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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 4 gennaio 2022 – M.B., U.B., M.B. / X. S.A.

(Causa C-6/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrenti: M.B., U.B., M.B.

Resistente: X. S.A.

Questioni pregiudiziali

1)    Se, alla luce dello scopo della direttiva del Consiglio 93/13/CEE di tutelare i consumatori contro le clausole abusive nei contratti con i professionisti 1 , sia legittima l'interpretazione ai sensi della quale una volta che un contratto viene dichiarato nullo da parte di un giudice per effetto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva, cessa l'applicazione della direttiva stessa e con essa la tutela del consumatore, per cui le norme relative alla regolazione dei rapporti tra il consumatore e il professionista devono essere ricercate nel diritto nazionale delle obbligazioni che disciplina un contratto nullo.

2)    Se, alla luce degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un giudice, che accerta che una determinata clausola del contratto è abusiva e che il contratto non può sussistere dopo l'eliminazione di tale clausola, in assenza di un accordo tra le parti per colmare la lacuna con disposizioni conformi alla loro volontà e in assenza di norme dispositive (direttamente applicabili al contratto in assenza di un accordo delle parti), debba dichiarare nullo il contratto limitandosi alla volontà del consumatore che richiede tale dichiarazione di nullità o se, invece, debba esaminare d'ufficio, andando oltre le domande delle parti, la situazione patrimoniale del consumatore al fine di determinare se la dichiarazione di nullità del contratto non lo esponga a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

3)    Se l’articolo 6 della direttiva 93/13 ammetta l’interpretazione ai sensi della quale un giudice che giunga alla conclusione che la dichiarazione di nullità del contratto sarebbe particolarmente pregiudizievole per il consumatore e le parti, nonostante sollecito, non raggiungano un accordo sull'integrazione del contratto, tenuto conto dell'interesse del consumatore inteso in senso oggettivo, possa colmare la lacuna nel contratto derivante dall'«eliminazione» delle sue clausole abusive non con norme suppletive di diritto nazionale come intese nella sentenza della Corte emessa nella causa C-260/18, ossia direttamente applicabili ad una lacuna contrattuale, ma con disposizioni specifiche del diritto nazionale che possano essere applicate al contratto in questione solo mutatis mutandis o per analogia e che riflettano una norma vigente nel diritto contrattuale nazionale.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.