Language of document : ECLI:EU:C:2022:871

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

10 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Trasferimento della sede statutaria di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Recupero delle riduzioni di valore registrate prima del trasferimento – Esenzione – Comparabilità delle situazioni»

Nella causa C‑414/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 25 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2021, nel procedimento

VP Capital NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la VP Capital NV, da S. Gnedasj, advocaat, e M. Grégoire, avocat;

–        per la PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, da P. Hinnekens, advocaat;

–        per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G.M. De Socio, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e V. Uher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VP Capital NV e l’amministrazione tributaria del Belgio relativamente al trattamento fiscale di operazioni corrispondenti al recupero, da parte di tale società, di riduzioni di valore registrate prima del trasferimento della sua sede statutaria dal Lussemburgo in Belgio.

 Contesto normativo

3        Ai sensi dell’articolo 24, primo comma, punto 2, del codice delle imposte sui redditi 1992, nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «CIR 92»):

«Gli utili delle imprese industriali, commerciali o agricole di qualsiasi tipo sono quelli provenienti:

(...)

2°      da qualsiasi incremento del valore di elementi dell’attivo destinati all’esercizio dell’attività professionale e da qualsiasi decremento del valore degli elementi del passivo risultanti da tale attività, quando queste plusvalenze o minusvalenze sono state realizzate o espresse nella contabilità o nei conti annuali».

4        L’articolo 44, paragrafo 1, del CIR 92 enuncia quanto segue:

«In deroga all’articolo 24, primo comma, punto 2, all’articolo 27, secondo comma, punto 3, e all’articolo 28, primo comma, punto 1 e ultimo comma, e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24, primo comma, punto 3, sono esenti:

1°      le plusvalenze espresse ma non realizzate, ad eccezione delle plusvalenze da scorte e da ordini in corso di evasione;

(...)».

5        L’articolo 184 ter, paragrafo 2, secondo comma, del CIR 92 prevede quanto segue:

«In caso di trasferimento in Belgio dello stabilimento principale o della sede della direzione o amministrazione, ad opera di una società estera, per quanto riguarda gli elementi collegati agli stabilimenti esteri o agli elementi situati all’estero posseduti da detta società, le plusvalenze e le minusvalenze successivamente realizzate riguardo a suddetti attivi sono accertate partendo dal valore contabile che hanno al momento dell’operazione».

6        L’articolo 190, secondo comma, del CIR 92 è così formulato:

«Per quanto riguarda la quota esente o provvisoriamente non soggetta ad imposizione delle plusvalenze di cui agli articoli 44, paragrafi 1 e 3, 44 bis, 44 ter e 47, siffatto regime delle plusvalenze è applicabile soltanto nella misura in cui tale quota sia portata e mantenuta ad uno o più conti distinti del passivo e non funga da base per il calcolo della dotazione annuale della riserva legale o di alcuna remunerazione o concessione».

7        L’articolo 198, punto 7, del CIR 92 dispone quanto segue:

«Non si considerano spese professionali:

(...)

7°      le riduzioni di valore e le minusvalenze da azioni o quote, ad eccezione delle minusvalenze registrate al momento della ripartizione totale del patrimonio sociale di una società fino a concorrenza della perdita del capitale versato rappresentato da tali azioni o quote».

8        Ai sensi dell’articolo 206 del CIR 92:

«1.      Le perdite professionali anteriori sono successivamente dedotte dai redditi professionali di ciascuno dei periodi d’imposta successivi.

L’imputazione sugli utili belgi delle perdite professionali subite in uno stabilimento estero di cui la società dispone e che è situato in uno Stato con il quale il Belgio ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione è subordinata alla condizione che la società dimostri che queste ultime non sono state dedotte dagli utili di detto stabilimento estero. Inoltre, l’importo di tali perdite professionali che è stato imputato dalla società ai suoi utili belgi per un qualsiasi periodo d’imposta, per la parte proporzionale di tali perdite per la quale la società non dimostra più per il periodo d’imposta che essa non è stata dedotta dagli utili di detto stabilimento estero, o se nel corso del periodo d’imposta lo stabilimento estero interessato è trasferito nell’ambito di un conferimento, di una fusione, di una scissione o di un’operazione equiparata, è aggiunto al reddito imponibile del periodo di cui trattasi.

(...)

3.      Nel caso in cui una società estera trasferisca in Belgio la propria sede sociale, il proprio stabilimento principale o la sede della direzione o dell’amministrazione, la disposizione di cui al paragrafo 1, comma 1, trova applicazione per quanto riguarda le perdite professionali subite da tale società in uno stabilimento in Belgio di cui tale società disponeva prima del trasferimento di cui trattasi».

9        Infine, l’articolo 74 del regio decreto di esecuzione del CIR 92, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AR/CIR 92»), dispone quanto segue:

«Per la determinazione del risultato imponibile ai fini dell’imposta sulle società, il risultato del periodo d’imposta, dal quale sono escluse le riduzioni di valore, gli accantonamenti o le plusvalenze esenti ai sensi degli articoli 48, 190, 191 e da 194 a 194 quater del [CIR 92], è ripartito, secondo la sua destinazione, in:

1°      riserve;

2°      spese non ammesse;

3°      dividendi.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, si intende:

1°      per “riserve”, il risultato riservato, diminuito:

(...)

