Language of document : ECLI:EU:T:2023:314


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

7 giugno 2023 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Revoca di una decisione viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO – Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un errore manifesto»

Nella causa T‑519/22,

Société des produits Nestlé SA, con sede in Vevey (Svizzera), rappresentata da A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, e A.-C. Salger, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Ruzek, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale

European Food SA, con sede in Păntășești (Romania), rappresentata da I. Speciac, avvocata,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, U. Öberg e P. Zilgalvis (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti principali non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Société des produits Nestlé SA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 20 novembre 2001, la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo FITNESS ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 3/2003, del 6 gennaio 2003. Tale marchio è stato registrato il 30 maggio 2005 con il numero 2470326.

5        Il 2 settembre 2011, la European Food SA, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per tutti i prodotti da esso contrassegnati.

6        I motivi invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001].

7        Il 18 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

8        Il 16 dicembre 2013, l’interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento. Durante il procedimento di ricorso, l’interveniente ha dedotto nuove prove a sostegno della sua rivendicazione secondo cui il termine «fitness» aveva un contenuto descrittivo per i prodotti di cui trattasi.

9        Con decisione del 19 giugno 2015 nel procedimento R 2542/2013-4, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha respinto in quanto tardive, senza prenderle in esame, le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa.

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2015, l’interveniente ha presentato ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso.

11      Con sentenza del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T‑476/15; in prosieguo: la «prima sentenza di annullamento», EU:T:2016:568), il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso. Esso ha concluso che la commissione di ricorso era incorsa in un errore di diritto nel ritenere che gli elementi di prova dedotti dall’interveniente per la prima volta dinanzi ad essa non dovessero essere presi in esame a causa della loro presentazione tardiva.

12      L’EUIPO ha proposto impugnazione avverso la prima sentenza di annullamento. Con sentenza del 24 gennaio 2018, EUIPO/European Food (C‑634/16 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2018:30), la Corte ha respinto l’impugnazione.

13      Con decisione del 6 giugno 2018 nel procedimento R 755/2018-2, la seconda commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento. In particolare, essa ha considerato che dalla prima sentenza di annullamento e dalla sentenza sull’impugnazione discendeva che essa era tenuta ad esaminare il ricorso di cui era investita tenendo conto degli elementi di prova dedotti dall’interveniente per la prima volta dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 2542/2013-4. Tenuto conto di detti elementi, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato era descrittivo e privo di ogni carattere distintivo.

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2018, la ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso.

15      Con sentenza del 10 ottobre 2019, Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (FITNESS) (T‑536/18, non pubblicata; in prosieguo: la «seconda sentenza di annullamento», EU:T:2019:737), il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso. In particolare, esso ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che dalla prima sentenza di annullamento e dalla sentenza sull’impugnazione risultasse che essa era tenuta a prendere in esame gli elementi di prova presentati dall’interveniente per la prima volta dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

16      L’interveniente ha impugnato la seconda sentenza di annullamento. Con ordinanza del 18 marzo 2020, European Food/EUIPO (C‑908/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:212), la Corte ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa.

17      Con decisione del 12 ottobre 2021 (in prosieguo: la «decisione del 2021»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso proposto dall’interveniente. Per quanto riguarda gli elementi di prova presentati dinanzi alla quarta commissione di ricorso, essa ha ritenuto che l’interveniente non avesse giustificato in modo adeguato la deduzione tardiva di detti elementi e che, di conseguenza, essa fosse tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale sfavorevolmente e a non accettarli.

18      Il 24 dicembre 2021, l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2021, iscritto a ruolo con il numero di causa T‑799/21.

19      Con comunicazione del 15 febbraio 2022, la commissione di ricorso ha informato le parti della sua intenzione di revocare la decisione del 2021 in applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001.

20      Con la decisione impugnata, la prima commissione di ricorso ha revocato la decisione del 2021. In primo luogo, essa ha ritenuto che l’approccio adottato in detta decisione, secondo cui la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), si applicava per analogia nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato su cause di nullità assoluta, fosse manifestamente errato, in quanto dalla sentenza sull’impugnazione risultava che tale disposizione non era applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato su motivi di nullità assoluta. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il riferimento, contenuto nei punti 57 e 58 della decisione del 2021, alla sentenza del 22 settembre 2011, Cesea Group/UAMI – Mangini & C. (Mangiami) (T-250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), fosse altresì errato in quanto detta sentenza era basata sulla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che costituisce una lex specialis che si applica specificatamente alla prova dell’uso e non può quindi essere applicata ai procedimenti di dichiarazione di nullità.

