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Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 - Dragoman / Commissione

(Causa F-16/07)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Adriana Dragoman (Brussel, Belgio) (Rappresentante: G. Dinulescu, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione orale della giuria del concorso EPSO/AD/34/06 del 28 novembre 2006, con la quale tale giuria ha attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore al minimo richiesto per la prima prova orale d'interpretazione che, come previsto nel bando del concorso succitato, non le ha consentito di superare le prove orali d'interpretazione seguenti e la prova orale finale;

annullare la decisione scritta con cui si conferma la succitata decisione, allegata al fascicolo EPSO della ricorrente il 12 dicembre 2006;

riorganizzare il concorso appositamente per la ricorrente, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di diritto comunitario e delle disposizioni del bando di concorso;

stabilire e prendere atto dell'illegittimità dell'art. 6 dell'allegato III dello statuto dei funzionari;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva tre motivi, il primo dei quali riguarda la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Nella prima parte di tale motivo, la ricorrente fa valere di essere stata discriminata per la sua nazionalità, in violazione dell'art. 27 dello statuto. Infatti, dopo aver già fornito prova della sua nazionalità belga, sarebbe stata invitata a giustificare la sua nazionalità rumena. Nella seconda parte, ella sostiene che la giuria avrebbe discriminato i candidati che, come lei, non lavoravano già per le istituzioni in qualità di agenti temporanei o contrattuali.

Nel suo secondo motivo, la ricorrente invoca la violazione delle disposizioni del bando di concorso e del principio di buona amministrazione. Da un lato, durante la prova sostenuta, ella sarebbe stata invitata a parlare della sua esperienza professionale, anche se non era richiesta alcuna esperienza professionale per i candidati che, come lei, possedevano un diploma universitario nel campo dell'interpretariato di conferenza. Dall'altro, la giuria avrebbe deciso e applicato delle percentuali di riuscita in funzione delle combinazioni linguistiche scelte dai candidati senza che una tale possibilità fosse prevista nel bando di gara.

Nel suo terzo motivo, la ricorrente sostiene la violazione dell'obbligo di motivazione.

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