CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 3 febbraio 2022 (1)
Causa C‑576/20
CC
contro
Pensionsversicherungsanstalt
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 – Esame del diritto a una pensione di vecchiaia – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro – Condizioni – Principio di assimilazione dei fatti – Attività professionale esercitata in un solo Stato membro»
I. Introduzione
1. L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha sottoposto alla Corte questioni relative all’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2).
2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto è stata presentata nell’ambito del procedimento tra CC (in prosieguo: la «ricorrente») e il Pensionsversicherungsanstalt (in prosieguo: il «PVA»), l’istituto responsabile del regime legale di assicurazione vecchiaia in Austria. Essa verte sul rifiuto da parte di quest’ultimo di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia della ricorrente, i periodi che la stessa ha dedicato alla cura dei propri figli in Belgio e in Ungheria.
3. In tale contesto, le questioni riguardano più specificamente le condizioni alle quali l’istituto competente di uno Stato membro in cui una persona ha lavorato è tenuto ad applicare la legislazione dello stesso Stato membro ai periodi di cura dei figli compiuti da tale persona in uno o più altri Stati membri.
4. La Corte ha già statuito, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3), che precedeva i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e non conteneva alcuna disposizione su detta specifica questione, che tale primo Stato membro deve applicare la propria legislazione siffatti periodi dedicati alla cura dei figli quando essi sono «sufficientemente collegati» a periodi di attività subordinata o autonoma precedentemente svolti dalla stessa persona nel suo territorio.
5. Il fulcro della questione nel caso di specie è se tale soluzione elaborata in sede giurisdizionale sia ancora applicabile ora che il legislatore ha adottato l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e ha espressamente elencato una serie di criteri volti a precisare l’obbligo di cui trattasi. Come illustrerò nel prosieguo, ritengo che tale disposizione abbia sostituito il criterio del «collegamento sufficiente».
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento (CE) n. 883/2004
6. Il titolo II del regolamento n. 883/2004 (4), intitolato «Determinazione della legislazione applicabile» comprende, tra l’altro, l’articolo 11, che così recita:
«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione e' determinata a norma del presente titolo.
(...)
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
(...)
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».
7. In base all’articolo 87 dello stesso regolamento:
«1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.
2. Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento».
8. Conformemente all’articolo 91 del regolamento n. 883/2004, quest’ultimo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di applicazione, ossia il regolamento n. 987/2009, il 1º maggio 2010. Esso abroga il regolamento n. 1408/71.
2. Regolamento n. 987/2009
9. Il regolamento n. 987/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 di quest’ultimo.
10. Ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 987/2009:
«Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli».
11. L’articolo 44 dello stesso regolamento così dispone:
«1. Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del [regolamento n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del [regolamento n. 883/2004] alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
(...)».
12. L’articolo 93 del regolamento n. 987/2009 è formulato come segue:
«L’articolo 87 del [regolamento n. 883/2004] si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione».
B. Diritto nazionale
13. L’articolo 16, paragrafo 3a, dell’Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni; in prosieguo l’«APG») (BGB1 I, 142/2004) prevede, in particolare, che, ai fini del raggiungimento del periodo assicurativo minimo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della normativa in oggetto siano considerati come mesi assicurativi anche i periodi assimilati dedicati alla cura dei figli ai sensi degli articoli 227a dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale; in prosieguo: l’«ASVG») (BGB1 189/1955), e 116a del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale per i lavoratori autonomi del settore del commercio; in prosieguo: il «GSVG») (BGBI 560/1978).
14. L’articolo 227a dell’ASVG così recita:
«1) Nel caso delle assicurate (degli assicurati) che abbiano effettivamente e principalmente accudito i loro figli (paragrafo 2), per i periodi successivi al 31 dicembre 1955 e precedenti al 1° gennaio 2005, valgono inoltre come periodi assimilati nel settore pensionistico in cui è prestato l’ultimo precedente periodo contributivo o, in mancanza di un tale periodo contributivo, nel quale è prestato il primo periodo contributivo successivo, i periodi dedicati alla cura dei figli all’interno del paese fino ad un massimo di 48 mesi di calendario, calcolati a decorrere dalla nascita del figlio. In caso di parto plurimo, detto periodo è esteso a 60 mesi di calendario.
(...)».
15. L’articolo 116a del GSVG è sostanzialmente identico all’articolo 227a dell’ASVG.
III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
16. L’11 ottobre 2017 la ricorrente ha chiesto al PVA di riconoscerle una pensione di vecchiaia. La stessa aveva accertato di aver maturato, dal 4 ottobre 1976 al 28 agosto 1977, un primo periodo assicurativo di 11 mesi di contributi sulla base della sua assicurazione obbligatoria come apprendista in Austria e, dal 1° gennaio 1982 al 30 settembre 1986, un secondo periodo assicurativo di 57 mesi di contributi sulla base della sua attività autonoma nel medesimo Stato membro.
17. Nell’ottobre 1986, la ricorrente si è recata nel Regno Unito per svolgervi gli studi. Vi è rimasta fino al suo trasferimento in Belgio all’inizio di novembre 1987. Durante il suo soggiorno in Belgio, la ricorrente ha dato alla luce due figli, il primo nel dicembre 1987 e il secondo nel febbraio 1990. La stessa ha soggiornato con i figli prima in Belgio, dal 5 dicembre 1991 al 31 dicembre 1992 in Ungheria e infine dal 1° gennaio 1993 all’8 febbraio 1993 nel Regno Unito.
18. Dal 5 dicembre 1987 (data in cui è nato il suo primo figlio) all’8 febbraio 1993 (data in cui è tornata in Austria), la ricorrente si è dedicata alla cura dei figli. Durante tale periodo, essa non ha svolto alcuna attività lavorativa.
19. Dopo esser tornata in Austria, la ricorrente ha continuato ad occuparsi a tempo pieno dei propri figli. La signora ha poi maturato ulteriori periodi di attività autonoma fino all’ottobre 2017, quando è andata in pensione.
20. Con decisione del 29 dicembre 2017, il PVA ha riconosciuto alla ricorrente una pensione di vecchiaia che includeva 14 mesi di «periodi assimilati» in considerazione del tempo dalla stessa dedicato alla cura dei figli dal gennaio 1993 al febbraio 1994, nel Regno Unito e in Austria (5).
