministro competente. Dall’altro, sia i contributi ad hoc sia quelli annui regolari sarebbero concessi per la realizzazione di obiettivi specifici, quali l’esecuzione di compiti assegnati dall’art. 13c della Mediawet alla radiodiffusione di servizio pubblico.

161    In primo luogo, per quanto riguarda i contributi ad hoc che proverrebbero dai fondi di integrazione, nonché quelli provenienti dal FOR e dal CoBo, i ricorrenti affermano che essi rientrerebbero nel sistema di finanziamento regolare delle emittenti pubbliche. Infatti, i contributi ad hoc condividerebbero la fonte dei contributi annui regolari, ossia il bilancio dei media, attuato prima del 1958, e sarebbero soggetti alle medesime norme finanziarie i cui principi sono anteriori al 1958. I contributi ad hoc non avrebbero costituito l’oggetto di alcuna modifica sostanziale in quanto provengono sempre dall’Algemene Omroep Reserve (riserva per la radiodiffusione; in prosieguo: l’«AOR)

162    I ricorrenti invocano la sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C‑44/93, Namur-Les assurances du crédit (Racc. pag. I‑3829). A loro avviso ne consegue che la realizzazione di attività nuove da parte di un’impresa che percepisce un finanziamento in base a un sistema esistente dev’essere sempre considerata come un aiuto esistente e il fatto di conferire un nuovo fondamento giuridico a un finanziamento non è sufficiente per ritenere che il provvedimento in parola costituisca un aiuto nuovo. Dalla giurisprudenza emergerebbe che la modalità con la quale i fondi sono messi a disposizione non sarebbe fondamentale per qualificare un aiuto come nuovo o esistente.

163    La valutazione secondo cui i contributi ad hoc si distinguerebbero da quelli annui regolari per il fatto che avrebbero basi giuridiche diverse sarebbe sostanzialmente inesatta.

164    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente qualificato come nuovo aiuto la misura che prevede il rimborso di parte delle riserve di programmazione delle emittenti di servizio pubblico a vantaggio del PO. Il Regno dei Paesi Bassi aggiunge che la Commissione non avrebbe motivato in maniera sufficiente tale qualifica.

165    Secondo i ricorrenti, tale trasferimento di riserve al PO costituisce di per sé un aiuto esistente in quanto tali riserve provengono dalla messa a disposizione di fondi pubblici nell’ambito del contributo periodico annuo. La Commissione non avrebbe dimostrato che le suddette riserve provenivano da contributi ad hoc.

166    Peraltro, la NOS afferma che il trasferimento delle riserve in parola è stato approvato in occasione di una riunione che si è tenuta il 28 giugno 2005 tra i suoi rappresentanti e il membro della Commissione incaricato delle questioni sulla concorrenza.

167    Il Regno dei Paesi Bassi sostiene, invece, che il trasferimento delle riserve di programmazione al PO è una conseguenza della misura utile proposta dalla Commissione nell’ambito del procedimento sugli aiuti esistenti. Sarebbe pertanto inaccettabile che siffatta misura possa generare un nuovo aiuto di cui la Commissione potrebbe in seguito chiedere il recupero.

168    In terzo luogo, la NOS asserisce che la fornitura di servizi tecnici alle emittenti pubbliche da parte della NOB non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, quest’ultimo non è nuovo. Siffatta fornitura di servizi tecnici non sarebbe gratuita.

169    La Commissione sottolinea, innanzi tutto, che ai fini della controversia rileva soltanto la questione se i contributi del FOR e il trasferimento di riserve di programmazione al PO costituiscano nuovi aiuti. L’istituzione contesta, poi, la tesi dei ricorrenti che mira a qualificare i contributi ad hoc come aiuto esistente.

 Giudizio del Tribunale

170    In via preliminare, devono essere dichiarate inoperanti le tesi dei ricorrenti secondo cui i contributi provenienti dai fondi di integrazione e dal CoBo non costituiscono nuovi aiuti. Infatti, dalle loro conclusioni (v. punti 18 e 20, supra) e, riguardo alla NOS, dalle precisazioni da essa fornite al riguardo in udienza (v. punto 66, supra) emerge che i ricorrenti hanno limitato l’oggetto del loro ricorso di annullamento all’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione impugnata. Siffatte tesi relative ai contributi provenienti dai fondi di integrazione e dal CoBo non incidono quindi sull’esito della controversia che verte soltanto sui contributi ad hoc percepiti dalla NOS nelle sue funzioni di PO e di cui si chiede il recupero, ossia i finanziamenti del FOR e il trasferimento delle riserve delle emittenti pubbliche (v. tabella 4 al ‘considerando’ 152 della decisione impugnata, ‘considerando’ 154, 178 e 179 della decisione impugnata, e art. 1, n. 2, della decisione impugnata). Sull’inoperatività della tesi dei ricorrenti relativa ai servizi tecnici gratuiti forniti dalla NOB, occorre rinviare al punto 135, supra.

171    Per quanto riguarda, in primo luogo, la motivazione della decisione impugnata sulla qualificazione di nuovi aiuti, al punto 2.3 della detta decisione la Commissione descrive le varie fonti di finanziamento delle emittenti pubbliche, tra cui i contributi annui e quelli ad hoc, compresi quelli del FOR. Al punto 2.4 della decisione, la Commissione precisa inoltre le riserve delle varie emittenti e, al ‘considerando’ 49 della medesima decisione, espone che, nel 2005, il PO aveva deciso che una parte delle riserve di programmazione gli fosse trasferita dalle emittenti che, tuttavia, sarebbero state autorizzate a mantenerne una parte. La Commissione aggiunge che le emittenti pubbliche avevano trasferito al PO l’importo di EUR 42,457 milioni.

172    La qualificazione dei contributi ad hoc come nuovi aiuti forma l’oggetto del punto 7 della decisione impugnata (‘considerando’ 106‑111 della decisione impugnata). In essa la Commissione opera la distinzione tra i contributi annui corrisposti ai sensi l’art. 110 della Mediawet, che costituiscono un aiuto esistente, e i contributi ad hoc.

173    Al ‘considerando’ 109 della decisione impugnata, la Commissione espone, precisandoli, cinque elementi che distinguono i contributi ad hoc da quelli annui regolari e che ostano a che essi possano considerarsi aiuti esistenti:

–        la base giuridica dei contributi ad hoc sarebbe successiva all’entrata in vigore del Trattato CE, ossia, per quelli che rientrano nell’ambito della presente controversia, nel 1998 per la corresponsione dei contributi ad hoc alle emittenti pubbliche tramite il FOR;

–        i contributi avrebbero preso inizio solo nel 1994 e quelli del FOR nel 1999;

–        i contributi ad hoc non potrebbero considerarsi finanziamenti cui le emittenti pubbliche hanno diritto. Essi non sarebbero automatici;

–        le condizioni per il trasferimento dei fondi sarebbero state definite nei protocolli di trasferimento definiti nel 1999 e nel 2002;

–        il finanziamento sarebbe concesso a fini specifici, in particolare per stimolare le emittenti a produrre programmi migliori, ad assorbire fluttuazioni delle entrate pubblicitarie, a compensare l’aumento del prezzo dei diritti sportivi e a promuovere coproduzioni con emittenti belghe e tedesche.

