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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofyiski rayonen sad (Bulgaria) l’11 luglio 2023 – D. D., B. Zh. / «Financial Bulgaria» EOOD

(Causa C-426/23, Financial Bulgaria)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofyiski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: D. D., B. Zh.

Resistente: «Financial Bulgaria» EOOD

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (direttiva 93/13/CEE) debbano essere interpretati nel senso che, laddove un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore, il contenuto del contratto di fideiussione non costituisca l'«oggetto principale» del contratto con tale terzo, bensì costituisca parte integrante del contenuto del contratto di credito. Se rilevi la circostanza che il creditore e il garante siano soggetti collegati.

Se il punto 1, lettera i), dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui il consumatore sia tenuto a fornire un fideiussore nell’ambito di un contratto di credito già stipulato – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore – il contenuto dell’obbligo del consumatore nell’ambito del contratto di fideiussione concluso successivamente, il giorno della stipulazione del contratto di credito, debba essere considerato incerto, non essendo stato possibile per il consumatore stesso scegliere o proporre il soggetto che sarà nominato dal creditore come futuro fideiussore.

Nel caso in cui la questione precedente debba essere risolta nel senso che l’oggetto del contratto di fideiussione sia certo: se il punto 1, lettere i), j) e m), dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il consumatore si sia impegnato a fornire un fideiussore nell’ambito di un contratto di credito già concluso – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore –, il contenuto degli obblighi del consumatore nell’ambito del contratto di credito debba essere considerato incerto e ciò possa determinare la nullità del contratto di credito o di singole clausole del medesimo.

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2005/29/CE 1 , relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui un soggetto, nella concessione di un credito, imponga al consumatore la conclusione di un contratto con una persona nominata dal creditore medesimo, diretto a garantire i diritti del creditore nei confronti del consumatore, si tratti sempre di uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore e, quindi, di una pratica commerciale aggressiva.

In caso di risposta negativa alla quarta questione: se gli articoli 4, paragrafo 1, e 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che in un procedimento giudiziario unilaterale quale il procedimento ingiuntivo, in cui il consumatore non è parte, il giudice possa fondare il dubbio che una clausola contrattuale sia abusiva sul solo sospetto che la clausola sia stata accettata dal consumatore per effetto di una pratica commerciale sleale, o se la sussistenza di quest’ultima debba essere acclarata con certezza.

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE 1 , relativa ai contratti di credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE), debba essere interpretato nel senso che tale disposizione debba trovare applicazione nel caso in cui il contratto di credito sia collegato ad un servizio accessorio, vale a dire la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo, aprendo al consumatore la possibilità di far valere non solo i propri diritti in caso di violazione, da parte del fideiussore, dei propri obblighi, come il pagamento successivamente alla scadenza di un termine di legge, bensì anche eccezioni procedurali che escludano l’obbligo nei confronti del fideiussore.

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, alla luce del principio di effettività, consenta, ovvero – nell’assunto che il contratto di credito e il contratto di fideiussione costituiscano operazioni collegate – se l’articolo 5 e l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell’allegato alla direttiva medesima, consentano una giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore di un contratto collegato a un contratto di credito al consumo, che abbia percepito un corrispettivo dal consumatore per la garanzia del contratto di credito e, in base ad una clausola contrattuale, abbia effettuato il pagamento al creditore principale, nonostante la scadenza del termine previsto dall’articolo 147 della Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) – il che, secondo la giurisprudenza, estingue interamente la garanzia – possa tuttavia invocare la surroga nei diritti del creditore originario e, fondandosi su una giurisprudenza contrastante relativa all’applicabilità della legge, esigere il pagamento dal debitore principale.

Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, nel combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui il contratto di credito preveda l’obbligo di conclusione di un contratto di fideiussione collegato, con conseguente aumento dell'importo complessivo del debito derivante dal contratto di credito, il tasso di interesse annuo effettivo globale debba essere calcolato anche in base al maggior importo delle rate conseguente alla remunerazione del garante. Se rilevi chi abbia scelto il fideiussore e la circostanza che questi sia un soggetto collegato al creditore principale.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’errata indicazione del tasso di interesse annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di mutuatario debba essere considerata quale mancata indicazione del tasso medesimo nel contratto di credito e il giudice nazionale debba applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la sua mancata indicazione in un contratto di credito al consumo. Se tali conseguenze debbano essere ritenute necessariamente vincolanti anche per il fideiussore, che abbia provveduto al pagamento, nei confronti del consumatore.

Se l’articolo 23, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che la sanzione prevista dal diritto nazionale rappresentata dalla nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l’importo del capitale erogato, debba ritenersi proporzionata nel caso in cui, nel contratto medesimo, il tasso d’interesse annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso, non essendo esposto il costo di un fideiussore professionista scelto dal creditore (sebbene il tasso d’interesse annuo effettivo globale sia indicato in termini numerici nel testo del contratto di credito).

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE 1 , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (direttiva 2009/138/CE), nel combinato disposto con l’allegato 1, parte A, punto 14, della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che l’esercizio professionale di attività retribuita di fideiussore, in base alla quale la società garante provvede, in tutti i casi di inadempimento, al versamento della somma complessiva del credito utilizzato da un consumatore in qualità di debitore principale e la remunerazione della fideiussione venga corrisposta unitamente alle singole rate del credito, indipendentemente dall’inadempimento del consumatore, costituisca un’«attività di assicurazione» ai sensi della direttiva medesima.

In caso di risposta affermativa all’undicesima questione: se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che un soggetto che svolga l’attività di cui all’undicesima questione sia sottoposto all’obbligo dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli assicuratori.

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1 GU L 95, pag. 29.

1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).

1 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, pag. 1)