21. La ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo di avere diritto a una pensione di vecchiaia più elevata, dato che anche i periodi dedicati alla cura dei figli in Belgio e in Ungheria dal 5 dicembre 1987 al 31 dicembre 1992 (in prosieguo: i «periodi contestati di cura dei figli) avrebbero dovuto essere presi in considerazione quali «periodi assimilati».
22. Il PVA ha sostenuto che la ricorrente non soddisfaceva i criteri previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 in relazione a tali periodi. In primo luogo, essa non avrebbe esercitato un’attività lavorativa immediatamente prima della data in cui i periodi contestati dedicati alla cura dei figli avrebbero iniziato ad essere presi in considerazione dal diritto austriaco. In secondo luogo, siffatti periodi si sarebbero svolti in Stati membri (ossia il Belgio e l’Ungheria) la cui legislazione permetteva già di prendere in considerazione il tempo dedicato alla cura dei figli.
23. Il giudice di primo grado, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria) ha respinto il ricorso della ricorrente giacché non sussistevano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. L’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Austria) ha confermato tale decisione. La ricorrente ha successivamente presentato un ricorso all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), chiedendone l’accoglimento.
24. Il giudice del rinvio spiega che i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili ratione temporis al caso di specie. Esso constata inoltre che, poiché la ricorrente non esercitava né un’attività subordinata né un’attività autonoma in Austria quando ha iniziato a dedicarsi alla cura dei figli, i periodi contestati di cura dei figli non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.
25. A tal riguardo, il medesimo giudice rileva che i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 non mirano ad armonizzare, o addirittura a ravvicinare, ma solo a coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Persone come la ricorrente non possono quindi confidare nel fatto che il loro trasferimento da uno Stato membro all’altro non abbia alcun effetto sulla loro situazione previdenziale e che le autorità competenti dello Stato membro in cui hanno lavorato considereranno sempre i periodi di cura dei figli compiuti in uno o più altri Stati membri (nella fattispecie, il Belgio e l’Ungheria) come se fossero trascorsi nel loro territorio.
26. Tuttavia, esso ritiene anche che le circostanze del procedimento principale siano simili a quelle che hanno dato luogo alla sentenza nella causa Reichel-Albert (6), nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1408/71 (che ha abrogato e sostituito i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009). Seguendo la logica adottata dalla Corte nella citata sentenza e in altre sentenze precedenti parimenti adottate sulla base del regolamento n. 1408/71 (in particolare, la sentenza Elsen (7) e la sentenza Kauer (8)), affinché la legislazione austriaca si applichi ai periodi contestati di cura dei figli sarebbe sufficiente stabilire l’esistenza di un «collegamento sufficiente» tra siffatti periodi e i periodi in cui un’attività subordinata o autonoma è stata esercitata in tale Stato membro.
27. A tale proposito, il giudice del rinvio sottolinea che, benché la ricorrente non si trovasse in Austria al momento della nascita dei suoi figli, è di fatto soltanto in detto Stato membro che la stessa ha lavorato e maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma. Lo stesso giudice spiega inoltre che, poiché il regolamento n. 1408/71 era ancora in vigore all’epoca dei periodi contestati di cura dei figli, sussistono fondati motivi, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte, per applicare a tali periodi il criterio del «collegamento sufficiente». Se così non fosse, la ricorrente si troverebbe effettivamente in una situazione meno favorevole ai suoi interessi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 rispetto a prima. Una siffatta modifica della sua situazione giuridica si verificherebbe molto tempo dopo la maturazione dei periodi contestati di cura dei figli.
28. Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita che la questione dell’applicabilità del diritto austriaco ai periodi contestati di cura dei figli debba essere risolta facendo riferimento esclusivamente all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e si chiede se detta disposizione possa, nel caso di specie, ledere il legittimo affidamento che la ricorrente può aver tratto dalla giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione del regolamento n. 1408/71.
29. In detto contesto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un’attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un’attività subordinata o autonoma.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2) Se l’articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti».
30. La domanda di pronuncia pregiudiziale del 13 ottobre 2020 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 novembre 2020. La ricorrente, il PVA, i governi austriaco, ceco e spagnolo, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
31. Tutte le parti e tutti gli interessati, ad eccezione del governo ceco, erano rappresentati all’udienza tenutasi il 11 novembre 2021.
IV. Analisi
32. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, le autorità competenti di uno Stato membro in cui una persona ha esercitato un’attività subordinata o autonoma (in prosieguo: lo «Stato membro A») devono, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli compiuti in un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro B»), come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio (9) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
– nessun periodo di cura dei figli è preso in considerazione dalla legislazione dello Stato membro B;
– la legislazione dello Stato membro A era precedentemente applicabile alla persona interessata in quanto essa vi esercitava un’attività subordinata o autonoma; e
– tale persona ha continuato ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro A a causa della suddetta attività alla data a decorrere dalla quale, secondo la legislazione del medesimo Stato membro, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione (10).
33. Con le questioni sollevate, che esaminerò nel loro ordine, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione sotto due profili.
34. In primo luogo, esso chiede, in sostanza, se la soluzione elaborata in sede giurisdizionale dalla Corte nella sua precedente giurisprudenza (e, più specificamente, nella sentenza Reichel-Albert) continui ad essere applicabile nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, di modo che, anche qualora non sia soddisfatta la terza condizione sopra elencata, le autorità competenti dello Stato membro A sarebbero tenute, purché esista un «collegamento sufficiente» tra i periodi pertinenti di attività subordinata o autonoma maturati sul loro territorio e i periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B, ad applicare la loro legislazione a tali periodi.
35. In particolare, lo stesso giudice desidera sapere se, ed eventualmente in che misura, il criterio del «collegamento sufficiente» elaborato dalla Corte nell’ambito dell’applicazione delle norme generali contenute nel regolamento n. 1408/71, che non conteneva alcuna disposizione specifica sui periodi dedicati alla cura dei figli, continui ad essere pertinente in una situazione in cui l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 affronta direttamente la problematica relativa alla legislazione di quale Stato membro sia applicabile a tali periodi. La questione in oggetto deriva dal fatto che, nell’ambito del procedimento principale, i periodi contestati di cura dei figli non sembrano soddisfare il terzo requisito previsto da tale disposizione, in quanto la ricorrente non esercitava un’attività subordinata o autonoma in Austria alla data a decorrere dalla quale, secondo la legislazione austriaca, tali periodi avrebbero iniziato a essere presi in considerazione. Tuttavia, questi ultimi soddisferebbero presumibilmente il criterio del «collegamento sufficiente» enunciato dalla Corte nella sua precedente giurisprudenza.
36. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede di chiarire, in relazione al primo requisito elencato al paragrafo 32, se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 si applichi soltanto alle ipotesi in cui lo Stato membro B non prevede, in linea di principio, nella sua legislazione la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli o se esso trovi applicazione anche nei casi in cui tale legislazione esiste, ma il tempo dedicato alla cura dei figli non è nel caso concreto preso in considerazione da quest’ultimo Stato membro. Qualora si dovesse seguire il primo approccio, nell’ambito del procedimento principale, il diritto austriaco non sarebbe comunque applicabile ai periodi contestati di cura dei figli se il diritto belga o ungherese contenesse una disposizione che, in linea di principio, permettesse di prendere in considerazione tali periodi. Secondo il secondo approccio, tuttavia, non si dovrebbe semplicemente verificare l’esistenza di siffatte disposizioni legislative, ma occorrerebbe altresì accertare se, nel caso in questione, i periodi contestati di cura dei figli siano stati effettivamente presi in considerazione dalle competenti autorità belghe o ungheresi.
A. Prima questione
37. La mia analisi della prima questione sarà strutturata come segue. Anzitutto illustrerò il criterio del «collegamento sufficiente» enunciato dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’applicazione del regolamento n. 1408/71 (1). Spiegherò quindi perché ritengo che tale criterio non sia più pertinente ai sensi dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e, più specificamente, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento (2). Infine, formulerò alcune brevi osservazioni sul motivo per il quale ritengo che la ricorrente non possa legittimamente confidare nel fatto che la sua situazione sia disciplinata dalla precedente giurisprudenza della Corte (3).
1. Il passato: la giurisprudenza della Corte nelle sentenze Elsen, Kauer e Reichel-Albert e il criterio del «collegamento sufficiente»
38. Prima dell’entrata in vigore dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, la giurisprudenza della Corte, come la intendo, ruotava intorno a un approccio in due fasi basato:
– sull’applicabilità, alla luce dei criteri generali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, della legislazione dello Stato membro A ai periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B, purché esistesse uno «stretto legame» o un «collegamento sufficiente» tra tali periodi e i periodi di attività lavorativa maturati nello Stato membro A (fase 1), e
– sull’obbligo, derivante dal diritto primario dell’Unione, per tale legislazione di considerare i periodi di cura dei figli maturati nello Stato membro B come se fossero stati compiuti nello Stato membro A (cioè, di considerarli allo stesso modo) (fase 2).
39. Detto approccio in due fasi è stato delineato per la prima volta nella sentenza Elsen, una causa che riguardava l’educazione di un minore avvenuta in Francia mentre il genitore responsabile della sua educazione esercitava, fino alla nascita del figlio e anche dopo il periodo di congedo di maternità, un’attività professionale come lavoratrice transfrontaliera in Germania, dove era soggetta all’obbligo di contribuzione. Nella causa in oggetto, la Corte ha dichiarato che la legislazione tedesca in materia di previdenza sociale era applicabile alla signora Elsen perché si poteva stabilire uno «stretto legame» tra i periodi di educazione che la stessa aveva completato in Francia e i periodi di contribuzione assicurativa maturati in Germania in ragione della sua attività lavorativa in tale Stato membro (fase 1) (11). La Corte ha poi esaminato la compatibilità di tale legislazione con il diritto dell’Unione (e, più specificamente, con le disposizioni pertinenti del Trattato), dato che essa conteneva una condizione che, in sostanza, subordinava il diritto alla prestazione di vecchiaia alla condizione che i figli fossero stati educati in Germania o che si potessero considerare educati in detto Stato (fase 2) (12).
40. Nell’ambito della fase 1, la Corte ha osservato che, conformemente ai criteri generali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività dipendente o autonoma sul territorio di uno Stato membro sarebbe soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro (13). Nel procedimento in oggetto, non si poteva ritenere che la signora Elsen esercitasse un’«attività dipendente» in Germania, ai sensi di detta disposizione, nei periodi in cui la stessa si era dedicata all’educazione dei propri figli in Francia. Tuttavia, la Corte ha affermato che esisteva uno «stretto legame» tra tali periodi e i periodi in cui la signora Elsen aveva esercitato un’attività lavorativa in Germania. Non si poteva ritenere che la signora Elsen avesse cessato qualsiasi «attività lavorativa» e che fosse soggetta per tale motivo alla legislazione dello Stato membro di residenza (Francia). Il diritto tedesco era quindi applicabile ai periodi contestati di cura dei figli compiuti in Francia (14).
41. Una linea argomentativa analoga è stata seguita nella sentenza Kauer. In tale causa, la richiedente era una cittadina austriaca i cui tre figli erano nati in Austria. Nel 1970 la stessa si era trasferita in Belgio dove si era occupata a tempo pieno dei propri figli, per poi ricominciare a lavorare nel settembre 1975 al suo ritorno in Austria. La Corte ha dichiarato che, come risultava dalla sentenza Elsen, il fatto che una persona come la signora Kauer avesse lavorato esclusivamente in un solo Stato membro (Austria) e al momento della nascita dei suoi figli fosse soggetta alla legislazione di detto Stato, consentiva di stabilire un «collegamento sufficiente» tra i periodi di educazione in oggetto e i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa all’interno dello Stato considerato (15). Così, per quanto riguarda la fase 1, descritta al paragrafo 38, la Corte ha affermato che il diritto austriaco era applicabile ai periodi dedicati all’educazione dei figli che la signora Kauer aveva compiuto in Belgio.
42. Ritengo che, in entrambe le cause, la Corte abbia fondato la sua conclusione sulla fase 1, ossia che la legislazione applicabile ai periodi di cura dei figli in oggetto fosse quella dello Stato membro A (lo Stato membro in cui si è svolta l’attività lavorativa), sul fatto che la richiedente esercitava un’attività lavorativa in tale Stato membro o era comunque soggetta alla legislazione di quest’ultimo, in conseguenza della sua passata attività lavorativa, nel momento in cui il figlio era nato ed era iniziato il periodo dedicato alla cura dello stesso. A mio avviso, è stato tale specifico fatto a consentire alla Corte di concludere che esisteva uno «stretto legame» (sentenza Elsen) o un «collegamento sufficiente» (sentenza Kauer) tra i periodi pertinenti maturati nello Stato membro A e i periodi di educazione dei figli compiuti nello Stato membro B (16).