 Conclusioni delle parti

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

22      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese da esso sostenute in caso di svolgimento di un’udienza.

23      L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

24      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), il secondo, sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 70 del regolamento delegato 2018/625.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con larticolo 70 del regolamento delegato 2018/625

25      La ricorrente sostiene che la revoca della decisione del 2021 in forza dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 è illegittima. A tal proposito, l’erronea citazione da parte della commissione di ricorso della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e della giurisprudenza relativa alla regola 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento non può essere considerata un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e non giustificherebbe, di per sé, la revoca della decisione del 2021. Ad avviso della ricorrente, la nozione di «errore manifesto» comprende due livelli: esso deve essere facilmente individuabile e di gravità così eccezionale da rendere non plausibile il dispositivo della decisione anteriore. Orbene, nel caso di specie, le conclusioni della commissione di ricorso formulate ai punti da 60 a 62 della decisione del 2021 non si baserebbero su un’applicazione analogica della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. La citazione di tale disposizione sarebbe un errore puramente formale e non inciderebbe sulla fondatezza o plausibilità del dispositivo della decisione del 2021.

26      Inoltre, la ricorrente ritiene che, ai punti 61 e 62 della decisione del 2021, la commissione di ricorso avesse giustamente insistito in modo particolare sulla giustificazione adeguata della deduzione tardiva delle prove come un fattore che prevaleva sulle considerazioni a favore della presa in esame di dette prove. Il requisito dell’adeguata giustificazione non sarebbe collegato né all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 né alla regola 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale approccio sarebbe conforme alla giurisprudenza e, in particolare, al punto 44 della seconda sentenza di annullamento.

27      Infine, la ricorrente fa valere che la motivazione fornita dalla commissione di ricorso, al punto 29 della decisione impugnata, è piuttosto lacunosa. Del pari, essa afferma che esiste una divergenza nell’esposizione degli asseriti errori tra la comunicazione della commissione di ricorso del 15 febbraio 2022 e la motivazione della decisione impugnata. Detta comunicazione avrebbe suggerito che il presunto errore risiedeva nell’«approccio rigoroso per quanto riguarda la deduzione di nuovi elementi di prova».

28      L’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso non abbia violato l’articolo 103 del regolamento 2017/1001. Esso sostiene che gli errori manifesti individuati nella decisione impugnata hanno inciso sul merito dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso nella decisione del 2021 e che essi erano di natura tale da non consentire il mantenimento del dispositivo di quest’ultima decisione senza una nuova analisi. Più precisamente, secondo l’EUIPO, l’applicazione analogica delle norme in questione ha svolto un ruolo determinante nella conclusione della commissione di ricorso, formulata al punto 61 della decisione del 2021, secondo la quale era necessario adottare un approccio rigoroso per quanto riguarda la deduzione di nuovi elementi di prova al fine di conferire ai procedimenti un grado sufficiente di certezza del diritto e di prevedibilità. Tale conclusione costituirebbe il fondamento delle altre conclusioni della commissione di ricorso. In particolare, tale «approccio rigoroso per quanto riguarda la deduzione di nuovi elementi di prova» avrebbe indotto la suddetta commissione a ritenere di essere tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale sfavorevolmente.

29      Per quanto riguarda il requisito di un’adeguata giustificazione per la deduzione tardiva degli elementi di prova, l’EUIPO ritiene che l’interveniente ne abbia fornito una, poiché aveva invocato la necessità di rispondere alle conclusioni della divisione di annullamento, ma che la commissione di ricorso l’abbia erroneamente respinta, al punto 54 della decisione del 2021, sulla base della giurisprudenza relativa alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. Per quanto riguarda il punto 43 della sentenza sull’impugnazione, l’EUIPO ritiene che l’inciso «spetta alla parte che presenta le prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso giustificare le ragioni per le quali tali prove sono presentate in questa fase della procedura e dimostrare l’impossibilità di una simile presentazione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento» non possa essere interpretato alla luce della giurisprudenza anteriore, nel senso che la parte deve dimostrare l’impossibilità di dedurre gli elementi di prova in questione in una fase precedente del procedimento. Un siffatto approccio priverebbe non solo l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del suo effetto utile, ma sarebbe altresì inconciliabile con le considerazioni della Corte nella sentenza sull’impugnazione.

30      Infine, l’EUIPO ricorda, al pari della commissione di ricorso, che la presente causa ha una storia particolarmente lunga, dovuta ad errori procedurali. Sarebbe quindi nell’interesse delle parti e nell’interesse del procedimento porre rimedio all’errore commesso nella decisione del 2021 piuttosto che attendere la sentenza del Tribunale, il che ritarderebbe ulteriormente il procedimento.

