Language of document : ECLI:EU:T:2009:448

Causa T‑234/06

Giampietro Torresan

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo CANNABIS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 7, n. 1, lett. c), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)]

Il marchio CANNABIS non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per la «birra» e i «vini, spiriti, liquori, spumanti, vino spumante, champagne» delle classi, rispettivamente, 32 e 33 dell’Accordo di Nizza, a causa dell’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

Il segno denominativo CANNABIS costituisce di per sé, per i consumatori, un’indicazione semplice e diretta di uno dei possibili ingredienti dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato. Ciò considerato, il segno denominativo CANNABIS va ben al di là dell’ambito della suggestione e rientra nell’ambito della descrizione. Detto segno, pertanto, deve essere considerato come descrittivo e non come suggestivo o allusivo.

Il termine «cannabis», da solo, utilizzato come marchio può essere ritenuto descrittivo qualora operi un riferimento, attuale o potenziale, ad una delle caratteristiche del prodotto, ossia ad uno degli ingredienti che possono essere impiegati nella fabbricazione delle bevande di cui trattasi. Tenuto conto dell’offerta di bevande contenenti canapa già presenti sul mercato, il segno CANNABIS fin da ora può designare uno degli ingredienti impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Peraltro, la circostanza che un termine abbia una pluralità di significati non rileva minimamente al fine di stabilire il suo carattere descrittivo. Il fatto, quindi, che il termine «cannabis» possa essere inteso in tre accezioni diverse non incide affatto sulla determinazione del suo carattere descrittivo. Affinché l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento in parola sia applicabile, è sufficiente che sussista un collegamento diretto e concreto fra uno solo dei suoi significati ed i prodotti di cui trattasi.

Da ciò risulta che il segno CANNABIS fa riferimento alla pianta della cannabis, ben nota al pubblico a causa della sua esposizione mediatica, che è presente nel procedimento di fabbricazione di taluni alimenti e di certe bevande. Il consumatore medio stabilirà quindi immediatamente e senz’altra riflessione un collegamento fra il segno in questione e le caratteristiche dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, ciò che rende tale segno descrittivo.

(v. punti 34, 36-38)