43. Uno scenario diverso sotto il profilo fattuale si è presentato nella causa Reichel-Albert. Nella fattispecie, il genitore che provvedeva all’educazione del figlio non era soggetto alla legislazione dello Stato membro A al momento della nascita del figlio (o anche immediatamente dopo tale momento). La ricorrente nel procedimento principale era una cittadina tedesca che, come le ricorrenti nelle cause Elsen e Kauer, aveva esercitato un’attività lavorativa in un solo Stato membro (ossia la Germania) prima di trasferirsi in un altro Stato membro (Belgio). Tuttavia, a differenza delle ricorrenti delle due cause citate, la stessa aveva risieduto per alcuni mesi in Belgio prima della nascita del suo primo figlio. Essa era poi rimasta a casa con i suoi figli in Belgio per diversi anni, durante i quali non aveva lavorato, prima di tornare in Germania, dove svolgeva un’attività lavorativa (17).
44. Basandosi sul criterio del «collegamento sufficiente» applicato nelle cause Elsen e Kauer, la Corte ha dichiarato che la legislazione tedesca era applicabile alla situazione della signora Reichel-Albert, anche se i periodi in cui quest’ultima era stata soggetta a tale legislazione in considerazione della sua attività lavorativa in Germania non erano immediatamente precedenti al momento della nascita del suo primo figlio in Belgio. Due elementi, in particolare, hanno influito sulla conclusione della Corte. Anzitutto, la signora Reichel-Albert aveva esclusivamente lavorato e versato contributi in uno stesso e unico Stato membro (Germania), tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento temporaneo della sua residenza in un altro Stato membro (Belgio) in cui non aveva mai lavorato (18). In secondo luogo, la signora Reichel-Albert si era trasferita in Belgio per motivi strettamente familiari (19) e direttamente dalla Germania, dove la stessa aveva esercitato un’attività dipendente fino al mese precedente il suo trasferimento.
45. Come indicato al paragrafo 38, tutte e tre le cause menzionate hanno avuto luogo nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1408/71. Quest’ultimo elencava, all’articolo 13, paragrafo 2, norme generali volte a risolvere questioni di conflitti di leggi in materia di sicurezza sociale, ma non conteneva alcuna disposizione sui periodi di cura dei figli. A fronte di tale lacuna legislativa, la Corte ha stabilito (nella fase 1, descritta al paragrafo 38) che i periodi di cura dei figli compiuti in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona ha lavorato continueranno ad essere disciplinati dall’ordinamento di detto Stato membro, a condizione che tali periodi siano, in sostanza, «sufficientemente collegati» ai pertinenti periodi «di carenza» di attività lavorativa maturati in tale territorio.
46. Solo una volta completato detto esame la Corte si è rivolta alle disposizioni pertinenti del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini e si è occupata dell’aspetto della compatibilità con il diritto primario dell’Unione (fase 2). Per fornire solo un esempio, nella sentenza Reichel-Albert, è stato solo dopo aver concluso che vi era un «collegamento sufficiente» tra i periodi contestati dedicati all’educazione dei figli all’estero e i pertinenti periodi di attività lavorativa maturati dalla ricorrente, di modo che la legge tedesca si applicava a siffatti periodi di educazione dei figli all’estero (fase 1), che la Corte ha ritenuto la medesima normativa incompatibile con l’articolo 21 TFUE (fase 2), dal momento che, a suo avviso, la signora Reichel-Albert, pur non avendo mai esercitato un’attività subordinata o autonoma in Belgio, avrebbe ricevuto un trattamento meno favorevole di quello di cui avrebbe beneficiato se non avesse esercitato la propria libertà di circolazione in applicazione dei Trattati (20).
47. Dopo aver brevemente illustrato la giurisprudenza della Corte nell’ambito del regolamento n. 1408/71, passerò ora alla situazione attuale e spiegherò perché, a mio avviso, il criterio del «collegamento sufficiente» non è pertinente in un procedimento come quello in esame, a cui si applica l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.
2. La situazione attuale: l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e perché il criterio del «collegamento sufficiente» non è più pertinente
48. Tenuto conto della cronologia dei fatti oggetto del procedimento principale, come illustrata ai paragrafi da 16 a 20, e della data di entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, mi sembra evidente che tale regolamento si applica ratione temporis al caso di specie (21). Né il giudice del rinvio né le parti del procedimento principale e gli interessati contestano detto punto. Pertanto, il caso di specie si differenzia dalle cause Elsen, Kauer e Reichel-Albert, almeno nella misura in cui, in tali casi, il procedimento era del tutto escluso dall’ambito di applicazione temporale del regolamento di cui trattasi (22).
49. Le parti del procedimento principale e gli interessati concordano inoltre sul fatto che, nell’ambito del procedimento principale, la ricorrente non può invocare l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, poiché essa non esercitava né un’attività subordinata né un’attività autonoma in Austria alla data a decorrere dalla quale, secondo il diritto austriaco, i periodi contestati di cura dei figli avrebbero cominciato ad essere presi in considerazione. Come indicato al paragrafo 32, il terzo requisito elencato all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 è che si possa ritenere che la persona «esercit[asse]» ancora un’attività lavorativa nello Stato membro A (Austria) alla data a decorrere dalla quale, secondo la legislazione di tale Stato membro, il periodo contestato di cura dei figli inizierebbe ad essere preso in considerazione per il figlio in questione. Secondo il diritto austriaco, tale data sarebbe il 1° gennaio 1988 (23). All’epoca, la ricorrente aveva già lasciato l’Austria da oltre un anno e aveva intrapreso ulteriori studi nel Regno Unito prima di stabilirsi in Belgio, dove sono nati entrambi i suoi figli.
50. Il giudice del rinvio osserva che i fatti di cui al procedimento principale sono simili a quelli della causa Reichel-Albert, in quanto anche in quest’ultima il periodo in cui la ricorrente era stata soggetta alla legislazione dello Stato membro A in considerazione della sua attività lavorativa in tale Stato membro non era immediatamente precedente la nascita dei suoi figli. Lo stesso chiede pertanto se la soluzione adottata in sede giurisdizionale nella causa Reichel-Albert possa applicarsi al caso di specie. Esso ritiene che, se fosse applicabile, la ricorrente avrebbe diritto a che siano presi in considerazione i periodi di cura dei figli maturati in Belgio e in Ungheria.