174    Peraltro, nell’ambito della sua valutazione della compensazione ricevuta dalle singole emittenti pubbliche (punto 8.4.1 della decisione impugnata), la Commissione espone che quattordici di esse avevano usufruito di compensazioni eccessive nel periodo 1994‑2005 e che queste avevano generato utili per EUR 32 milioni trasferiti, in generale, alle loro riserve di programmazione. Al ‘considerando’ 146 della decisione impugnata, la Commissione ribadisce che la sovracompensazione era confluita, in generale, nelle riserve di programmazione, aggiungendo che, nel 2005, era stato deciso per la prima volta che le riserve delle singole emittenti superiori al 5‑10% del loro bilancio annuo dovevano essere trasferite al PO. L’istituzione afferma, inoltre, che questo trasferimento, considerato anch’esso parte integrante delle misure ad hoc, era stato preso in considerazione per determinare la proporzionalità della compensazione.

175    Va dunque constatato che, contrariamente a quanto afferma la NOS, la decisione impugnata contiene una motivazione dettagliata della qualificazione dei contributi ad hoc come nuovi aiuti, che, conformemente alla giurisprudenza, fa apparire in forma chiara e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui promana l’atto in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

176    Riguardo, in secondo luogo, all’errore di valutazione che avrebbe commesso la Commissione qualificando i contributi ad hoc come nuovi aiuti, dall’art. 1 del regolamento n. 659/1999 risulta che la qualificazione di aiuto esistente si applica a tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato CE e a tutti gli aiuti autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio e che sono considerati nuovi aiuti le modifiche degli aiuti esistenti.

177    Secondo tale formulazione inequivocabile, non è «ogni aiuto esistente modificato» a dover essere considerato nuovo aiuto, ma solamente la modifica in quanto tale può essere qualificata nuovo aiuto. È dunque solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale (sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II‑2309, punti 109 e 111).

178    L’art. 88, n. 3, CE, assimilando le modifiche degli aiuti esistenti ad aiuti nuovi, mira ad evitare che gli Stati possano aggirare l’obbligo di notificare queste ultime raggiungendo lo stesso risultato ampliando la portata di un regime già in vigore (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punto 17).

179    Nella fattispecie, è pacifico che nella decisione impugnata soltanto i contributi ad hoc, compreso il trasferimento di riserve al PO nel 2005, sono qualificati come nuovi aiuti (‘considerando’ 111 e 146). All’ottavo ‘considerando’ la Commissione afferma che i contributi annui e il fondo per la promozione (Stifo) sono esaminati nell’ambito di un procedimento distinto sugli aiuti esistenti. La decisione impugnata non riguarda dunque il regime iniziale di aiuti esistenti.

180    Un aiuto può essere qualificato come nuovo aiuto o modifica del regime esistente con riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti (v., in tal senso, sentenza Namur-Les assurances du crédit, cit. supra al punto162, punto 28).

181    La NOS invoca per l’appunto la giurisprudenza che risulta dalla citata sentenza Namur-Les assurances du crédit per affermare che, quand’anche potessero essere fondati, nessuno degli elementi addotti dalla Commissione al ‘considerando’ 109 della decisione impugnata (v. punto 173, supra) è decisivo.

182    È ben vero che determinati elementi dei contributi ad hoc sono affini, sotto taluni aspetti, ai meccanismi che esistevano in passato o a quelli di alcuni contributi annui. Resta il fatto che, considerati nel loro insieme, gli elementi che caratterizzano i contributi ad hoc dimostrano la loro natura di nuovo aiuto distinguibile dal regime attuato nel 1958. Ciò esclude che possano essere assimilati a un aiuto esistente, in quanto il contesto del caso di specie non è confrontabile con quello della causa da cui è scaturita la citata sentenza Namur‑Les assurances du crédit.

183    Invero, i ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento idoneo a rimettere in discussione le affermazioni della Commissione secondo le quali il fondamento giuridico dei contributi ad hoc è stato stabilito dopo l’entrata in vigore del Trattato CE e i versamenti, non regolari e automatici ma in risposta a necessità specifiche, sono stati effettuati soltanto a partire dal 1999 per quanto riguarda il caso di specie.

184    Per ciò che concerne il FOR, benché i ricorrenti sostengano che tali contributi rientrano sempre nel bilancio generale dei media, essi non contestano che il FOR sia stato creato soltanto nel 1997. Gli artt. 106a e 170c della Mediawet, che riguardano il FOR anzidetto, sono entrati in vigore nel 1998. Quand’anche un progetto di legge avesse previsto la creazione del FOR nel 1953, ciò non toglie che tale progetto non sia stato adottato.

185    Peraltro, in merito alle affermazioni dei ricorrenti secondo cui versamenti assimilabili a quelli effettuati su questa base sono già stati effettuati come AOR da diversi anni, va constatato che essi non dimostrano affatto l’erroneità dell’affermazione della Commissione, al ‘considerando’ 109, secondo trattino, della decisione impugnata, secondo cui, in particolare, i versamenti del FOR hanno avuto inizio nel 1999, né quella, di cui al ‘considerando’ 146, secondo cui il trasferimento al PO a determinate condizioni di una parte delle riserve detenute dalle emittenti è stato deciso nel 2005.

186    Più precisamente, per quanto riguarda il trasferimento di riserve eccedentarie per un importo di EUR 42,457 milioni al PO, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un nuovo aiuto al PO, deciso per la prima volta nel 2005 e basato sull’art. 109a della Mediawet, che obbliga le emittenti pubbliche le cui riserve superino un determinato importo massimo a versare la differenza al PO, e non di un contributo annuo ai sensi degli artt. 101 e 110 della Mediawet.

187    Orbene, occorre osservare che siffatto trasferimento di riserve delle emittenti pubbliche ha effettivamente avuto luogo per la prima volta nel 2005, dopo la decisione delle autorità olandesi di autorizzare ogni emittente di servizio pubblico a costituire una riserva propria fino al massimo del 5‑10% del suo bilancio annuo. Tale trasferimento si fondava sull’art. 109a della Mediawet, che è stato inserito in detta normativa dopo l’entrata in vigore del Trattato. Pertanto, questo trasferimento non appartiene affatto al contributo annuo ai sensi degli artt. 101 e 110 della Mediawet che disciplina l’aiuto esistente. Peraltro, dall’allegato alla lettera del 1° settembre 2005 delle autorità olandesi emerge che la necessità di procedere a un tale trasferimento è sorta dal fatto che il bilancio ordinario era insufficiente per raggiungere gli obiettivi in materia di programmazione sulle piattaforme principali, così che tale trasferimento rispondeva anche a necessità precise (v. anche punti 182 e 183, supra). In applicazione dell’art. 1 del regolamento n. 659/1999 e della giurisprudenza citata ai punti 177 e 180, supra, siffatto trasferimento, che ha ridotto la compensazione globale di cui beneficiano le varie emittenti del servizio pubblico, pur incrementando la sovracompensazione percepita dal PO, deve dunque essere qualificato come nuovo aiuto al PO, giacché va a sommarsi all’aiuto esistente già percepito da quest’ultimo. In mancanza di tale qualificazione, come rivela il caso di specie, per uno Stato membro sarebbe sufficiente procedere con tali trasferimenti per non osservare almeno in parte un obbligo fondato di restituzione.

