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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Financiën / L.W. Geelen

(Causa C-568/17) 1

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 52, lettera a) – Articolo 56, paragrafo 1, lettera k) – Prestazioni di servizi – Luogo delle operazioni imponibili – Riferimento fiscale – Sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse via Internet – Attività ricreativa – Nozione – Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite]

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: L.W. Geelen

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, e l’articolo 52, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi complessa come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, costituisce un’«attività ricreativa», a norma di tali disposizioni, da considerarsi «materialmente eseguita», ai sensi delle medesime, nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede delle proprie attività economiche o una stabile organizzazione a partire dalla quale tale prestazione di servizi viene resa o, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2002/38, e l’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi.

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1 GU C 424 dell’11.2.2017.