Language of document : ECLI:EU:C:2017:5

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 gennaio 2017 (*)

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 3 – Nozione di documento – Articolo 2, paragrafo 3 – Documenti detenuti da un’istituzione – Qualificazione delle informazioni contenute in una banca dati – Obbligo di predisporre un documento inesistente – Insussistenza – Documenti esistenti che possono essere estratti da una banca dati»

Nella causa C‑491/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 settembre 2015,

Rainer Typke, residente in Hasbergen (Germania), rappresentato da C. Cortese, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Clotuche-Duvieusart e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Rainer Typke chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 luglio 2015, Typke/Commissione (T‑214/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:448) in quanto, con tale sentenza, quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione del 5 febbraio 2013, recante rigetto della sua prima domanda di accesso a taluni documenti relativi ai test di preselezione per il concorso generale EPSO/AD/230-231/12 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), dispone quanto segue:

«L’obiettivo del presente regolamento è di:

a)      definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: “le istituzioni”) sancito dall’articolo 255 del Trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile».

3        L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Destinatari e campo di applicazione», così dispone:

«1.      Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…)

3.      Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea.

4.      Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. (…)

(…)».

4        L’articolo 3, lettera a), del citato regolamento è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a)      “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione».

5        L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 dispone quanto segue:

«Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate».

6        Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento:

«L’accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. (…)».

 Fatti e decisione controversa

7        Il sig. Typke ha chiesto all’Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l’«EPSO»), ai sensi del regolamento n. 1049/2001, l’accesso ad una «tabella» contenente una serie di dati resi anonimi, relativi ai test di accesso per i concorsi generali ai quali aveva partecipato (procedura GESTDEM 2012/3258).

8        La «tabella» richiesta avrebbe dovuto contenere, a suo parere, informazioni relative ai candidati di taluni concorsi dell’EPSO, ai quesiti che erano stati loro posti, alle risposte richieste e effettivamente date nonché alle lingue utilizzate. Talune informazioni, come l’identità dei candidati o il contenuto dei quesiti e delle risposte, dovevano essere sostituiti da codici di identificazione diversi che ne consentivano la messa in relazione senza divulgarne il reale contenuto.

9        L’EPSO ha respinto tale prima domanda con decisione del 9 agosto 2012, in particolare in quanto la «tabella» richiesta dal ricorrente non esisteva.

10      Il 21 agosto 2012 il ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di conferma di accesso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. In tale occasione, egli ha indicato che la sua domanda non era intesa a che l’EPSO creasse un nuovo documento raggruppando informazioni provenienti da documenti esistenti, bensì ad accedere ad una serie di documenti in possesso dell’EPSO in formato elettronico, privati delle informazioni rientranti in una delle eccezioni al diritto di accesso previste nell’articolo 4 di tale regolamento.

11      Con la decisione controversa, la Commissione ha respinto tale domanda di conferma, in particolare, in quanto essa mirava, in concreto, ad ottenere l’acceso ad un documento inesistente.

12      Inoltre, il ricorrente ha presentato all’EPSO, il 28 dicembre 2012, una seconda domanda di accesso a taluni documenti (procedura GESTDEM 2013/0068), seguita, il 30 gennaio 2013, da una domanda confermativa. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione decorso il termine stabilito, il ricorrente è giunto alla conclusione che si era formata una decisione implicita di rigetto.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13      Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2013, il sig. Typke ha presentato un ricorso volto all’annullamento, da un lato, della decisione controversa, adottata nell’ambito della procedura GESTDEM 2012/3258, e, dall’altro, della decisione implicita di diniego di accesso ai documenti relativamente alla sua seconda domanda, adottata nell’ambito della procedura GESTDEM 2013/0068.

