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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 10 luglio 2023 – Ministère public, Office National de Sécurité Sociale (ONSS) / EX

(Causa C-421/23, ONSS)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Ministère public, Office National de Sécurité Sociale (ONSS)

Convenuto: EX

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 1 , debba essere interpretato come applicabile nel caso in cui sia stato accertato – senza che le parti abbiano sollevato alcuna contestazione al riguardo – da un lato, che i certificati A1 che sono stati prodotti sono falsi secondo le autorità giudiziarie dello Stato ospitante, e, dall’altro, che le indagini svolte dalle autorità giudiziarie dello stesso Stato ospitante sembrano dimostrare che i certificati controversi non sono opera dell’autorità competente dello Stato emittente, e ciò anche se quest’ultima ha riscosso contributi previdenziali.

In caso affermativo, se la procedura di dialogo e di conciliazione istituita dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 (che riprende la procedura di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 1 ) costituisca un presupposto obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode.

Qualora sia data risposta affermativa a tali due questioni, se, in applicazione del principio del divieto di frode e di abuso del diritto, principio generale del diritto dell’Unione che i singoli sono tenuti a rispettare, le autorità dello Stato in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività possano non tenere conto di detti certificati A1, e ciò anche in assenza di ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione, in caso di sospetto di frode, nell’ipotesi in cui i fatti sottoposti alla loro valutazione consentano di dimostrare che detti certificati sono stati prodotti a seguito di un comportamento del datore di lavoro giudicato fraudolento da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato ospitante.

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1     GU 2004, L 166, pag. 1.

1     Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).