51. Osservo che dinanzi alla Corte sono state esposte due diverse linee argomentative a tale proposito.
52. Da un lato, la ricorrente, sostenuta sul punto dalla Commissione e dal governo ceco, afferma che la Corte è vincolata dalla ratio decidendi della sentenza Reichel-Albert, cosicché, in casi analoghi sotto il profilo fattuale, i periodi di cura dei figli compiuti all’estero che non rientrano materialmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 (anche se rientrano nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento) dovrebbero comunque essere decisi sulla base dell’articolo 21 TFUE e del criterio del «collegamento sufficiente». In caso contrario, dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 deriverebbe, per i richiedenti una pensione di vecchiaia, un trattamento meno favorevole di quello che essi avrebbero avuto prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Nell’ambito del procedimento principale, la ricorrente si troverebbe in una situazione finanziaria più sfavorevole per il solo fatto di aver deciso di educare i propri figli in uno Stato membro diverso dall’Austria. Infatti, se fosse rimasta in Austria, la legislazione austriaca avrebbe imposto al PVA di prendere in considerazione tali periodi nella loro interezza.
53. D’altronde, il PVA e i governi austriaco e spagnolo ritengono, in sostanza, che il criterio adottato in sede giurisdizionale nella causa Reichel-Albert, basato sull’esistenza di uno «stretto legame» o di un «collegamento sufficiente» tra i periodi di attività lavorativa maturati nello Stato membro A e i periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B, sia stato superato dai criteri enunciati all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, cosicché la Corte non può più applicare il criterio di cui trattasi.
54. Condivido quest’ultimo punto di vista.
55. In primo luogo, vorrei iniziare ricordando che, per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi dedicati all’educazione di un figlio all’estero, ciò che l’articolo 21 TFUE esige, secondo la giurisprudenza della Corte sopra citata, è che lo Stato membro la cui legislazione è ritenuta applicabile a una determinata situazione in cui una persona ha esercitato la propria libertà di circolazione e ha deciso di educare il proprio figlio o i propri figli in un altro Stato membro, consideri detta situazione come se si fosse verificata nel suo territorio (24).
56. A mio avviso, tale norma rimane invariata ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. Le condizioni elencate in tale disposizione limitano solo i tipi di ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro A può essere ritenuta applicabile a una particolare ipotesi in cui un figlio è stato cresciuto all’estero (25), ma non incidono in alcun modo sugli obblighi che incombono allo Stato membro A, se la legislazione di tale Stato membro è ritenuta applicabile a una siffatta ipotesi. Non si deve quindi dimenticare che, se è vero che le due fasi descritte al paragrafo 38 sono ormai contenute in un’unica disposizione legislativa, gli obblighi derivanti detta disposizione continuano ad essere duplici: i) lo Stato membro A deve applicare la sua legislazione ai periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B, se sono soddisfatte le condizioni elencate all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, e ii) in tal caso e qualora sia applicabile la legislazione dello Stato membro A, tale Stato membro deve allora prendere in considerazione tali periodi come se si fossero svolti nel suo territorio.
57. Le osservazioni sopra esposte mi consentono di individuare il vero problema nel caso di specie. Non si tratta del fatto che la ricorrente potrebbe ricevere un trattamento meno favorevole in base alla legislazione austriaca per il solo fatto di aver vissuto in altri due Stati membri durante il periodo in cui ha cresciuto i suoi figli (chiaramente, ciò non è possibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009) (26). Esso consiste piuttosto nel fatto che le condizioni che limitano l’applicabilità della legislazione austriaca alla situazione della ricorrente sono definite in modo più restrittivo in detta disposizione che nel criterio elaborato in sede giurisdizionale nella sentenza Reichel-Albert.
58. In secondo luogo, mi sembra chiaro che, se il diritto dell’Unione imponesse agli Stati membri obblighi di applicare la loro legislazione ai periodi dedicati all’educazione dei figli all’estero più ampi di quelli già imposti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, i requisiti elencati in detta disposizione costituirebbero solo una della serie di circostanze in cui lo Stato membro A sarebbe tenuto ad applicare la sua legislazione ai periodi di educazione dei figli compiuti nello Stato membro B.
59. Devo ammettere che sarei più incline ad adottare una siffatta lettura dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 87/2009 se la formulazione di tale disposizione fosse almeno in una certa misura aperta o ambigua. Tuttavia, a mio avviso, quest’ultima non accenna nemmeno al fatto che il diritto dell’Unione potrebbe imporre, allo Stato membro in cui il richiedente la pensione di vecchiaia ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, ulteriori obblighi del genere. Come ho indicato al paragrafo 45, il criterio del «collegamento sufficiente» è stato formulato dalla Corte in relazione ai criteri generali stabiliti nel regolamento n. 1408/71, e non all’articolo 21 dello stesso TFUE (che, nelle cause Elsen, Kauer e Reichel-Albert, costituiva la base per l’obbligo dello Stato membro A di considerare, nella fase 1, i periodi di educazione dei figli all’estero come se fossero stati compiuti nel proprio territorio) (27). Dato che tale regolamento è stato ormai abrogato e sostituito dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, il cui articolo 44, paragrafo 2, tratta specificamente di tale particolare aspetto, sembra logico concludere che le norme contenute in detta disposizione abbiano cancellato ogni precedente tentativo della Corte di definire le condizioni in base alle quali la legislazione dello Stato membro A può diventare applicabile ai periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B.
60. Naturalmente, non si tratta e non può trattarsi della conclusione della discussione, perché si dovrebbe anche considerare l’intenzione del legislatore all’origine dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e valutare se le circostanze che ne accompagnano l’adozione corroborino tale interpretazione. A tal riguardo, rilevo che dai lavori preparatori dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 emerge che esso è stato introdotto al fine non solo di rispecchiare le sentenze della Corte nelle cause Elsen e Kauer, ma anche di precisarne la portata (28). A mio avviso, si può pertanto agevolmente supporre che il legislatore dell’Unione abbia compiuto la scelta consapevole di non fare riferimento al criterio dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» formulato dalla Corte e che abbia invece optato per il requisito più specifico che la persona sia ancora soggetta alla legislazione dello Stato membro A a motivo dell’attività subordinata o autonoma dalla stessa esercitata in tale Stato membro, alla data a decorrere dalla quale si inizierebbe a prendere in considerazione ai sensi della legislazione del medesimo Stato membro il periodo dedicato alla cura dei figli (29).