188    Pertanto, le tesi dei ricorrenti sono inoperanti, poiché, senza contestare l’esistenza in questo ambito di un aiuto di Stato al PO, essi invocano l’eventuale presenza di una parte di aiuto esistente nelle riserve delle emittenti pubbliche nella fase precedente (v. altresì punto 239, infra). Infatti, anche se questo elemento fosse vero, l’intero aiuto versato al PO sarebbe comunque nuovo.

189    In ogni caso, i ricorrenti non producono alcun elemento preciso – sia esso un dato numerico o altro – a sostegno delle loro affermazioni sulla presenza di una parte di aiuto esistente nelle riserve delle emittenti pubbliche.

190    Al ‘considerando’ 141 della decisione impugnata, la Commissione afferma che quattordici emittenti pubbliche avevano beneficiato di compensazioni eccessive che avevano generato utili per un importo di EUR 32 milioni, trasferiti, generalmente, alle loro riserve di programmazione. Senza essere contraddetta dai ricorrenti, la Commissione afferma che la sovracompensazione di cui beneficia ogni emittente è stata calcolata secondo lo stesso metodo illustrato nella decisione impugnata per la NOS che agisce in funzione di PO. In proposito, dalla lettera della Commissione del 22 dicembre 2005 inviata alle autorità olandesi e, in particolare, dalla tabella inclusa nell’allegato I risulta che detta istituzione aveva effettivamente domandato loro di fornire i costi e le entrate per ogni emittente per il periodo 1994‑2005, distinguendo i costi netti delle attività di servizio pubblico, i contributi annui ordinari, l’eccedenza o l’eventuale deficit, e, a parte, i diversi contributi ad hoc, per poter infine calcolare l’eventuale sovracompensazione. Come per il PO, la Commissione ha dunque potuto calcolare, partendo dai dati numerici forniti dalle autorità olandesi il 3 febbraio 2006, la sovracompensazione di cui fruiscono le varie emittenti del servizio pubblico dovuta ai contributi ad hoc e che è confluita nelle loro riserve di programmazione. Orbene, i ricorrenti si limitano ad affermare, in maniera del tutto generica e asserendo la totale assenza di nuovi aiuti, che la domanda di rimborso riguarda in parte somme versate a titolo di aiuti esistenti, il che non può bastare a dimostrare la loro tesi.

191    In proposito, va aggiunto che, anche se al ‘considerando’ 153 della decisione impugnata la Commissione valuta la sovracompensazione ricevuta dal PO per il periodo 1994‑2005 pari all’importo di EUR 98,365 milioni e la considera come aiuto incompatibile con il mercato comune, al ‘considerando’ 154 della decisione impugnata essa limita il recupero all’importo di EUR 76,327 milioni, che corrisponde ai soli contributi ad hoc «non ricevuti nell’ambito delle misure di aiuto esistenti».

192    Non si tratta chiaramente di un errore di calcolo, come sostiene la NOS. Al contrario, ciò risponde alla preoccupazione espressa dalla NOS, vale a dire non incorporare sovracompensazioni risultanti da aiuti esistenti nella somma da recuperare. La Commissione ha per l’appunto voluto limitare il recupero ai nuovi aiuti rappresentati dai contributi ad hoc, ossia i versamenti del FOR e il trasferimento, nel 2005, al PO dell’importo di EUR 42,457 milioni dalle riserve delle emittenti. Infatti, dalla tabella 4 al ‘considerando’ 152 della decisione impugnata emerge che l’importo, arrotondato, di EUR 98,4 milioni comprende, oltre a EUR 76,3 milioni di contributi ad hoc, una sovracompensazione dell’importo di EUR 20,7 milioni ricevuta dal PO e risultante dalla differenza tra i suoi contributi annui e le sue necessità di finanziamento pubblico. L’obbligo di recupero stabilito dalla decisione impugnata non riguarda siffatta sovracompensazione.

193    Peraltro, benché il Regno dei Paesi Bassi adduca che il trasferimento dalle riserve delle emittenti del servizio pubblico al PO dà attuazione a una domanda della Commissione nell’ambito del procedimento relativo agli aiuti esistenti, tale argomento va respinto perché infondato.

194    Infatti, in primo luogo, il Regno dei Paesi Bassi non produce alcun elemento di prova a tale riguardo.

195    In secondo luogo, come è già stato osservato al punto 187, supra, dall’allegato alla lettera del 1° settembre 2005 delle autorità olandesi alla Commissione emerge che il provvedimento di trasferimento delle dette riserve era giustificato dal fatto che il bilancio normale dell’insegnamento, della cultura e delle scienze era insufficiente per raggiungere gli obiettivi in materia di programmazione sulle piattaforme principali. Tale motivazione è priva di rapporto con il procedimento sugli aiuti esistenti.

196    In terzo luogo, il PO non è un’autorità statale, di guisa che il trasferimento delle dette riserve a suo favore non equivale a un recupero delle suddette somme da parte dello Stato. Pertanto, la Commissione contesta giustamente, in ogni caso, che il detto trasferimento possa rispondere alla sua domanda nell’ambito del procedimento sugli aiuti esistenti. A questo proposito, anche se sussistente, l’eventuale reazione positiva del commissario incaricato delle questioni di concorrenza riguardo a un futuro trasferimento delle dette riserve al momento del colloquio – informale secondo la Commissione – del 28 giugno 2005 con la NOS ha potuto riguardare un trasferimento di queste ultime allo Stato olandese. La NOS non dimostra l’approvazione della Commissione di siffatto trasferimento al PO.

197    Peraltro, sebbene le autorità olandesi abbiano potuto rilevare che intendevano trasferire l’eccedenza di riserve alla AOR, che è una riserva appartenente allo Stato e facente parte del bilancio dei media, dalla nota a piè di pagina n. 62 del ‘considerando’ 149 della decisione impugnata emerge che, con lettera del 4 maggio 2006, le autorità olandesi si sono impegnate a introdurre detta regola nella legge finanziaria del 2006 per garantirne l’applicazione fino all’adozione della Mediawet del 2007. Il Regno dei Paesi Bassi non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tale regola fosse già applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata.

198    Occorre dunque respingere il secondo motivo del Regno dei Paesi Bassi e il primo motivo della NOS, relativi alla qualificazione erronea dei contributi ad hoc come nuovi aiuti.

