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Ricorso proposto il 9 marzo 2023 – Meta Platforms Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-129/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Kamann, F. Louis, M. Braun e A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan e D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, E. Egan McGrath e H. Godfrey, Barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione vincolante 3/2022 del CEPD, adottata il 5 dicembre 2022, relativa alla controversia, sottoposta dall’autorità di controllo irlandese, concernente la Meta Platforms Ireland Limited e il suo servizio Facebook (articolo 65 del RGPD), nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del RGPD.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, in quanto avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di necessità contrattuale e avrebbe applicato tale requisito giuridico errato sulla base di un’erronea interpretazione delle condizioni d’uso della Meta Ireland.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il CEPD non avrebbe agito come organo imparziale.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 83 del RGPD e vari principi soggiacenti che disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal RGPD.

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