61. Vorrei aggiungere che il legislatore dell’Unione sembra, in numerose altre disposizioni dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, non soltanto aver rispecchiato, ma anche aver precisato (e, in alcune ipotesi, forse essersene discostato) la giurisprudenza della Corte elaborata nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1408/71 (30). Ciò risulta, direi, chiaramente dal considerando 3 del regolamento n. 883/2004, il quale conferma la volontà del legislatore di modernizzare e semplificare le disposizioni di detto primo regolamento, dal momento che quest’ultimo è stato reso più complesso e prolisso a seguito del gran numero di modifiche e aggiornamenti al fine di tener conto, tra l’altro, di varie sentenze della Corte.
62. Poiché il regolamento n. 987/2009 è successivo alle sentenze Elsen e Kauer (ma non alla sentenza Reichel-Albert), se avesse voluto, il legislatore avrebbe potuto formulare l’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento in modo tale da integrare in modo completo e chiaro l’interpretazione data dalla Corte nelle prime due sentenze esaminate. Tuttavia, lo stesso ha scelto di non procedere in tal senso. In tali circostanze, si deve ritenere che l’assenza di un riferimento esplicito, nell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, al criterio dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» indica che il legislatore ha deliberatamente voluto limitare l’applicazione della ratio decidendi delle sentenze Elsen e Kauer e ha previsto soltanto la possibilità che la legislazione dello Stato membro A si applichi ai periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B alle condizioni espressamente elencate in tale disposizione.
63. Concordo con la Commissione sul fatto che il legislatore, quando ha adottato l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, non avrebbe potuto prevedere che la Corte, nella sentenza Reichel-Albert, avrebbe ampliato la portata del criterio del «collegamento sufficiente». Forse avrebbe formulato diversamente i termini della disposizione in oggetto se tale sentenza fosse stata pronunciata prima dell’adozione di tale disposizione. Tuttavia, non spetta alla Corte formulare ipotesi sul punto. Dato che il legislatore ha espressamente trattato il tema della presa in considerazione dei periodi di cura dei figli all’estero all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, qualsiasi modifica delle condizioni alle quali lo Stato membro A è tenuto ad applicare la propria legislazione a tali periodi deve, a mio avviso, a partire da quel momento, essere parimenti assunta su iniziativa del legislatore.
64. In terzo luogo, un esame più attento della finalità dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 rafforza la mia convinzione che si debba resistere alla tentazione di integrare gli obblighi ora contenuti nell’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento con una serie di norme non scritte basate sulla giurisprudenza. Come risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, uno dei principi essenziali del sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale è il fatto che deve essere applicabile la legislazione di un singolo Stato membro (31). In detto contesto, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 crea un’eccezione alle norme sulla competenza di cui al titolo II del regolamento n. 883/2004, per attribuire ad uno Stato membro che non è più competente in base a tali norme la responsabilità di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli compiuti in altri Stati membri (32).
65. A mio avviso, i limiti di una siffatta eccezione devono essere tracciati con sufficiente chiarezza. Come la Corte ha costantemente affermato, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 costituiscono un sistema completo e uniforme di norme di conflitto che hanno lo scopo, da un lato, di impedire che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela previdenziale per mancanza di una legislazione che sia loro applicabile e, d’altro lato, di evitare la simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e le complicazioni che possono derivarne (33). L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 è una disposizione alquanto singolare in quanto la norma sulla competenza ivi contenuta – che impone allo Stato membro A l’obbligo di applicare la propria legislazione ai periodi dedicati alla cura dei figli all’estero – non pregiudica il fatto che i criteri enunciati nel titolo II del regolamento n. 883/2004 possano perfettamente indicare lo Stato membro B come quello la cui legislazione è altrimenti applicabile alla persona interessata. Di conseguenza, è importante che le autorità competenti dello Stato membro A siano in grado di comprendere appieno le condizioni in base alle quali la legislazione dello stesso diventa applicabile ai periodi di cura dei figli compiuti da una persona che, al momento rilevante, non esercitava né un’«attività subordinata» né un’«attività autonoma» in tale Stato membro [articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004], né risiedeva nel suo territorio [articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento]. Se si potessero mettere in dubbio tali obblighi, sarebbe inevitabilmente compromessa l’effettività («effet utile») dell’articolo 44, paragrafo 2.
66. A differenza della ricorrente e della Commissione, ritengo che tutte le precedenti considerazioni indichino che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, uno Stato membro non è tenuto ad applicare la propria legislazione ai periodi di cura dei figli compiuti in uno o più altri Stati membri per il semplice motivo che tali periodi sono «sufficientemente collegati» ai periodi maturati in precedenza nel suo territorio. Esso deve procedere in tal senso soltanto quando sussistono tutte le condizioni elencate nella disposizione in oggetto, ricordate al paragrafo 32.
67. In conclusione, vorrei evidenziare che, a mio avviso, le conseguenze economiche che deriverebbero, nell’ambito del procedimento principale, dall’applicazione del diritto austriaco, belga o ungherese ai periodi contestati di cura dei figli non dovrebbero avere alcun impatto sulla risposta che deve essere data alla prima questione. La circostanza che la ricorrente possa o meno trovarsi in una situazione più sfavorevole, sotto il profilo economico, perché alla sua situazione si applica il diritto sostanziale dello Stato membro B piuttosto che quello dello Stato membro A non può, a mio avviso, influenzare la valutazione della Corte. Il diritto indicato come applicabile ai periodi di cura dei figli all’estero può essere favorevole in alcuni casi, ma sfavorevole in altri, per la persona interessata.
68. A tal proposito, ricordo che il diritto primario dell’Unione non garantisce a un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso da quello di origine non abbia implicazioni sulla sua situazione previdenziale, in quanto tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato (34). In tale contesto, i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno come obiettivo non di armonizzare e neppure di far convergere, bensì solo di stabilire un sistema di coordinamento riguardante, tra l’altro, la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori subordinati che esercitano, in diverse circostanze, il loro diritto alla libera circolazione (35). Il fatto che l’esercizio della libertà di circolazione possa essere più o meno vantaggioso per la persona interessata a seconda dei casi, risulta direttamente della decisione di mantenere la differenza tra le leggi degli Stati membri (36).
3. La ricorrente non poteva legittimamente confidare nel fatto che la sua situazione fosse disciplinata dalla precedente giurisprudenza della Corte
69. Dopo aver fornito le ragioni per le quali non ritengo che la soluzione adottata in sede giurisdizionale nella sentenza Reichel-Albert possa essere applicata al caso di specie, desidero affrontare, per completezza, l’argomento della ricorrente secondo cui la stessa ha legittimamente confidato nel fatto che ai periodi contestati di cura dei figli si applicasse il diritto austriaco, dato che ha compiuto tali periodi molto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 987/2009 e avrebbe in precedenza soddisfatto il criterio dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» di cui alle sentenze Elsen e Kauer.
