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Sentenza del Tribunale 15 luglio 2015 – Dennekamp / Parlamento

(Causa T-115/13)1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento al fondo pensione integrativo – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 – Trasferimento di dati aventi carattere personale – Condizioni relative alla necessità del trasferimento dei dati e al rischio di pregiudicare gli interessi legittimi della persona interessata»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer, T. Oeyen e E. Raedts, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e N. Görlitz, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: : Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente); Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, S. Johannesson e U. Persson, successivamente A. Falk, C. Meyer Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg, C. Hagerman e F. Sjövall, agenti); e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta e U. Kallenberger, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento dell’11 dicembre 2012, A(2012) 13180, recante il rifiuto di accordare al ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi all’iscrizione di alcuni membri del Parlamento europeo al fondo pensione integrativo.

Dispositivo

Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione del Parlamento dell’11 dicembre 2012, A(2012) 13180, recante il rifiuto di accordare al sig. Gert-Jan Dennekamp l’accesso a taluni documenti relativi all’iscrizione di alcuni membri del Parlamento al fondo pensione integrativo, nella parte in cui tale decisione nega l’accesso ai nomi dei 65 membri del Parlamento che erano ricorrenti nelle cause che hanno condotto all’ordinanza del 15 dicembre 2010, Albertini e a. e Donnelly/Parlamento (T-219/09 e T-326/09, Racc. EU:T:2010:519) e alla sentenza del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento (T-439/09, Racc. EU:T:2011:600).

La decisione A(2012) 13180 è annullata nella parte in cui nega l’accesso ai nomi dei membri affiliati al fondo pensione integrativo del Parlamento i quali, in qualità di membri dell’assemblea plenaria del Parlamento, hanno effettivamente partecipato ai voti su tale fondo pensione integrativo nelle sedute del 24 aprile 2007, del 22 aprile 2008 e del 10 maggio 2012.

Il ricorso è respinto per il resto.

Il Parlamento sopporterà le proprie spese e i tre quarti di quelle del sig. Dennekamp.

Il sig. Dennekamp sopporterà un quarto delle proprie spese.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 114 del 20.4.2013.