31      L’interveniente sostiene che l’errore in questione può essere facilmente rilevato ed è altamente evidente. A suo parere, nella decisione del 2021, la commissione di ricorso avrebbe svolto l’intera analisi partendo dal presupposto che la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 fosse applicabile al caso di specie. A causa di tale errore, la commissione di ricorso si sarebbe sentita obbligata ad esercitare il suo potere discrezionale nel senso dell’irricevibilità degli elementi di prova, sebbene avesse ritenuto che questi ultimi fossero prima facie pertinenti. Così facendo, detta commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto in quanto ha limitato le ipotesi in cui essa può esercitare il suo potere discrezionale nel senso della ricevibilità degli elementi di prova tardivi alle situazioni caratterizzate da nuove circostanze.

32      A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, quando l’EUIPO adotta una decisione viziata da un errore manifesto a lui imputabile, esso provvede a revocare tale decisione.

33      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, quando l’EUIPO constata che una decisione deve essere revocata o un’iscrizione nel registro cancellata a norma dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, esso informa la parte interessata della revoca o cancellazione prevista.

34      Dalla giurisprudenza emerge che un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere rilevato in modo evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio da parte dell’amministrazione del suo potere discrezionale, e gli elementi di prova dedotti siano sufficienti a privare di plausibilità la valutazione adottata da tale amministrazione, senza che tale valutazione possa essere ammessa come giustificata e coerente [v. sentenza del 22 settembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].

35      Quanto all’applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, è stato statuito che il carattere «manifesto» o flagrante dell’errore che giustifica l’adozione di una decisione di revoca di una decisione anteriore qualificava errori a tal punto evidenti da non consentire il mantenimento del dispositivo di tale decisione anteriore senza una nuova analisi condotta successivamente dall’organo che ha adottato detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2021, MARINA YACHTING, T‑169/20, EU:T:2021:609, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha addotto due motivi che giustificano la revoca della decisione del 2021. In primo luogo, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, essa ha statuito che l’approccio secondo cui era possibile basarsi sulla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e ritenere che tale regola si applicasse, per analogia, ai procedimenti di dichiarazione di nullità era manifestamente errato, poiché, come risultava dai punti 48 e 49 della sentenza sull’impugnazione, tale regola non era applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha aggiunto, al punto 29 della decisione impugnata, che si trattava di un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso sembrava aver ignorato la sentenza della Corte nella stessa causa, violando così il principio dell’autorità di cosa giudicata. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 28 della decisione impugnata, che fosse errato fare riferimento, ai punti 57 e 58 della decisione 2021, alla sentenza del 22 settembre 2011, Mangiami (T‑250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), relativa all’applicazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che si applicava alla prova dell’uso, e ritenere che tale giurisprudenza fosse pienamente trasponibile al contesto della dichiarazione di nullità in questione.

37      Occorre valutare se, alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 35, le circostanze rilevate dalla commissione di ricorso possano essere qualificate come errori manifesti ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

38      Per quanto riguarda, in un primo momento, la citazione, contenuta nel punto 40 della decisione del 2021, della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, è pacifico che tale disposizione non sia applicabile nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità basati su motivi di nullità assoluta, come affermato dal Tribunale e confermato dalla Corte (sentenza sull’impugnazione, punto 49, e prima sentenza di annullamento, punto 60).

39      Tuttavia, non risulta dalla decisione impugnata, né in definitiva dalla decisione del 2021, che il riferimento contenuto nel punto 40 di quest’ultima, alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, abbia influito sulle conclusioni della commissione di ricorso in merito alla possibilità di accettare gli elementi di prova nuovamente dedotti dall’interveniente sicché l’errore commesso non consentiva il mantenimento del dispositivo della decisione del 2021 senza una nuova analisi.

40      Infatti, al punto 62 della decisione del 2021, la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che, in assenza di qualsiasi giustificazione accettabile riguardo alla deduzione tardiva degli elementi di prova, essa era tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale sfavorevolmente e non doveva accettare gli elementi di prova supplementari. Orbene, tale requisito, come risulta dai criteri menzionati dalla commissione di ricorso, al punto 43 della decisione del 2021, deriva in particolare dal punto 44 della seconda sentenza di annullamento.

