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Ricorso proposto il 26 maggio 2010 - Vuitton Malletier / UAMI - Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura)

(Causa T-237/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto ed E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Friis Group International ApS (Copenhagen, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 1590/2008-1, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 3693116 per i prodotti delle classi 9, 14 e 18;

condannare il convenuto alle spese;

qualora intervenga nella presente causa, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo rappresentante un dispositivo di chiusura, per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25 - domanda di marchio comunitario n. 3693116

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio della richiedente la dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto applicabile le disposizioni di tale articolo al marchio comunitario controverso con riguardo ai prodotti delle classi 9, 14 e 18. In particolare, la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente valutato il carattere distintivo del marchio comunitario controverso, considerandolo come un marchio avente la forma dei prodotti da esso contrassegnati e, in secondo luogo, ha erroneamente ravvisato una mancanza di carattere distintivo intrinseco.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione viola l'art. 52, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che le disposizioni di tale articolo non si applicano al caso di specie.

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