 Sull’applicazione erronea dell’art. 86, n. 2, CE e sugli errori commessi nel calcolo della sovracompensazione asserita, nonché su un difetto di motivazione a tale riguardo

199    Il terzo motivo sollevato dal Regno dei Paesi Bassi in via subordinata si divide in tre parti. Nella prima parte, il suddetto Stato fa valere che la Commissione ha erroneamente concluso a favore dell’esistenza di una sovracompensazione pur non avendo constatato alcuna distorsione effettiva della concorrenza. Nella seconda parte, il detto Stato sostiene che la Commissione ha commesso un errore di valutazione e violato il proprio obbligo di motivazione non verificando se una parte degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, per l’importo di EUR 33,870 milioni, potesse effettivamente servire a sovracompensare il PO. Nella terza parte, esso sostiene che la Commissione doveva applicare all’importo trasferito al PO il margine di tolleranza del 10%, che essa ha applicato alle emittenti del servizio pubblico.

200    Nel terzo motivo, la NOS fa valere, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente concluso a favore della sussistenza di un legame tra i contributi ad hoc e la sovracompensazione di cui essa ordina il recupero. La Commissione avrebbe altresì insufficientemente motivato la decisione impugnata a tale riguardo e interpretato erroneamente gli artt. 86 CE, 87 CE e 88 CE. Nel quinto motivo, la NOS sostiene che la Commissione ha applicato in maniera erronea l’art. 86, n. 2, CE e non ha motivato a sufficienza la decisione impugnata non procedendo all’esame, nell’ambito del controllo di proporzionalità, del rapporto tra l’asserita esistenza di una sovracompensazione e l’assenza di distorsioni della concorrenza.

201    In primo luogo, occorre esaminare la violazione dell’art. 86, n. 2, CE relativamente alla valutazione della proporzionalità; in secondo luogo, l’assenza di collegamento tra i contributi ad hoc e l’asserita sovracompensazione, nonché i costi di cui tenere conto nel calcolo di quest’ultima; in terzo luogo, l’erronea presa in considerazione degli importi provenienti dal FOR nel calcolo della sovracompensazione ricevuta dal PO e, in quarto luogo, la mancata presa in considerazione, nel calcolo dell’importo da recuperare legato al trasferimento di riserve di programmazione, del margine di tolleranza del 10% autorizzato dalla Commissione.

 Sulla violazione dell’art. 86, n. 2, CE relativamente alla valutazione della proporzionalità

–       Argomenti delle parti

202    Il Regno dei Paesi Bassi fa valere, in sostanza, che la Commissione ha violato gli artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE, concludendo, in maniera contraddittoria, per il mancato rispetto del principio di proporzionalità pur non avendo individuato alcuna pratica anticoncorrenziale. La Commissione avrebbe dunque erroneamente ordinato il recupero degli importi indicati nella decisione impugnata in assenza di distorsioni della concorrenza. Il Regno dei Paesi Bassi rinvia a tal riguardo al punto 58 della comunicazione sulla radiodiffusione. Esso precisa, infine, di non sostenere che la Commissione avrebbe dovuto produrre una prova specifica di un comportamento anticoncorrenziale, bensì di rilevare che la detta istituzione avrebbe essa stessa constatato che i provvedimenti esaminati non avevano condotto a un comportamento anticoncorrenziale.

203    La NOS sostiene, dal canto suo, in primo luogo, che la Commissione ha erroneamente applicato l’art. 86, n. 2, CE e non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata non procedendo all’esame, nell’ambito del proprio controllo della proporzionalità, del rapporto tra l’asserita esistenza di una sovracompensazione e la mancata distorsione della concorrenza. A tal riguardo, la NOS confuta l’affermazione della Commissione secondo cui tale motivo sarebbe identico alla terza parte del suo quarto motivo. Infatti, la NOS dichiara che, mentre, nell’ambito della terza parte del suo quarto motivo, essa invoca, nella fattispecie, l’assenza di una distorsione della concorrenza che è una condizione necessaria per qualificare una misura come aiuto, essa sostiene, nell’ambito del presente motivo, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la circostanza che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per il fatto che la NOS è incaricata di una funzione di servizio pubblico.

204    Da un lato, secondo la NOS, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il ritardo nell’utilizzo dei contributi ricevuti, per taluni periodi, si spiega con la limitatezza dell’area linguistica olandese.

205    A tal riguardo, la NOS contesta di aver ricevuto, per il periodo considerato, contributi superiori ai propri costi netti del servizio pubblico. Essa sostiene che accade di frequente che produzioni televisive ordinate siano disponibili e consegnate soltanto l’anno successivo. Pertanto, l’affermazione della Commissione secondo cui essa prende in considerazione questo fattore nella regola del 10% del bilancio annuale che le emittenti pubbliche possono conservare come riserva non sarebbe convincente, in quanto essa dovrebbe tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. Fra tali circostanze, la NOS sostiene che la limitatezza dell’area linguistica olandese è sovente un vincolo importante per trovare, in breve tempo, validi produttori o attori e ciò comporta ritardi.

206    Dall’altro, la NOS afferma che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la sovracompensazione sarebbe venuta meno in un prossimo futuro. In particolare, le riserve trasferite dalle emittenti pubbliche al PO avrebbero dovuto essere utilizzate per intero a partire dal 2006 o, al più tardi, dal 2007.

207    Da ultimo, la NOS ritiene che la tesi della Commissione secondo cui essa è tenuta ad adottare la decisione impugnata sulla base degli elementi esistenti in tale data non è fondata in quanto, nella fattispecie, tutte le riserve costituite dalle varie emittenti durante il 2006, con un superamento nel 2007, sarebbero state interamente dedicate allo svolgimento della funzione di servizio pubblico.

208    In secondo luogo, la NOS sostiene che, ai ‘considerando’ 116‑121 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’art. 86, n. 2, CE in quanto non le competerebbe determinare il contenuto della funzione di servizio pubblico, né verificare l’esistenza di errori manifesti nella descrizione di tale funzione fornita dal diritto nazionale. A tale riguardo, la NOS contesta la valutazione della Commissione di cui al ‘considerando’ 121 della decisione impugnata secondo cui la trasmissione dei programmi sportivi dev’essere limitata al 10% di tutti i programmi trasmessi.

209    In terzo luogo, la NOS contesta la conclusione di cui all’art. 1, n. 1, della decisione impugnata secondo cui l’aiuto sarebbe incompatibile con il mercato comune anche se la Commissione non ha verificato se detto aiuto fosse giustificato ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE, tenuto conto della limitatezza dell’area linguistica olandese.

210    La Commissione contesta la tesi dei ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

211    In via preliminare, quanto all’assenza di distorsione della concorrenza invocata dai ricorrenti ai fini dell’applicazione dell’art. 87 CE per il fatto che, in esito al suo esame della compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE (punto 8 della decisione impugnata) e, più precisamente, della proporzionalità dell’aiuto, la Commissione ha concluso che il procedimento in parola non aveva consentito l’individuazione di pratiche anticoncorrenziali, occorre rinviare ai punti 114‑124 supra. Ne consegue, da un lato, che la Commissione ha correttamente dimostrato e motivato l’esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza ai fini della qualificazione dei contributi ad hoc come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE e. dall’altro, che la constatazione della sussistenza di un rischio di distorsione della concorrenza ai fini della qualificazione di aiuto di Stato non contrasta con il fatto che la Commissione non ha individuato pratiche anticoncorrenziali precise nell’ambito dell’esame della proporzionalità della compensazione (v. punti 121‑124 supra).