41      Per quanto riguarda il ragionamento che l’ha condotta alla conclusione summenzionata, la commissione di ricorso si è anzitutto riferita, al punto 41 della sua decisione del 2021, alla seconda sentenza di annullamento, da cui risultava in particolare che gli elementi di prova dedotti tardivamente non erano automaticamente ricevibili e che spettava alla parte che presentava tali prove giustificare le ragioni per le quali tali prove erano state presentate in tale fase della procedura e dimostrare l’impossibilità di una simile presentazione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento

42      Dopo aver precisato, poi, al punto 43 della decisione del 2021, i criteri di cui tener conto, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 47 della decisione di cui trattasi, che gli elementi dedotti per la prima volta nella fase del ricorso erano prima facie pertinenti. Tuttavia, secondo detta commissione, nulla provava che tali elementi di prova fossero nuovi in quanto non erano disponibili o non era stato possibile dedurli durante il procedimento di annullamento. La commissione di ricorso ha quindi considerato che gli elementi di prova supplementari avrebbero già potuto essere dedotti dinanzi alla divisione di annullamento.

43      Infine, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 54 della decisione del 2021, che la giustificazione della deduzione tardiva degli elementi di prova in questione da parte dell’interveniente, vale a dire la constatazione, da parte della divisione di annullamento, dell’insufficienza degli elementi di prova inizialmente dedotti, non poteva essere considerata un elemento nuovo che giustificasse la deduzione di prove supplementari in fase di ricorso.

44      Ne consegue che non è stato dimostrato che il riferimento errato alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 abbia inciso sul ragionamento condotto dalla commissione di ricorso o sulla sua conclusione.

45      Per quanto riguarda la considerazione di cui al punto 61 della decisione 2021, relativa alla necessità di adottare un approccio rigoroso per quanto riguarda la deduzione di nuovi elementi di prova, non emerge con chiarezza dal ragionamento della commissione di ricorso che essa si sia basata sulla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

46      Per quanto riguarda, in un secondo momento, la possibilità di trasporre, nel caso di specie, i principi sanciti al punto 27 della sentenza del 22 settembre 2011, Mangiami (causa T‑250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 57 della decisione del 2021, che l’ammissione di prove supplementari dedotte per la prima volta in fase di ricorso senza una valida giustificazione priverebbe di effetto la regola 37, lettera b), punto iv), e la regola 39, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95. Nel giungere a tale conclusione, detta commissione ha considerato, in particolare, al punto 58 della decisione del 2021, che i principi sanciti in tale sentenza, pronunciata nel contesto della prova dell’uso, erano pienamente trasponibili al contesto della dichiarazione di nullità.

47      Inoltre, la commissione di ricorso ha fatto riferimento anche alla sentenza del 22 settembre 2011, Mangiami (T‑250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), ai punti 43 e 54 della decisione del 2021. Da un lato, al punto 43 di tale decisione, citando il punto 24 di detta sentenza, la commissione di ricorso ha ritenuto di dover, tra l’altro, esaminare se la richiedente la dichiarazione di nullità si riferiva a nuovi elementi di fatto per contestare la registrabilità del marchio anteriore di cui trattasi o se le prove supplementari non erano disponibili al momento in cui dovevano essere dedotte, dato che tali circostanze potevano, in particolare, giustificare la deduzione tardiva di prove supplementari. D’altro lato, al punto 54 della decisione del 2021, riferendosi ai punti 26 e 27 della sentenza summenzionata, detta commissione ha considerato che la constatazione, da parte della divisione di annullamento, dell’insufficienza degli elementi di prova non poteva essere considerata un elemento che giustificasse la deduzione di prove supplementari fornite per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, essa ha ritenuto che la decisione della divisione di annullamento non fosse un elemento nuovo.

48      A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti 26 e 27 della sentenza del 22 settembre 2011, Mangiami (T‑250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), è stato dichiarato che il ragionamento della divisione di annullamento, che aveva portato alla constatazione dell’insufficienza della prova dell’uso del marchio anteriore, non poteva essere considerato, di per sé, come un elemento nuovo che giustificasse la deduzione di prove supplementari fornite per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Ammettere che un siffatto ragionamento della divisione di annullamento avrebbe costituito un elemento nuovo avrebbe limitato considerevolmente la portata del termine previsto dalla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. Il Tribunale ha dichiarato che ciò significava che la commissione di ricorso, ogniqualvolta dovesse considerare che la divisione di annullamento aveva ritenuto erroneamente che le prove dell’uso fornite fossero insufficienti, avrebbe potuto accettare le prove supplementari dell’uso presentate dinanzi ad essa per la prima volta.