14      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la decisione implicita di diniego era stata sostituita dalla decisione esplicita del 27 maggio 2013 e che, pertanto, non vi era più luogo a statuire sul ricorso per la parte in cui era diretto avverso tale decisione implicita. Poiché la domanda del ricorrente volta ad estendere il suo ricorso alla decisione esplicita del 27 maggio 2013 è stata presentata dopo la scadenza del termine per il ricorso di annullamento diretto avverso questa stessa decisione, il Tribunale l’ha respinta in quanto irricevibile.

15      Relativamente alle conclusioni del ricorso dirette avverso la decisione controversa, il Tribunale ha constatato che la domanda di accesso non riguardava un accesso, anche parziale, a uno o più documenti esistenti detenuti dall’EPSO, ma riguardava piuttosto la produzione da parte della Commissione di nuovi documenti, che non possono essere semplicemente estratti da una banca dati effettuando una ricerca normale o di routine per mezzo di strumenti di ricerca esistenti. Sulla base dei suddetti motivi il Tribunale ha respinto il ricorso.

 Conclusioni delle parti

16      Con il suo ricorso d’impugnazione il sig. Typke chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata in quanto, con tale decisione, il Tribunale ha respinto il suo ricorso presentato avverso la decisione controversa;

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui lo condanna alle spese;

–        annullare la decisione controversa e

–        condannare la Commissione alle spese dallo stesso sostenute in primo e secondo grado.

17      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il ricorrente alle spese.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

18      In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, il 21 settembre 2016, il sig. Typke ha chiesto, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 novembre 2016, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno della sua domanda egli fa valere, sostanzialmente, che l’avvocato generale ha sollevato un argomento relativo all’interpretazione della nozione di documento esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 che non ha formato oggetto di dibattito in contraddittorio dinanzi alla Corte.

19      Si deve rilevare che, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, la Corte può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure allorché la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 40).

20      Orbene, nella fattispecie, ciò non si verifica. Infatti, il sig. Typke ha esposto, nell’ambito della fase scritta del procedimento, i suoi argomenti relativi all’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 e alla nozione di documento esistente. Pertanto la Corte considera, sentito l’avvocato generale, di essere sufficientemente edotta per statuire e che la presente causa non necessita di essere risolta sulla base di argomenti che non sarebbero stati oggetto di dibattito.

21      Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo

–       Argomenti delle parti

22      Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in diversi errori di diritto nell’aver dichiarato che l’accesso alle informazioni richieste dal ricorrente implicherebbe la creazione di un nuovo documento.

23      In primo luogo, contrariamente a quanto emerge dai punti 54 e 58 della sentenza impugnata, discenderebbe dai punti 110, 112, 116 e 118 della sentenza del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE (T‑436/09, EU:T:2011:634), che una banca dati relazionale normalizzata, come quella che contiene le informazioni richieste dal ricorrente, dovrebbe essere intesa come un documento unico. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel differenziare le informazioni contenute in una banca dati dai documenti che possono essere estratti dalla stessa.

24      Emergerebbe dai punti 93, 94, 108 e 109 di questa stessa sentenza che la nozione di documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001 comprende parimenti ogni scheda individuale nonché ogni ricorrenza del suo contenuto in una banca dati. Analogamente, ogni combinazione di dati estratti da diverse schede costituirebbe un documento dato che in una banca dati normalizzata ogni ricerca è possibile.

25      In secondo luogo, nei punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione errata della nozione di documento esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Infatti, emergerebbe dal punto 150 della sentenza del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE (T‑436/09, EU:T:2011:634), che ogni domanda di accesso alle informazioni contenute in una banca dati riguarderebbe un «documento esistente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, se la ricerca necessaria può essere effettuata utilizzando gli «strumenti di ricerca messi a disposizione» per tale banca dati.