212    Per quanto riguarda la ricerca dell’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nell’ambito dell’esame della proporzionalità della compensazione, ai ‘considerando’ 124‑126 della decisione impugnata, rinviando alla comunicazione sulla radiodiffusione, la Commissione afferma che si tratta del secondo elemento della duplice valutazione della proporzionalità cui essa è tenuta.

213    A tale riguardo, dal ‘considerando’ 126 della decisione impugnata risulta in particolare quanto segue:

«D’altro canto, la Commissione deve analizzare tutti i dati di cui dispone comprovanti che le emittenti pubbliche hanno falsato la concorrenza sui mercati commerciali più di quanto sia necessario per l’adempimento della loro funzione di servizio pubblico. A titolo di esempio, nella misura in cui gli aiuti di Stato compensino una riduzione del reddito, un’emittente pubblica può tendere a praticare prezzi bassi sul mercato della pubblicità e delle attività estranee al servizio pubblico per ridurre le entrate dei concorrenti. Una tale pratica richiederebbe finanziamenti statali addizionali per compensare il mancato guadagno derivante dalle attività commerciali e quindi denoterebbe la presenza di una sovracompensazione degli obblighi di servizio pubblico».

214    Una volta esaminato il primo criterio della sua valutazione della proporzionalità in questo ambito preciso, ossia il livello della compensazione ricevuta rispetto al costo netto della funzione di servizio pubblico e l’accertamento di una sovracompensazione ricevuta dal PO (‘considerando’ 154 della decisione impugnata), la Commissione analizza dunque il comportamento anticoncorrenziale delle emittenti pubbliche (punto 8.5 della decisione impugnata) rispetto a determinate possibilità di distorsione individuate nella decisione di avvio. I settori interessati sono la trasmissione via cavo, il mercato pubblicitario e i diritti di ritrasmissione delle partite di calcio. In esito all’esame di tali settori circoscritti, la Commissione conclude che il procedimento in parola non aveva individuato pratiche anticoncorrenziali specifiche e aggiunge che la capacità dell’attuale sistema di offrire sufficienti garanzie per impedire eventuali comportamenti anticoncorrenziali sarà oggetto del procedimento E‑5/2005 sugli aiuti esistenti.

215    Nella decisione impugnata, la Commissione fornisce dunque a tale riguardo anche una motivazione conforme alla giurisprudenza (v. punto 80, supra).

216    Conformemente ai punti 57 e 58 della comunicazione sulla radiodiffusione, nell’ambito dell’esame del primo criterio la Commissione parte giustamente dal principio che il finanziamento statale era necessario allo svolgimento della funzione di servizio pubblico delle emittenti pubbliche. In detto ambito essa ha verificato il rispetto del criterio di proporzionalità tra i contributi statali e i costi netti indotti dalla funzione di servizio pubblico. Poi, nel quadro dell’esame distinto del secondo criterio, essa ha verificato peraltro l’eventuale esistenza di distorsioni della concorrenza non strumentali allo svolgimento della funzione di servizio pubblico delle emittenti pubbliche.

217    Tuttavia, le conclusioni dell’esame di questo secondo criterio distinto non possono annullare o rimettere in discussione le constatazioni della Commissione nell’ambito della diversa valutazione del primo criterio. Ciò non toglie che i costi netti della funzione di servizio pubblico del PO siano stati sovracompensati, come risulta dalla tabella 4 al ‘considerando’ 152 della decisione impugnata.

218    Occorre dunque respingere le censure dei ricorrenti a tale riguardo.

219    Riguardo alla tesi della NOS relativa alla limitatezza dell’area linguistica olandese, va osservato che non è possibile rimettere in discussione la constatazione della Commissione relativa alla non proporzionalità del contributo pubblico, in quanto quest’ultimo eccede i costi netti del servizio pubblico.

220    Riguardo alla tesi relativa al presunto utilizzo dell’aiuto conformemente al suo obiettivo, questa circostanza, anche se sussistente, non fa venir meno la sovracompensazione constatata. Sebbene autorizzato dal ministro competente, il contributo ad hoc può essere eccessivo rispetto ai costi della funzione di servizio pubblico e comportare, quindi, una distorsione della concorrenza rispetto alle emittenti commerciali.

221    Riguardo alla tesi relativa a un’eventuale futura rapida scomparsa delle riserve in parola, contrariamente alle affermazioni della NOS, la Commissione non poteva tenerne conto nella decisione impugnata. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui disponeva la Commissione quando l’ha adottata (sentenza della Corte 14 settembre 2004, causa C‑276/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8091, punto 31, e sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T‑354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II‑1475, punto 65).

222    In proposito, occorre tuttavia osservare che nel suo controricorso la Commissione non esclude che i fatti intervenuti nel 2006 possano avere avuto un ruolo nella concertazione condotta con il Regno dei Paesi Bassi nell’ambito dell’art. 10, CE in merito all’esecuzione della decisione impugnata.

223    Riguardo all’incompetenza della Commissione a controllare eventuali errori manifesti di valutazione commessi da uno Stato membro nella definizione del suo servizio pubblico di radiodiffusione, va rammentato che, come afferma la Commissione al punto 22 della sua comunicazione 20 settembre 2000 relativa ai servizi d’interesse generale in Europa [COM (2000) 580 def.], gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto concerne la definizione di ciò che considerano come servizi di interesse economico generale. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II‑2031, punto 216 e giurisprudenza ivi citata).

224    Tale principio è ripreso al punto 36 della comunicazione sulla radiodiffusione. Per quanto concerne la definizione di servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, ne deriva che, benché sia vero che non spetta alla Commissione decidere se un programma debba essere trasmesso in quanto servizio di interesse economico generale, né rimettere in discussione la natura o la qualità di un dato prodotto, essa, in quanto custode del Trattato, deve poter intervenire in caso di errore manifesto.

225    La Commissione ha dunque agito nei limiti delle sue competenze nel caso di specie.

226    Riguardo al mancato esame da parte della Commissione circa l’applicabilità delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE, basta osservare che, da un lato, la NOS non indica di aver asserito, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che i contributi ad hoc potevano beneficiare delle suddette deroghe e che essa non contesta l’affermazione della Commissione secondo cui, nella sua lettera del 30 aprile 2004, il Regno dei Paesi Bassi, ammettendo che i contributi ad hoc costituivano aiuti di Stato, ha sostenuto unicamente che la loro compatibilità con il mercato comune derivava dall’art. 86, n. 2, CE. Dall’altro, occorre constatare che dinanzi al Tribunale la NOS non avanza alcuna tesi in grado di dimostrare che le dimensioni geografiche dell’area linguistica olandese avrebbero potuto provare, in qualunque maniera, che la Commissione, tenuto conto del suo dovere di buona amministrazione, fosse tenuta a esaminare d’ufficio se i contributi ad hoc potessero essere giustificati ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE.