49      Orbene, anche ammettendo che le considerazioni relative alla giustificazione della deduzione di prove supplementari nell’ambito dell’applicazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 non siano trasponibili a una fattispecie disciplinata dalla regola 37, lettera b), punto iv), e dalla regola 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, l’eventuale errore commesso dalla commissione di ricorso non può essere qualificato come manifesto ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 35.

50      A tal proposito, va notato, in primo luogo, che la commissione di ricorso non ha applicato la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 nei procedimenti di dichiarazione di nullità, ma ha fatto riferimento, per analogia, a una giurisprudenza relativa all’applicazione di tale disposizione.

51      In secondo luogo, si deve rilevare, da un lato, che dalla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 risulta che, se l’opponente deve provare l’uso del marchio o l’esistenza di motivi validi per il suo mancato uso, l’EUIPO lo invita a farlo entro un termine da esso stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’EUIPO respinge l’opposizione. D’altro lato, dalla regola 37, lettera b), punto iv), del regolamento n. 2868/95 si evince che una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea deve contenere fatti, prove e osservazioni presentate a sostegno della domanda. La regola 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dal canto suo, enuncia che, se una siffatta domanda non soddisfa la regola 37 di detto regolamento, l’EUIPO invita il richiedente a sanare, entro un termine da lui stabilito, le irregolarità constatate e, qualora le irregolarità non siano sanate entro il termine stabilito, l’EUIPO respinge la domanda in quanto irricevibile.

52      È giocoforza constatare che si tratta di due contesti procedurali certamente distinti, ma tuttavia comparabili, in quanto l’EUIPO fissa, in entrambi i casi, un termine per la deduzione degli elementi di prova e respinge le domande qualora tali prove non siano presentate. Pertanto, tale differenza di procedimenti non può costituire, di per sé, una ragione sufficiente per ritenere che la giurisprudenza relativa alla prova dell’uso sia manifestamente non trasponibile ai procedimenti di dichiarazione di nullità. A tal proposito, occorre rilevare che alcune altre sentenze a cui la commissione di ricorso ha fatto riferimento, vale a dire le sentenze del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI (C‑621/11 P, EU:C:2013:484), e del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T‑415/09, non pubblicata, EU:T:2011:550), vertono parimenti sulla questione dell’uso effettivo.

53      In ogni caso, si deve rilevare che il riferimento alla sentenza del 22 settembre 2011, Mangiami (T‑250/09, non pubblicata, EU:T:2011:516), che ha inciso sulla conclusione della commissione di ricorso per quanto riguarda la giustificazione della deduzione tardiva degli elementi di prova, è fatto al punto 54 della decisione del 2021 e non ai punti 57 e 58 di quest’ultima.

54      Ne consegue che la mera applicazione analogica della giurisprudenza relativa all’interpretazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 nel caso di specie non può costituire un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

55      Per quanto riguarda l’argomento dell’EUIPO secondo cui l’interveniente avrebbe fornito una giustificazione per la deduzione tardiva degli elementi di prova, ossia la necessità di rispondere alle conclusioni della divisione di annullamento, ma che la commissione di ricorso l’avrebbe erroneamente respinta, al punto 54 della decisione del 2021, è sufficiente osservare che tale argomentazione non si annovera tra i motivi su cui si basa la decisione impugnata. Orbene, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest’ultima e non può essere apportata da spiegazioni successivamente fornite dall’EUIPO, salvo circostanze eccezionali che, in mancanza di qualsiasi urgenza, non sussistono. Ne consegue che la decisione deve, in linea di principio, essere autonoma e la sua motivazione non può essere ricavata da spiegazioni scritte o orali fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione [v. sentenza del 12 dicembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

56      Lo stesso vale per gli altri argomenti dell’EUIPO, in particolare quelli vertenti sul fatto che la presente causa avrebbe una storia particolarmente lunga e che sarebbe nell’interesse delle parti e del procedimento rimediare all’errore commesso nella decisione del 2021. A tal riguardo, è sufficiente constatare che nessuna di tali circostanze così descritte può costituire un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

57      Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il presente motivo e annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti della ricorrente e il secondo e terzo motivo.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

59      L’EUIPO e l’interveniente sono rimasti soccombenti nel caso di specie. Tuttavia, la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese unicamente dell’EUIPO. Ciò premesso e tenuto conto del fatto che la decisione di procedere alla revoca della decisione del 2021 è imputabile alla commissione di ricorso, l’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente e l’interveniente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1) è annullata.

2)      L’EUIPO si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA.

3)      La European Food SA si farà carico delle proprie spese.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.