26      Nel caso di una banca dati relazionale normalizzata, gli strumenti di ricerca messi a disposizione sarebbero i sistemi di gestione che rispondono alle richieste in linguaggio di interrogazione strutturata (Structured Query Language) (in prosieguo: le «interrogazioni SQL»). Queste costituirebbero richieste di ricerca che un utente può formulare a propria discrezione. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la formulazione di un’interrogazione SQL che non è già in uso per la gestione di una banca dati equivale alla programmazione di un nuovo strumento di ricerca che non è dunque «a disposizione», ai sensi della sentenza del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE (T‑436/09, EU:T:2011:634).

27      In tal modo, il Tribunale avrebbe concluso, erroneamente, che le ricerche normali o di routine di cui al punto 153 di tale sentenza sono quelle effettuate mediante interrogazioni SQL preprogrammate.

28      In terzo e ultimo luogo, l’interpretazione fornita dal Tribunale della nozione di «documento esistente» potrebbe privare il regolamento n. 1049/2001 del suo effetto utile. Sarebbe quindi escluso l’accesso a tutte le informazioni per le quali non esiste un’interrogazione SQL preprogrammata. Di conseguenza, le istituzioni potrebbero essere tentate di occultare documenti elettronici, segnatamente dividendoli in più parti introvabili mediante interrogazioni SQL preprogrammate. Inoltre, dato che le istituzioni non potrebbero utilizzare nuove interrogazioni SQL, sarebbe difficile occultare automaticamente i dati rientranti in una o più delle eccezioni previste dall’articolo 4 di tale regolamento, quali i dati personali.

29      La Commissione chiede il rigetto del primo motivo.

–       Giudizio della Corte

30      È pacifico che una banca dati elettronica è idonea a consentire l’estrazione di ogni informazione in essa contenuta. Tuttavia, la possibilità di creare un documento a partire da una banca dati siffatta non consente di dedurne che tale documento sia qualificato come esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

31      Infatti, la Corte ha già statuito che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e che il regolamento n. 1049/2001 non può essere invocato al fine di obbligare un’istituzione a creare un documento che non esiste (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 38 e 46). Ne consegue che, come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, una domanda di accesso che porti la Commissione a creare un nuovo documento, anche sulla base di elementi già contenuti in documenti esistenti e da essa detenuti, esula dall’ambito del regolamento n. 1049/2001.

32      Il Tribunale ha quindi giustamente esaminato, segnatamente ai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata, la questione se ed entro quali termini l’estrazione delle informazioni contenute in una banca dati elettronica consenta di generare un documento esistente e non conduca alla creazione di un nuovo documento.

33      Occorre, tuttavia, rilevare che, per quanto riguarda i documenti statistici, in particolare su supporto cartaceo o in un semplice file elettronico, è sufficiente verificare l’esistenza del supporto e del suo contenuto al fine di determinare l’esistenza di un documento.

34      Per contro, la natura dinamica delle banche dati elettroniche non è conciliabile con un siffatto modus operandi poiché un documento che può essere generato molto facilmente a partire da informazioni già contenute in una banca dati non è necessariamente un documento esistente nel senso proprio del termine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni.

35      Di conseguenza, per quanto riguarda le banche dati elettroniche, la distinzione tra un documento esistente e un documento nuovo va operata sulla base di un criterio adeguato alle specificità tecniche di tali banche e conforme allo scopo del regolamento n. 1049/2001, il quale mira, come emerge dal considerando 4 e dall’articolo 1, lettera a), dello stesso, a «garantire l’accesso più ampio possibile» ai documenti.

36      È pacifico che, in funzione della loro struttura e nei limiti della loro programmazione, le informazioni contenute nelle banche dati elettroniche possono essere raggruppate, collegate e presentate in diversi modi grazie ai linguaggi di programmazione. Tuttavia, la programmazione e la gestione informatica di banche dati simili non rientrano tra le operazioni effettuate dagli utenti finali nell’ambito dell’uso corrente. Infatti, questi ultimi accedono alle informazioni contenute in una banca dati utilizzando strumenti di ricerca preprogrammati. Tali strumenti consentono loro di effettuare agevolmente operazioni standardizzate al fine di visualizzare le informazioni di cui hanno solitamente bisogno. In tale contesto, un intervento sostanziale da parte loro, in via di principio, non è necessario.