–        delle plusvalenze da azioni o quote esenti ai sensi degli articoli 192 e 521 del [CIR 92], nonché dei recuperi di riduzioni di valore da azioni o quote effettuate durante il periodo d’imposta, precedentemente assoggettate ad imposizione ai sensi dell’articolo 198, 7°, del [CIR 92] come spese non ammesse, nella misura in cui tali riduzioni di valore non siano più giustificate alla fine di tale periodo d’imposta;

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      La VP Capital, società inizialmente costituita in Lussemburgo e con sede statutaria in detto Stato membro, ha registrato riduzioni di valore relative a diverse partecipazioni da essa detenute in altre società. Essa ha dedotto tali riduzioni di valore dai suoi risultati fiscali in Lussemburgo, il che si è tradotto in un aumento delle sue perdite riportabili. A causa della sua situazione deficitaria, la VP Capital non è stata in grado di utilizzare tali perdite riportabili in Lussemburgo.

11      Successivamente a tali operazioni, nel maggio 2009, la VP Capital ha trasferito la sua sede statutaria dal Lussemburgo in Belgio. Essa è divenuta una società di diritto belga.

12      In seguito a tale trasferimento, la VP Capital ha recuperato una parte delle riduzioni di valore che aveva registrato quando la sua sede statutaria si trovava ancora in Lussemburgo. Essa si è avvalsa del regime belga di esenzione per i recuperi di riduzioni di valore da azioni o quote di società previsto all’articolo 74 dell’AR/CIR 92, il quale prevede che dette operazioni sono fiscalmente esenti, giacché le corrispondenti riduzioni di valore non sono, in linea di principio, deducibili dal reddito imponibile a titolo di spese professionali ai sensi dell’articolo 198, punto 7, del CIR 92.

13      Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’articolo 184 ter, paragrafo 2, secondo comma, del CIR 92 e dell’articolo 190, secondo comma, del medesimo, in caso di trasferimento in Belgio della sede sociale, dello stabilimento principale o della sede della direzione o amministrazione di una società estera, per quanto riguarda gli elementi collegati agli stabilimenti esteri o gli elementi situati all’estero di cui detta società dispone, le plusvalenze e le minusvalenze corrispondenti a tali attivi che sono state realizzate successivamente a tale trasferimento sono determinate sulla base del loro valore contabile al momento di quest’ultimo. Le plusvalenze espresse ma non realizzate (in prosieguo: le «plusvalenze latenti») sono esenti a condizione che esse siano registrate su un conto separato del passivo. Dal momento che il recupero di riduzioni di valore registrate dalla VP Capital successivamente al trasferimento della sua sede statutaria in Belgio non era stato iscritto su un conto separato del passivo, l’amministrazione tributaria del Belgio ha ritenuto che esso fosse imponibile.

14      Nell’ambito della controversia tra la VP Capital e detta amministrazione relativamente al trattamento fiscale delle operazioni di cui trattasi, lo Hof von Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE sia violata da una normativa nazionale come quella di cui trattasi [nel procedimento principale] nella misura in cui da essa discende che una società lussemburghese, che registra in Lussemburgo riduzioni di valore da azioni o quote e che seppur deduce dette riduzioni di valore dal suo risultato fiscale, non può tuttavia dedurle concretamente dal suo risultato fiscale a causa dell’esistenza di un’esposizione fiscale, dopo il trasferimento della sua sede in Belgio è soggetta ad imposizione in Belgio per il recupero di suddette riduzioni di valore, salvo il caso in cui le plusvalenze che si riflettono in tale recupero siano registrate su un conto indisponibile del passivo, mentre una società belga che ha registrato in Belgio riduzioni di valore da azioni o quote non è soggetta ad imposizione per il recupero di tali riduzioni di valore, a condizione che le riduzioni di valore in parola non siano state in precedenza dedotte dal risultato fiscale belga, senza che le plusvalenze che si riflettono in detto recupero debbano essere registrate su un conto indisponibile del passivo».

 Sulla questione pregiudiziale

15      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE osti ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore di azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, successivamente al trasferimento della sua sede statutaria in quest’ultimo, sono trattati come plusvalenze latenti, senza tener conto se dette azioni o dette quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte di tale società in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

16      Occorre ricordare che l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea (sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punto 24). Il beneficio di tale libertà include il diritto, per una siffatta società, di trasferire la sua sede sociale, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale in un altro Stato membro.

17      Occorre altresì ricordare che le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla libertà di stabilimento mirano, in particolare, ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante (sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punti 27 e 31).

18      In siffatto contesto, una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce la propria sede statutaria in un altro Stato membro, può fondarsi sull’articolo 49 TFUE per contestare le conseguenze fiscali di tale trasferimento nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punti 26 e 28).