227    Vista l’infondatezza di tutte le tesi proposte dai ricorrenti, vanno dunque respinti la prima parte del terzo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi e il quinto motivo dedotto dalla NOS sulla violazione dell’art. 86, n. 2, CE, relativamente alla valutazione della proporzionalità.

 Sull’insussistenza di un nesso tra i contributi ad hoc e l’asserita sovracompensazione nonché sui costi di cui tener conto nel calcolo di quest’ultima

–       Argomenti delle parti

228    La NOS fa valere, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente concluso per la sussistenza di un nesso tra i contributi ad hoc e la sovracompensazione di cui essa ordina il recupero. La Commissione avrebbe altresì insufficientemente motivato la decisione impugnata a tale riguardo, così come avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 86 CE ‑ 88 CE.

229    In primo luogo, la NOS fa valere che la Commissione non ha dimostrato in quale misura i contributi ad hoc avrebbero concorso alla creazione di riserve che sarebbero all’origine della sovracompensazione. Sarebbe assolutamente possibile che le riserve siano state costituite attraverso contributi diversi da quelli ad hoc, in particolare con un aiuto esistente. Esse non perderebbero tale qualificazione a motivo della loro restituzione al PO, che potrebbe nuovamente suddividerle soltanto in base all’art. 109a, n. 1, della Mediawet. Peraltro, il trasferimento delle riserve di programmazione al PO non farebbe parte dei contributi ad hoc di cui ai ‘considerando’ 37‑45 della decisione impugnata.

230    In secondo luogo, la NOS contesta la valutazione della Commissione di cui ai ‘considerando’ 129 e seguenti della decisione impugnata secondo cui le entrate nette delle attività diverse da quelle connesse allo svolgimento della loro funzione di servizio pubblico avrebbero dovuto essere prese in considerazione per il calcolo dell’importo delle riserve, in quanto le regole imposte dalla direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), non sarebbero state rispettate. In proposito, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre la contabilità delle emittenti di servizio pubblico a un esame complementare senza tener conto dell’importo delle entrate delle attività commerciali delle emittenti pubbliche.

231    Innanzi tutto, sarebbe errato ritenere che le varie emittenti pubbliche abbiano impiegato metodi di calcolo divergenti per ciò che riguarda i costi e gli utili connessi alla loro funzione di servizio pubblico.

232    La NOS afferma, poi, che i revisori contabili delle emittenti pubbliche verificano l’esattezza del calcolo dei costi, mentre il Commissariat voor der Media (autorità di vigilanza dei media) verifica il rispetto dell’impiego giustificato dei crediti.

233    Inoltre, le attività di servizio pubblico e quelle commerciali sarebbero oggetto di contabilità separata e di sistemi di gestione diversi, conformemente allo Handboek Financiële Verantwoording (manuale di responsabilità finanziaria) e alle linee guida del Commissariat voor der Media. In proposito, la NOS sostiene che l’applicazione di detti orientamenti, ripresi nella normativa olandese, è cogente per le emittenti pubbliche. Orbene, i rapporti finanziari stabiliti da ciascuna emittente pubblica indicherebbero i metodi contabili impiegati per imputare i costi alle diverse attività da essi esercitate.

234    Peraltro, la valutazione della Commissione al riguardo violerebbe l’art. 87, n. 1, CE in quanto le entrate originate da attività commerciali non sarebbero risorse pubbliche.

235    Inoltre, in risposta alle affermazioni della Commissione, la NOS sostiene che il fatto che la direttiva 80/723 sia stata trasposta in ritardo dal Regno dei Paesi Bassi non può esserle addebitato in quanto i destinatari delle direttive sono gli Stati membri. In ogni caso, la suddetta direttiva non imporrebbe un metodo contabile unico. Quand’anche l’anzidetta direttiva 80/723 non fosse stata trasposta correttamente, ciò non toglie che spettava alla Commissione compiere un esame approfondito dei costi delle emittenti pubbliche.

236    Infine, nella decisione impugnata la Commissione avrebbe erroneamente «amalgamato» i contributi ad hoc agli altri contributi per constatare l’esistenza di una sovracompensazione, nonostante i contributi diversi da quelli ad hoc costituiscano aiuti esistenti.

237    La Commissione contesta la tesi della NOS a tale riguardo.

–       Giudizio del Tribunale

238    Per quanto concerne la prima censura della NOS, richiamata al punto 229, supra, dalla decisione impugnata (v., in particolare, punti 81‑89, supra), risulta che, in primo luogo, i contributi ad hoc delle emittenti pubbliche hanno generato una compensazione eccessiva nei loro confronti che, generalmente, è confluita nelle loro riserve; in secondo luogo, queste riserve, per la parte eccedente il 10% del loro bilancio annuale, sono state trasferite al PO per la prima volta nel 2005 e, in terzo luogo, detto trasferimento ha pertanto prodotto a sua volta una sovracompensazione riguardo al PO. Contrariamente a quanto sostiene la NOS, nella decisione impugnata la Commissione dimostra dunque chiaramente il nesso tra la concessione dei contributi ad hoc alle emittenti pubbliche e la sovracompensazione di cui fruisce il PO per il trasferimento a quest’ultimo delle riserve di tali imprese legate a detti contributi.

239    Peraltro, per quanto la NOS faccia valere che la Commissione non ha dimostrato che le riserve delle emittenti pubbliche trasferite al PO sono state create con contributi ad hoc e non con contributi annui regolari, al punto 188 supra è già stato osservato che siffatta tesi dev’essere respinta perché inoperante, in quanto l’origine di dette riserve non incide sulla valutazione secondo cui questo stesso provvedimento di trasferimento delle riserve delle emittenti del servizio pubblico al PO costituisce un nuovo aiuto rispetto a quest’ultimo, che si aggiunge a un aiuto esistente. Pertanto, la risposta alla questione se le riserve delle emittenti pubbliche siano state create con somme provenienti da aiuti nuovi o esistenti non influisce sul fatto che la Commissione abbia stabilito che il trasferimento medesimo delle riserve costituiva un aiuto nuovo per il PO.

240    Inoltre, la Commissione ha correttamente deciso che gli aiuti esistenti avevano già sovracompensato le necessità del servizio pubblico. I ricorrenti non hanno prodotto elementi tali da invalidare questa analisi. Pertanto, gli importi assegnati alla riserva corrispondevano necessariamente a una sovracompensazione. L’ulteriore trasferimento di queste riserve non ne ha modificato la natura. Sussiste dunque un nesso tra il contributo ad hoc menzionato e la sovracompensazione.

241    La prima censura della NOS dev’essere pertanto respinta.

242    Riguardo alla seconda censura della NOS, secondo cui, in sostanza, la Commissione avrebbe commesso un errore prendendo in considerazione tutte le entrate nette delle attività commerciali della NOS per dimostrare l’esistenza di una sovracompensazione, va osservato che, ai ‘considerando’ 127‑131 della decisione impugnata, detta istituzione afferma che tale scelta risultava, da un lato, dal fatto che i conti delle emittenti pubbliche non consentivano la corretta ripartizione dei costi delle attività del servizio pubblico e di quelli delle attività commerciali. Ciò sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva 80/723, applicabile al caso di specie, che il Regno dei Paesi Bassi ha trasposto adottando, nel 2001, un decreto speciale che obbliga le emittenti pubbliche a tenere una contabilità separata per tutte le attività collaterali e per le attività associative. Dall’altro, nella decisione impugnata, la Commissione ha osservato che, ai sensi della Mediawet, tutti i proventi delle emittenti pubbliche, inclusi quelli derivanti da attività commerciali, dovevano essere impiegati a fini di servizio pubblico.

