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Ricorso proposto il 2 agosto 2021 – Bank of America e Bank of America Corporation / Commissione

(Causa T-456/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bank of America N.A. (Charlotte, North Carolina, Stati Uniti) e Bank of America Corporation (Wilmington, North Carolina, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Bailey, Barrister, D. Liddel, Solicitor, e D. Slater, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C (2021) 3489 del 20 maggio 2021 nel caso AT.40324 – Titoli di Stato europei (in prosieguo: la “decisione”), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti nel procedimento di cui trattasi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo: la conclusione della Commissione, secondo cui le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata, è basata su un errore di diritto e/o di valutazione nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In particolare, la Commissione ha applicato un criterio errato per la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata; in aggiunta o in subordine, la Commissione ha applicato erroneamente la normativa riguardante gli elementi di un’infrazione unica e continuata alla fattispecie in esame.

Secondo motivo: in circostanze in cui, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2003, era già decorso il termine di prescrizione per l’imposizione dell’ammenda in relazione al comportamento tenuto dalle ricorrenti, la Commissione ha erroneamente affermato che vi fosse un interesse legittimo sufficiente, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, per procedere alla constatazione di un’infrazione nei confronti delle ricorrenti.

Terzo motivo: la Commissione ha violato i diritti della difesa, in quanto (i) l’addebito contestato alle ricorrenti nella decisione differiva profondamente dall’addebito sostanziale rilevato nei confronti delle stesse ricorrenti nella comunicazione degli addebiti; (ii) la Commissione non ha spiegato per quale motivo essa abbia ritenuto che i contatti richiamati indirettamente soltanto nell’allegato 1 della comunicazione degli addebiti e nell’allegato 1 della decisione fossero illeciti e (iii) alle ricorrenti non è stata data la possibilità di replicare ai nuovi argomenti sollevati nella decisione – i quali non erano stati formulati nella comunicazione degli addebiti – in merito a talune comunicazioni.

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