19      Tuttavia, l’articolo 49 TFUE non garantisce che un siffatto trasferimento sia neutro in termini di imposizione fiscale. Tenuto conto delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri in materia, detto trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole da un punto di vista fiscale. La libertà di stabilimento non comporta quindi l’obbligo per uno Stato membro di adeguare le proprie norme tributarie a quelle degli altri Stati membri, al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

20      Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, ai sensi dell’articolo 198, punto 7, del CIR 92, le riduzioni di valore da azioni o quote di società non sono, in linea di principio, deducibili dal reddito imponibile a titolo di spese professionali. L’articolo 74 dell’AR/CIR 92 esenta invece dall’imposta sulle società il recupero successivo di tali riduzioni di valore.

21      Da questo stesso fascicolo risulta parimenti che, nondimeno, in forza dell’articolo 184 ter, paragrafo 2, secondo comma, del CIR 92, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dopo il trasferimento della sede statutaria di una società in Belgio sono determinate sulla base del loro valore contabile alla data di detto trasferimento. In tale contesto, sono considerate plusvalenze latenti, escluse dal beneficio del vantaggio fiscale costituito dall’esenzione prevista all’articolo 74 dell’AR/CIR 92, gli incrementi di valore da azioni o quote di società registrati da una società che ha trasferito la sua sede statuaria in Belgio, anche quando la registrazione di siffatti incrementi corrisponde al recupero di riduzioni di valore registrate prima del trasferimento in parola e che non hanno dato luogo, nello Stato membro di origine, a una deduzione dal risultato imponibile a titolo di spese professionali.

22      Una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale istituisce, a svantaggio delle società costituite ai sensi della normativa di uno Stato membro e che esercitano la propria libertà di stabilimento, una differenza di trattamento idonea a dissuaderle dal trasferire la loro sede statutaria in un altro Stato membro al fine di esercitarvi la loro attività economica. Tale differenza di trattamento può essere ammessa solo se riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili o se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato a quest’ultimo (sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

23      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in discussione (sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

24      Alla luce delle misure adottate da uno Stato membro per preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, ipotesi che ricorre, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, nel caso della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, non si trovano, in linea di principio, in una situazione comparabile una società che ha registrato riduzioni di valore da azioni o quote di società in uno Stato membro e una società che ha trasferito la sua sede statutaria in tale Stato membro dopo aver registrato siffatte riduzioni di valore in un altro Stato membro.

25      Infatti, una società che opera un siffatto trasferimento rientra successivamente nella competenza fiscale di due Stati membri, ossia, da un lato, lo Stato membro di origine, per il periodo durante il quale le riduzioni di valore sono state registrate, e dall’altro, lo Stato ospitante, per il periodo nel corso del quale gli incrementi di valore corrispondenti al recupero di dette riduzioni di valore sono registrati

26      In assenza di competenza fiscale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui sono state registrate riduzioni di valore da azioni o quote di società, una società che ha trasferito la propria sede statutaria in detto Stato membro e che vi registra in seguito incrementi di valore da tali azioni o tali quote di società non si trova in una situazione comparabile con quella di una società che già rientrava nella competenza fiscale del summenzionato Stato membro per il periodo durante il quale sono state registrate tali riduzioni di valore.

27      Per lo stesso motivo, la situazione di una società che ha trasferito la propria sede statutaria in uno Stato membro prima di procedere al recupero di riduzioni di valore registrate prima di tale trasferimento non è comparabile neanche, contrariamente a quanto sostenuto dalla VP Capital, con quella di una società holding stabilita in detto Stato membro che si trova in una situazione fiscale di perdita, con quella di una società che ha registrato riduzioni di valore nel summenzionato Stato membro mentre era soggetta all’imposta sulle persone giuridiche, o con quella di una società dello stesso Stato membro che ha chiuso una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, in cui sono state registrate riduzioni di valore.

28      Nel caso di specie, occorre inoltre osservare che, secondo gli elementi di cui dispone la Corte, la ricorrente nel procedimento principale ha fatto valere in Lussemburgo, suo Stato membro di origine, le riduzioni di valore da essa registrate prima del trasferimento della sua sede statutaria, il che, a causa della sua situazione deficitaria, ha avuto l’effetto di aumentare le sue perdite riportabili. La circostanza che essa non abbia potuto dedurre concretamente dette perdite dal suo risultato imponibile risulta dalla scelta che essa ha fatto successivamente di esercitare la propria libertà di stabilimento procedendo a tale trasferimento.

29      Le considerazioni che precedono non possono essere rimesse in discussione dalla sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424). Infatti, la soluzione adottata nella sentenza succitata si inserisce nel quadro della giurisprudenza della Corte relativa alla presa in considerazione, nello Stato membro di residenza della società madre, delle perdite definitive subite da una società figlia o da una stabile organizzazione situata, nel corso dello stesso periodo d’imposta, in un altro Stato membro. Essa non è applicabile alla situazione di una società che ha trasferito la sua sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro e chiede la presa in considerazione, in quest’ultimo, di operazioni registrate nel primo Stato membro prima di tale trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, AURES Holding, C‑405/18, EU:C:2020:127, punti da 44 a 48).

30      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 49 TFUE non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest’ultimo, sono trattati come plusvalenze latenti, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest’ultimo, sono trattati come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.