243    Senza valutare la realtà e l’impatto di una eventuale applicazione non corretta della direttiva 80/723, asserita dalla Commissione, va osservato che, secondo la legge olandese, tutte le entrate delle emittenti di servizio pubblico, incluse quelle derivanti da attività commerciali, dovevano essere destinate da queste ultime allo svolgimento delle funzioni del servizio pubblico. La NOS ammette ciò nelle sue memorie affermando che l’impiego da parte sua o da parte delle altre emittenti delle somme non ancora spese per uno scopo diverso sarebbe per definizione impossibile. Di tali entrate si sarebbe pertanto dovuto tener conto nell’ambito dell’esame di un’eventuale sovracompensazione.

244    La Commissione non ha dunque commesso alcun errore prendendo in considerazione le entrate nette delle attività commerciali degli operatori del sistema di radiodiffusione pubblico olandese nel calcolo della sovracompensazione della loro funzione di servizio pubblico.

245    Devono pertanto essere respinte in quanto inoperanti le tesi della NOS secondo cui i propri conti sarebbero conformi alla normativa olandese applicabile, questi ultimi sarebbero stati controllati da revisori contabili, l’autorità dei media avrebbe accertato l’utilizzo giustificato delle risorse concesse e la direttiva 80/723 sarebbe stata trasposta nel Regno dei Paesi Bassi soltanto nel 2001.

246    Va peraltro osservato che, in udienza, i ricorrenti hanno dichiarato di non contestare i dati numerici riguardanti il PO e contenuti nella tabella 4, di cui al ‘considerando’ 152 della decisione impugnata. Essi non hanno prodotto alcun elemento idoneo a rimettere in discussione tutti i costi netti delle attività pubbliche, del risultato netto delle attività commerciali, delle necessità di finanziamento pubblico e dei contributi annuali, dati numerici da cui la Commissione ha ricavato, sulla base dei soli contributi annui, una sovracompensazione, riguardo al PO, di un importo di EUR 20,7 milioni, cui si sono aggiunti i contributi ad hoc di cui si chiede il recupero.

247    Occorre pertanto respingere anche la seconda censura invocata dalla NOS nell’ambito del suo terzo motivo.

 Sulla presa in considerazione degli importi del FOR nel calcolo della sovracompensazione riguardo al PO, di cui è stato ordinato il recupero, e sul difetto di motivazione a tale riguardo

–       Argomenti delle parti

248    Il Regno dei Paesi Bassi afferma, in sostanza, che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il proprio obbligo di motivazione ritenendo che il trasferimento dell’importo di EUR 33,870 milioni dal FOR al PO facesse parte della sovracompensazione senza verificare se e con quali modalità il PO avesse utilizzato tale importo. Orbene, secondo detto Stato, la Commissione, se avesse compiuto tale esame, avrebbe constatato che durante il periodo 1999‑2005 il PO aveva speso interamente le somme provenienti dal FOR che gli erano state versate, di modo che, nel 2005, il PO non disponeva più di alcun importo del FOR che potesse essere recuperato.

249    Il Regno dei Paesi Bassi fa valere che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, quest’ultima, alla data della decisione impugnata, era a conoscenza del fatto che l’importo del FOR sarebbe stato pari a zero alla fine del 2006 in quanto, nella lettera che le aveva inviato il 3 febbraio 2006, l’aveva informata che il FOR deteneva ormai soltanto l’importo di EUR 8,8 milioni alla fine del 2005 e più nulla alla fine del 2006. Inoltre, la Commissione avrebbe potuto proseguire la sua indagine per sei mesi per tenere conto di tutti gli elementi pertinenti.

250    La NOS afferma, da canto suo, che nella decisione impugnata la Commissione non ha invocato alcuna negligenza nell’impiego dei contributi del FOR per l’importo di EUR 33,8 milioni che la NOS ha ricevuto, anche se queste somme sono state spese nell’ambito di attività e, segnatamente, di investimenti nei media digitali, di politica di responsabilità, di promozione della tv satellitare e radio, conformemente ai protocolli di trasferimento.

251    La Commissione contesta la tesi dei ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

252    Riguardo all’asserito difetto di motivazione, occorre rilevare che i contributi del FOR sono descritti al punto 2.3.3 della decisione impugnata, relativo ai contributi ad hoc, ed esaminati in seguito dalla Commissione alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato (v. punti 83‑85 supra).

253    In esito a tale esame, nella decisione impugnata i contributi del FOR sono stati menzionati tra i contributi ad hoc che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (‘considerando’ 105 della decisione impugnata), più precisamente, un nuovo aiuto di Stato (‘considerando’ 111 della decisione impugnata).

254    Infine, nella decisione impugnata, i finanziamenti del FOR sono stati rilevanti nella valutazione della proporzionalità del finanziamento pubblico e, in particolare, nel calcolo della compensazione eccessiva di cui beneficia il PO (v. tabella 4 al ‘considerando’ 152 della decisione impugnate e ‘considerando’ 154 della decisione impugnata).

255    Nella decisione impugnata, la Commissione ha dunque motivato il suo ragionamento e le sue conclusioni relative ai contributi del FOR conformemente alla giurisprudenza (v. punto 80, supra).

256    Riguardo alla distribuzione dei contributi del FOR, poiché nella decisione impugnata la Commissione ha dimostrato la compensazione eccessiva ricevuta dal PO rispetto alle sue necessità di finanziamento pubblico (v. tabella 4 al ‘considerando’ 152 della decisione impugnata) per i contributi ad hoc in parola, essa non può essere tenuta a verificare l’uso che ne avrebbe fatto il PO. Infatti, quand’anche i contributi del FOR fossero stati utilizzati regolarmente, essi avrebbero in ogni caso contribuito alla compensazione eccessiva, ricevuta dal PO, rispetto alle sue necessità di finanziamento pubblico il cui importo non è stato contestato.

257    Riguardo all’asserita assegnazione totale dei contributi del FOR nel 2006, secondo una giurisprudenza costante rammentata al punto 221, supra, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione delle informazioni di cui disponeva la Commissione al momento della sua pronuncia. Orbene, la decisione impugnata copre il periodo 1994‑2005, ultimo anno di cui la Commissione disponeva di dati numerici definitivi (‘considerando’ 10 della decisione impugnata). Ciò dimostra, pertanto, non solo e in ogni caso, che la Commissione non ha tenuto conto dei dati del 2006.

258    La seconda parte del terzo motivo invocato dal Regno dei Paesi Bassi e la tesi sollevata dalla NOS a tale riguardo nell’ambito del suo terzo motivo sono dunque infondate.

