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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin - Finlandia) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry / Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry / Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)

(Cause riunite C-512/11 e C-513/11)1

(Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro – Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Congedo di maternità – Mantenimento di una retribuzione e/o del versamento di un’indennità adeguata – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino – Condizioni di lavoro e di retribuzione – Contratto collettivo nazionale – Lavoratrici che hanno fruito di un congedo di maternità in seguito all’interruzione di un congedo parentale non retribuito – Rifiuto di pagamento dello stipendio durante il congedo di maternità)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Työtuomioistuin

Parti

Ricorrenti: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry (C-513/11)

Convenute: Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)

con l’intervento di: Mehiläinen Oy (C-512/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Työtuomioistuin – Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) e della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) – Collettivo di lavoro che prevede il diritto per le lavoratrici al versamento della retribuzione a tasso pieno durante il congedo di maternità purché siano state in servizio per almeno tre mesi ininterrottamente prima dell’inizio del congedo di maternità – Mancato versamento della retribuzione durante il congedo di maternità previsto dallo stesso contratto alle lavoratrici che hanno preso tale congedo immediatamente dopo un congedo di educazione non retribuito

Dispositivo

La direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale, come quella prevista dai contratti collettivi di cui trattasi nei procedimenti principali, in virtù della quale una lavoratrice gestante che interrompe un congedo parentale non retribuito ai sensi di tale direttiva per prendere, con effetto immediato, un congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) non beneficia del mantenimento della retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto se tale congedo di maternità fosse stato preceduto da un periodo minimo di ripresa del lavoro.

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1 GU C 347 del 26.11.2011.