37      Pertanto, devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell’ambito del suo uso corrente mediante strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non hanno mai formato l’oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni.

38      Ne consegue che, per soddisfare i requisiti del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni possono essere indotte a costituire un documento a partire dalle informazioni contenute in una banca dati utilizzando gli strumenti di ricerca esistenti.

39      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, ogni informazione la cui estrazione da una banca dati necessiti un intervento sostanziale dev’essere considerata un nuovo documento e non un documento esistente.

40      Ne consegue che dev’essere qualificata come nuovo documento ogni informazione per ottenere la quale sia necessaria una modifica dell’organizzazione di una banca dati elettronica o degli strumenti di ricerca attualmente disponibili per l’estrazione delle informazioni.

41      Lungi dal privare il regolamento n. 1049/2001 del suo effetto utile, come sostenuto dal ricorrente, una siffatta interpretazione della nozione di documento esistente è conforme all’obiettivo di tale regolamento di garantire che il pubblico abbia l’accesso più ampio possibile ai documenti delle istituzioni. Infatti, i richiedenti accesso alle informazioni contenute in una banca dati beneficiano, in linea di principio, di un accesso alle stesse informazioni alle quali hanno accesso gli agenti delle istituzioni.

42      Il ricorrente erra anche nell’affermare che questa stessa interpretazione della nozione di documento esistente priverebbe le istituzioni della possibilità di occultare, mediante nuove interrogazioni SQL, i dati interessati da una o più delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 al fine di concedere un accesso parziale ad un documento.

43      Egli disconosce, in tale contesto, che occorre distinguere, da un lato, i criteri che consentono di stabilire se una domanda di accesso si riferisce ad un documento esistente e, dall’altro, le modalità tecniche di comunicazione di un siffatto documento. Laddove esista un documento richiesto, le istituzioni possono ricorrere a qualunque mezzo tecnico per occultare, se necessario, taluni dati.

44      Inoltre, relativamente all’affermazione del ricorrente secondo la quale le istituzioni potrebbero occultare taluni documenti elettronici si deve constatare che la possibilità astratta che un documento sia soppresso o distrutto riguarda allo stesso modo sia i documenti che si trovano su supporto fisico sia quelli generati mediante estrazione da una banca dati.

45      Sulla base di tutte le considerazioni suesposte, si deve esaminare l’affermazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso in errore, nei punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, nella qualificazione giuridica del documento oggetto della domanda di accesso nella procedura GESTDEM 2012/3258.

46      Emerge dal punto 67 della sentenza impugnata che la banca dati di cui trattasi consente l’estrazione delle informazioni mediante l’uso delle interrogazioni SQL e che il ricorrente non ha contestato dinanzi al Tribunale che l’accesso alla combinazione di dati oggetto della sua domanda presuppone un lavoro di programmazione informatica, cioè l’elaborazione di nuove interrogazioni SQL.

47      Alla luce delle considerazioni esposte nei punti da 31 a 40 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 68 della sentenza impugnata, che le operazioni necessarie per la programmazioni di nuove interrogazioni SQL non potrebbero essere assimilate ad una ricerca normale o di routine nella banca dati interessata, effettuata mediante strumenti di ricerca messi a disposizione della Commissione per tale banca dati e che, pertanto, l’accesso alle informazioni sollecitate avrebbe richiesto la creazione di un nuovo documento.

48      Per gli stessi motivi, il Tribunale non è incorso in errore allorché ha deciso, nei punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, gli strumenti di ricerca messi a disposizione della Commissione per la banca dati in questione consistono in interrogazioni SQL preprogrammate.