 Sulla mancata presa in considerazione, nel calcolo dell’importo da recuperare connesso al trasferimento di riserve di programmazione, del margine di tolleranza del 10% autorizzato dalla Commissione

–       Argomenti delle parti

259    Il Regno dei Paesi Bassi fa valere, in sostanza, che, conformemente alla sua prassi decisionale e alla comunicazione sulla radiodiffusione cui la Commissione è vincolata, quest’ultima avrebbe dovuto applicare un margine di tolleranza del 10% al trasferimento al PO delle eccedenze delle riserve di programmazione invece di prendere in considerazione tutti gli importi messi in riserva.

260    Il Regno dei Paesi Bassi afferma di avere informato la Commissione di detta questione in maniera tempestiva, ossia con la sua lettera del 1° settembre 2005. Il suddetto Stato sottolinea che, se, per determinate associazioni di emittenti pubbliche, il legislatore olandese avesse autorizzato la costituzione di riserve non solo per il 5% ma anche per il 10%, l’importo trasferito al PO sarebbe stato inferiore.

261    In risposta all’affermazione della Commissione secondo cui le autorità olandesi erano a conoscenza del fatto che l’istituzione autorizzava un margine di tolleranza del 10% dell’importo delle riserve, il Regno dei Paesi Bassi afferma che, anche se la decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2005/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1), riconosce il principio secondo cui le riserve possono essere conservate e riportate da un anno all’altro, essa non contempla alcuna percentuale precisa. Inoltre, la decisione 2005/842 sarebbe intervenuta dopo il trasferimento al PO.

262    Il Regno dei Paesi Bassi fa peraltro osservare che il trasferimento di una parte delle riserve superiore al margine di tolleranza del 10% imposto dalla Commissione è stato fissato dal PO in applicazione dell’art. 109a, n. 1, della Mediawet e non da una decisione delle autorità olandesi.

263    La Commissione contesta la tesi del Regno dei Paesi Bassi.

–       Giudizio del Tribunale

264    Per quanto il Regno dei Paesi Bassi contesti alla Commissione di tenere conto dell’importo totale del trasferimento di riserve al PO e di non prendere in considerazione il margine di tolleranza del 10% che essa autorizza per le riserve delle emittenti, si deve necessariamente constatare che, come ammesso nelle sue memorie e come emerge con chiarezza dalla decisione impugnata (v., in particolare, ‘considerando’ 49, 146 e 149), la Commissione ha tenuto conto dell’importo trasferito dalle emittenti pubbliche al PO in applicazione della normativa olandese. Il Regno dei Paesi Bassi sembra dunque addebitare alla Commissione di non avere applicato una percentuale del 10% che il PO stesso non ha utilizzato, anche se quest’ultimo e le autorità olandesi erano informati di tale limite.

265    In ogni caso e, quindi, a prescindere dalla data di entrata in vigore della decisione 2005/842, detto trasferimento di riserve al PO ammontava, effettivamente e incontestabilmente, all’importo di EUR 42,457 milioni e, secondo la Commissione, esso fa parte per questo importo della sovracompensazione di cui fruisce il PO. La Commissione ha analizzato correttamente la sovracompensazione ricevuta dal PO sulla base dei dati disponibili. Non si può addebitarle di non aver calcolato la sovracompensazione ricevuta dal PO tenendo conto del fatto che, sulla base del margine di tolleranza del 10% da essa consentito, che avrebbe potuto essere applicato alle riserve delle emittenti pubbliche, la sovracompensazione avrebbe potuto essere minore. La Commissione non era obbligata a prendere in considerazione il margine di tolleranza del 10% di riserve che le emittenti avrebbero eventualmente potuto mantenere, anche se non lo hanno fatto, così che la sovracompensazione ricevuta dal PO è stata maggiore.

266    In subordine, occorre sottolineare che dai ‘considerando’ 147‑149 della decisione impugnata emerge che il principio del riporto di una certa percentuale di sovracompensazione annua all’esercizio successivo, come riconosciuto dalla Commissione, si applica a condizioni precise nel bilancio di ogni emittente pubblica da un anno all’altro, per far fronte alle fluttuazioni dei costi dell’emittenza pubblica. Ritenere siffatta tolleranza come una regola generale da applicarsi in occasione del trasferimento delle dette riserve delle emittenti pubbliche a un altro organismo sarebbe contrario alla sua finalità. Come emerge dal ‘considerando’ 113 della decisione 2005/217 e come confermato dalla decisione 2005/842, questa norma non intende esentare sempre lo Stato membro dal suo obbligo di restituzione. Ai sensi dell’art. 6, secondo comma, di questa decisione, quando non supera il 10% dell’importo della compensazione annuale, la sovracompensazione può essere riportata al periodo successivo e dedotta dall’importo della compensazione dovuta per tale periodo. Oltre tutto, nel suo ricorso il Regno dei Paesi Bassi adduce che, fino al suddetto limite del 10%, le riserve possono essere conservate e riportate all’esercizio successivo. Ciò non corrisponde al caso di specie, in quanto la somma in parola non è stata per l’appunto riportata, ma trasferita a un altro organo.

267    Occorre pertanto dichiarare infondata la terza parte del terzo motivo sollevato dal Regno dei Paesi Bassi.

268    Poiché nessuno dei motivi invocati dai ricorrenti è fondato, occorre respingere per intero il ricorso del Regno dei Paesi Bassi nella causa T‑231/06 e il ricorso della NOS nella causa T‑237/06.

 Sulle spese

269    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Nella causa T‑231/06, il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)      Nella causa T‑237/06, la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) è condannata alle spese.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Jürimäe

Dittrich

 

      Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2010.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla qualificazione erronea dei contributi ad hoc come aiuti di Stato

Sulla qualificazione erronea come risorse statali delle entrate del CoBo provenienti dai diritti d’autore

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla mancanza della qualità di impresa della NOS nell’esercizio delle sue funzioni di PO

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’assenza di distorsione della concorrenza e su un difetto di motivazione a tale riguardo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’interpretazione e sull’applicazione erronee della sentenza Altmark, di cui supra al punto 13, e sulla motivazione insufficiente della decisione impugnata a tale riguardo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla qualificazione erronea dei contributi ad hoc come nuovi aiuti e sul difetto di motivazione a tal riguardo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’applicazione erronea dell’art. 86, n. 2, CE e sugli errori commessi nel calcolo della sovracompensazione asserita, nonché su un difetto di motivazione a tale riguardo

Sulla violazione dell’art. 86, n. 2, CE relativamente alla valutazione della proporzionalità

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’insussistenza di un nesso tra i contributi ad hoc e l’asserita sovracompensazione nonché sui costi di cui tener conto nel calcolo di quest’ultima

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla presa in considerazione degli importi del FOR nel calcolo della sovracompensazione riguardo al PO, di cui è stato ordinato il recupero, e sul difetto di motivazione a tale riguardo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla mancata presa in considerazione, nel calcolo dell’importo da recuperare connesso al trasferimento di riserve di programmazione, del margine di tolleranza del 10% autorizzato dalla Commissione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’olandese.