70. In risposta all’argomento in oggetto, il PVA e il governo austriaco sostengono che, nell’ambito del procedimento principale, la ricorrente non poteva nutrire tale legittimo affidamento. In primo luogo, all’epoca del suo trasferimento in Belgio e in Ungheria, l’Austria non era uno Stato membro e le sentenze Kauer ed Elsen non erano ancora state pronunciate. In secondo luogo, la ricorrente non ha acquisito alcun diritto in relazione a tali periodi finché non ha chiesto la concessione di una pensione di vecchiaia nel 2017.
71. Concordo con il PVA e il governo austriaco sul fatto che, quando la ricorrente si è trasferita in Belgio nel 1987 e poi in Ungheria nel 1991, non avrebbe affatto potuto pensare di esercitare il proprio diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE e che di conseguenza, essa può aver diritto a che il PVA consideri i periodi compiuti negli altri Stati membri in oggetto come se fossero stati compiuti nel territorio austriaco. In forza dell’articolo 2 dell’Atto di adesione relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (37), le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione sono divenuti vincolanti per l’Austria solo il 1° gennaio 1995.
72. Tuttavia, se non si approfondisse l’analisi, si trascurerebbe il fatto che, per quanto riguarda i casi in materia di pensione, la data rilevante per determinare quali norme siano applicabili ratione temporis è quella in cui una persona presenta la domanda relativa alla pensione di vecchiaia. Nel caso della ricorrente, detta data «chiave» è l’11 ottobre 2017. In tale momento, l’Austria faceva effettivamente parte dell’Unione europea.
73. Dalla sentenza Kauer risulta che, in siffatte condizioni la liquidazione del diritto alla pensione della ricorrente, anche se determinato in base ai periodi di assicurazione maturati prima della data di adesione dell’Austria, deve essere effettuata dalle autorità austriache in conformità al diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori o delle norme relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (38). La causa di cui al procedimento principale non riguarda il riconoscimento di diritti asseritamente acquisiti in base al diritto dell’Unione prima dell’adesione dell’Austria, ma piuttosto la questione se il rifiuto del PVA, nel dicembre 2017, di prendere in considerazione i periodi contestati di cura dei figli sia avvenuto in violazione delle norme dell’Unione che, in tale momento, erano divenute vincolanti nei confronti dell’Austria (39).
74. Chiarito tale punto, ritengo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa non poteva legittimamente confidare nel fatto che la questione relativa all’applicabilità della legislazione austriaca a tali periodi fosse risolta facendo riferimento al criterio dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» di cui alle sentenze Elsen e Kauer (in relazione ai criteri contenuti nel regolamento n. 1408/71) anziché alle norme contenute nei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.
75. A tale riguardo, osservo che la Corte ha costantemente affermato che il principio del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da «impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente» (40). Per garantire la tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono tuttavia interpretarsi nel senso che si possono applicare a «situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita efficacia retroattiva» (41).
76. Nella fattispecie, la data dell’entrata in vigore dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 (1° maggio 2010) non indica che, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia della ricorrente nel procedimento principale, i periodi contestati di cura dei figli devono essere disciplinati dal regolamento precedentemente applicabile, ossia il regolamento n. 1408/71. Ciò risulta chiaramente dall’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che si applica anche al regolamento n. 987/2009 in virtù dell’articolo 93 di quest’ultimo, e prevede, in sostanza, che ogni periodo pertinente maturato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 nello Stato membro interessato sia preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma di detto regolamento (42).
77. A mio avviso, da tale disposizione risulta chiaramente che, nel procedimento principale, la ricorrente non poteva confidare legittimamente nel fatto che la sua situazione passata fosse disciplinata dal regolamento n. 1408/71 e dalla giurisprudenza adottata in relazione ad esso. Di conseguenza, se i periodi contestati di cura dei figli sono stati compiuti prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, alla questione riguardante la legislazione di quale Stato membro debba applicarsi a tali periodi deve rispondersi unicamente con riferimento all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento.
4. Conclusione sulla prima questione
78. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione nel modo seguente: in una situazione in cui il regolamento n. 987/2009 si applica ratione temporis, il diritto dell’Unione non impone a uno Stato membro nel cui territorio una persona ha esercitato un’attività subordinata o autonoma di prendere in considerazione un periodo di cura dei figli compiuto dalla medesima persona in un altro Stato membro come se il figlio fosse stato cresciuto nel suo territorio, a meno che, nella situazione di cui trattasi, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.
79. Se, contrariamente a quanto propongo, la Corte dovesse ritenere che la soluzione adottata in sede giurisdizionale nella sentenza Reichel-Albert continui ad essere applicabile nell’ambito del procedimento principale, di modo che l’Austria debba applicare la propria normativa ai periodi di cura dei figli compiuti in altri Stati membri anche quando essi non rientrano esattamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, aggiungerei che, a mio avviso, ciò è possibile solo se sussistono due condizioni.
80. In primo luogo, come ho indicato nelle sezioni precedenti delle presenti conclusioni, dovrebbe sussistere un collegamento «sufficiente» tra i periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B e i periodi maturati dal richiedente una pensione di vecchiaia nello Stato membro A. Come correttamente suggerito dalla Commissione, un collegamento del genere non può esistere a meno che la ricorrente non dimostri quanto meno che lo Stato membro A era l’ultimo Stato membro in cui ha esercitato un’attività lavorativa prima di iniziare a occuparsi dei propri figli. Tuttavia, anche in tal caso, si deve comunque valutare se siffatto collegamento sia «sufficiente».
81. Il PVA ha osservato sul punto, a mio avviso correttamente, che la situazione della ricorrente nel procedimento principale e quella della signora Reichel-Albert nella causa eponima sono, in una certa misura, diverse. Nella causa Reichel-Albert, la Corte sembrava dare un rilievo significativo al fatto che la signora Reichel-Albert, al momento della nascita del suo primo figlio, avesse temporaneamente smesso di lavorare e, per motivi strettamente familiari, avesse stabilito la propria residenza in Belgio (43). Nel contesto del procedimento principale, la partenza della ricorrente dall’Austria nel 1987 era motivata dalla prospettiva di proseguire gli studi nel Regno Unito. Probabilmente, detto periodo transitorio di perfezionamento degli studi rende il collegamento tra il periodo assicurativo della ricorrente in Austria prima della nascita dei suoi figli e i periodi di educazione di cui trattasi in Belgio e in Ungheria più tenue che nella causa Reichel-Albert (44).