49      Alla luce di quanto statuito nei precedenti punti della presente sentenza, occorre respingere in quanto inconferente l’argomento del ricorrente secondo il quale, nei punti 54 e 58 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe stabilito, erroneamente, una distinzione tra, da un lato, le informazioni contenute in una banca dati e, dall’altro, i documenti che possono essere estratti dalla stessa.

50      Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

–       Argomenti delle parti

51      Con il suo secondo motivo, il ricorrente considera che la conclusione del Tribunale, nel punto 80 della sentenza impugnata, secondo la quale la sua domanda non si riferiva a documenti esistenti, si basa su diverse premesse errate.

52      In primo luogo egli sostiene che il Tribunale, nei punti 61, 67 e 73 della sentenza impugnata, abbia snaturato i fatti. Secondo il ricorrente, la sua domanda riguardava proprio documenti esistenti in quanto aveva ad oggetto l’accesso a tutti i documenti, in formato elettronico, che gli consentissero di elaborare una tabella. Non avrebbe invece richiesto la creazione di una siffatta tabella e, pertanto, la sua domanda non avrebbe imposto alcuna selezione di dati. Il ricorrente avrebbe proposto di utilizzare interrogazioni SQL al solo scopo di facilitare il trattamento di tale domanda.

53      In ogni caso, la comunicazione delle schede individuali relative ai risultati inviate dall’EPSO ai candidati che avevano superato taluni test avrebbe consentito al ricorrente di elaborare la tabella di cui trattasi.

54      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che, nei punti 58, 66 e 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la sua domanda di accesso riguarda informazioni trattate secondo una classificazione non prevista dalla banca dati interessata.

55      Infatti, contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale nei punti 62 e 63 della sentenza impugnata, la banca dati di cui trattasi sarebbe strutturata in più di 500 tabelle normalizzate e consentirebbe ogni ricerca, compresa quella sollecitata dal ricorrente, senza alcuna operazione complessa. Peraltro, ogni campo delle tabelle di una banca dati normalizzata sarebbe associato ad un codice unico d’identificazione. Pertanto, ogni parametro della domanda del ricorrente potrebbe essere rappresentato da un siffatto codice senza che sia necessario divulgare il contenuto del campo interessato.

56      In terzo e ultimo luogo il ricorrente sostiene che il Tribunale, nei punti 66 e 67 della sentenza impugnata, abbia snaturato gli elementi di prova. Da un lato, esso si sarebbe basato erroneamente su una presunzione di legalità in merito alla dichiarazione della Commissione secondo la quale i documenti richiesti non esistono. Il ricorrente avrebbe contestato tale dichiarazione che sarebbe confutata dalla natura stessa della banca dati di cui trattasi. Dall’altro lato, emergerebbe chiaramente dalla domanda di accesso che quest’ultima può essere soddisfatta concedendo al ricorrente l’accesso ai documenti pertinenti esistenti.

57      La Commissione conclude per il rigetto del secondo motivo.

–       Giudizio della Corte

58      Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che la valutazione operata dal Tribunale dei fatti della causa di cui è investito non costituisce una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso in cui le constatazioni del Tribunale siano viziate da un errore materiale o da uno snaturamento che emergano in modo manifesto dagli atti di causa.

59      Orbene, gli argomenti del ricorrente relativi all’errato esame da parte del Tribunale, rispettivamente, della portata della sua domanda di accesso a taluni documenti, della disponibilità delle informazioni richieste, della qualità e dell’organizzazione delle informazioni disponibili, della capacità degli strumenti di ricerca esistenti di soddisfare la sua domanda nonché della portata delle operazioni che avrebbe dovuto svolgere la Commissione per accogliere la sua domanda sono volti a contestare le valutazioni fattuali operate dal Tribunale, senza dimostrare un qualsivoglia snaturamento degli atti del fascicolo. Pertanto, tali argomenti sono irricevibili.

60      Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto.

61      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

63      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

64      Il sig. Typke, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Rainer Typke è condannato alle spese.

Firme


*Lingua processuale: l’inglese.