Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - Hultafors Group / UAMI - Società Italiana Calzature (Snickers)
(Causa T-537/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Rasmussen e T. Swanstrøm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature SpA (Milano)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 agosto 2011, procedimento R 2519/2010-4;
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle della controinteressata, ivi comprese le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero "Snickers", per prodotti delle classi 8, 9 e 25 - domanda di marchio comunitario n. 3740719
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione italiana n. 348149 del marchio denominativo "KICKERS", per prodotti delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio su cui si fonda l'opposizione.
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