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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) l’11 luglio 2023 – Profi Credit Bulgaria EOOD, «Agentsia za sabirane na vzemania» EAD, City Cash OOD

(Causa C-425/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti nel procedimento ingiuntivo: Profi Credit Bulgaria EOOD, «Agentsia za sabirane na vzemania» EAD, City Cash OOD

Questioni pregiudiziali

1.     Se sia compatibile con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7 della direttiva del Consiglio 93/13/CEE 1 , concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (direttiva 93/13/CEE), una giurisprudenza nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, secondo cui

al giudice adito ai fini dell’emanazione di un'ingiunzione di pagamento per crediti derivanti da un contratto di prestito limitatamente ad una quota del prestito stesso non è consentito richiedere al creditore di indicare l'importo delle singole rate di cui viene chiesto il pagamento al consumatore, restando il giudice medesimo obbligato, anche in assenza di tale informazione, ad emanare l’ingiunzione di pagamento per la quota del credito rivendicata dal creditore a titolo di importo complessivo.

2.    Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con il principio di effettività del diritto dell'Unione e con l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che

istruzioni relative alla decisione sul merito di una controversia in senso eventualmente in contrasto con il diritto dell'Unione e che impongano al giudice di grado inferiore l'obbligo di conformarsi alla volontà del giudice di grado superiore – non per mezzo dell’emanazione di una decisione formale che rinvii a quella del giudice di grado superiore, bensì emanando una decisione a nome del collegio dello stesso giudice di grado inferiore – siano vincolanti per il giudice di grado inferiore e non pregiudichino la sua indipendenza, espressa nel proprio convincimento interiore in ordine all'applicazione di una disposizione del diritto dell'Unione.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.