82. In secondo luogo, il richiedente una pensione di vecchiaia dovrebbe anche dimostrare che, se fosse rimasto nello Stato membro A (nella fattispecie, l’Austria), il tempo dedicato alla cura dei propri figli sarebbe stato preso in considerazione. In altri termini, il richiedente dovrebbe dimostrare che, a causa del suo trasferimento e del suo cambiamento di residenza in un altro Stato membro, si trova ora effettivamente in una situazione più sfavorevole che se fosse semplicemente rimasto nello Stato membro A.
B. Seconda questione pregiudiziale
83. La seconda questione si basa sulla risposta che la Corte darà alla prima questione. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede di chiarire se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 imponga allo Stato membro A di applicare la propria legislazione soltanto nelle situazioni in cui non esista una legislazione sui periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B o anche nei casi in cui tale legislazione esista nello Stato membro B, ma il tempo dedicato alla cura dei figli non sia preso in considerazione da tale Stato membro nel caso concreto. Il giudice del rinvio pone tale questione con riferimento, in particolare, alle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Reichel-Albert (45). In tale causa, l’avvocato generale Jääskinen ha difeso la tesi secondo cui l’articolo 44, paragrafo 2, non si applica quando lo Stato membro B offre la possibilità che siffatti periodi vengano presi in considerazione. Egli ha ritenuto irrilevante il fatto che, in concreto, l’interessata non riceva il beneficio di tale vantaggio in virtù della sua situazione personale (46).
84. Non vedo alcuna ragione per cui la Corte dovrebbe giungere ad una conclusione diversa nella presente causa. Come indicato al paragrafo 56, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 contiene un duplice obbligo. Anzitutto, lo Stato membro A deve applicare la sua legislazione ai periodi di cura dei figli compiuti nello Stato membro B se sono soddisfatte le condizioni elencate in tale disposizione. Dette condizioni comprendono il requisito che i periodi dedicati alla cura dei figli non siano presi in considerazione dalla legislazione dello Stato membro B. In secondo luogo, se la legislazione dello Stato membro A è applicabile, il medesimo Stato membro deve considerare tali periodi come se fossero maturati nel suo territorio.
85. Riconosco che i termini dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 sono alquanto ambigui, in quanto la condizione relativa alla presa in considerazione del contestato periodo di cura dei figli da parte dello Stato membro B è formulata come segue: «[q]ualora, in base alla legislazione dello [Stato membro B], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli (...)». Come spiegato dal giudice del rinvio, ciò potrebbe significare o che un siffatto periodo non viene preso in considerazione né in linea di principio dallo Stato membro B, in quanto quest’ultimo non ha alcuna legislazione riguardante i periodi dedicati alla cura dei figli, né in concreto perché, in un caso specifico, l’interessato non è riuscito a ottenere il riconoscimento di un siffatto periodo in forza della legislazione dello Stato membro B.
86. Esistono, tuttavia, due ragioni convincenti per non seguire la seconda interpretazione.
87. In primo luogo, sarebbe troppo gravoso e poco pratico obbligare le autorità dello Stato membro A a procedere a una valutazione nel merito della domanda della persona in base alla legislazione di un altro Stato membro (Stato membro B) per determinare se la legislazione dello Stato membro A sia applicabile alla situazione di tale persona. In secondo luogo, una siffatta lettura delle condizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 condurrebbe potenzialmente a situazioni in cui una persona potrebbe i) far valere dinanzi alle autorità dello Stato membro B il proprio diritto a che i periodi di cura dei figli compiuti in tale Stato membro siano presi in considerazione ai sensi della legislazione di tale Stato membro e ii) se tale domanda non dovesse essere accolta, rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro A e sostenere che, poiché la sua domanda dinanzi alle autorità dello Stato membro B non è stata accolta, l’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento significa che la legislazione dello Stato membro A può trovare applicazione nella sua situazione.
88. A mio avviso, tale disposizione non è stata adottata affinché i richiedenti una pensione di vecchiaia potessero tentare la sorte dinanzi alle autorità competenti di due diversi Stati membri per quanto riguarda la presa in considerazione di un unico periodo dedicato alla cura dei figli. Come indicato al paragrafo 64, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 prevede un’eccezione alle norme sulla competenza di cui al titolo II del regolamento n. 883/2004 per attribuire ad uno Stato membro che non sia più competente in base a tali norme (Stato membro A) la responsabilità di prendere in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli compiuti in un altro Stato membro (Stato membro B). L’obiettivo di tale disposizione non è che le legislazioni dello Stato membro A e dello Stato membro B finiscano per essere applicabili allo stesso periodo di cura dei figli, ma piuttosto che, in una situazione in cui lo Stato membro B non abbia una legislazione che prevede in via generale la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli, lo Stato membro A possa essere tenuto ad applicare la propria legislazione alla situazione concreta di cui trattasi.
89. Da quanto precede risulta che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 deve, a mio avviso, essere interpretato nel senso che lo Stato membro A non è tenuto ad applicare la propria legislazione a un determinato periodo di educazione dei figli in circostanze in cui lo Stato membro B (lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004) prevede, in linea di principio, che tale periodo sia preso in considerazione. Quindi, se il Belgio e l’Ungheria avessero (nell’ottobre 2017) una regola generale o una disposizione che permette di prendere in considerazione il tempo dedicato alla cura dei figli – cosa che spetta al giudice del rinvio determinare –, allora, nell’ambito del procedimento principale, il PVA non sarebbe tenuto ad applicare la legislazione austriaca ai periodi contestati di cura dei figli.
V. Conclusione
90. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) come segue:
– In una situazione in cui il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applica ratione temporis, il diritto dell’Unione non impone a uno Stato membro nel cui territorio una persona ha esercitato un’attività subordinata o autonoma di prendere in considerazione un periodo di cura dei figli compiuto dalla medesima persona in un altro Stato membro come se il figlio fosse stato cresciuto nel suo territorio, a meno che, nella situazione di cui trattasi, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.
– Il fatto che un tale periodo sia preso in considerazione dalla legge, ma non in concreto, alla luce della situazione di cui trattasi, nello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non incide di per sé sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.