Language of document : ECLI:EU:T:2016:228

Edizione provvisoria

Causa T‑56/06 RENV II

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Termine ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’articolo 88 CE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Presupposti e limiti – Cessazione del legittimo affidamento a partire dalla pubblicazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale anche in caso di circostanze eccezionali

(Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1; direttiva del Consiglio 92/81)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole – Violazione – Assenza di ostacoli quanto al recupero dell’aiuto – Limiti – Violazione dei diritti della difesa

(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7, § 6, e 13, § 2)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Obbligo di evitare le incoerenze che possono sorgere nell’attuazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione – Portata e conseguenze in materia di aiuti di Stato

(Art. 88 CE)

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vittoriosa a sopportare una parte delle proprie spese

(Art. 225 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 135)

1.      Uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione con cui gli sia stato intimato di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, tenuto conto del ruolo fondamentale dell’obbligo di notifica per consentire l’effettività del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, il quale ha natura imperativa, i beneficiari di un aiuto possono avere, in via di principio, un legittimo affidamento nella legittimità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 88 CE e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di assicurarsi che detto procedimento sia stato rispettato.

In tali circostanze, il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che deve essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, far nascere nei beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare a detto Stato membro di ordinare la restituzione di tale aiuto. Tuttavia, alla luce degli obblighi derivanti dai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, siffatta situazione equivoca creata da decisioni del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, di autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni dell’aliquota dell’accisa in forza della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, osta solo al recupero dell’aiuto concesso sul fondamento dell’esenzione controversa sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Per contro, a decorrere da detta pubblicazione, il beneficiario dell’aiuto deve essere al corrente del fatto che, se quest’ultimo costituisce un aiuto di Stato, deve essere autorizzato dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE. Ne consegue che la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale pone effettivamente fine al legittimo affidamento che il beneficiario dell’aiuto poteva avere in precedenza nella legittimità di una siffatta esenzione. Infatti, tale pubblicazione è in grado di eliminare ogni incertezza, dovuta alla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, quanto al fatto che le misure in questione, se costituiscono aiuti di Stato, devono avere l’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 88 CE.

Per quanto riguarda, infine, le circostanze eccezionali che potrebbero aver legittimamente fondato l’affidamento del beneficiario di un aiuto illegittimo nella regolarità di quest’ultimo, qualsiasi apparente inerzia della Commissione è priva di significato nel caso in cui un regime di aiuti non le fosse stato notificato. Siffatta soluzione si impone anche nel caso in cui a un regime di aiuti sia stata data esecuzione senza rispettare il preavviso di esecuzione richiesto nella sentenza dell’11 dicembre 1973, Lorenz, 120/73, e, di conseguenza, senza seguire integralmente il procedimento previsto dall’articolo 88 CE.

(v. punti 43, 45, 54‑56, 81, 84)

2.      Il solo fatto che il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, oltre a un termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla concessione dell’aiuto, alla cui scadenza il recupero dell’aiuto non può essere più ordinato, non preveda alcun termine, sia pure indicativo, per l’esame, da parte della Commissione, di un aiuto illegittimo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento che dispone che la Commissione non è vincolata dal termine fissato all’articolo 7, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non osta a che il giudice dell’Unione verifichi se tale istituzione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in modo eccessivamente tardivo.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, il termine di riferimento per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati è di 18 mesi. Detto termine, pur non essendo applicabile agli aiuti illegittimi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, fornisce un riferimento utile per valutare la durata ragionevole di un procedimento d’indagine formale riguardante una misura eseguita illegittimamente.

A tal riguardo, un termine di poco più di 49 mesi tra l’adozione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e l’adozione di una decisione che accerta l’esistenza di un aiuto di Stato e ne ordina il recupero, che è poco più del doppio di quello previsto dall’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati, risulta irragionevole. Un siffatto termine non è neppure giustificato riguardo a fascicoli che non presentano alcuna difficoltà manifesta e sui quali la Commissione ha potuto formarsi un’opinione ben prima dell’avvio del procedimento di indagine formale.

(v. punti 46, 62, 66‑68, 71, 77)

3.      In materia di aiuti di Stato, il principio della certezza del diritto impone che, qualora la Commissione abbia creato, in violazione del dovere di diligenza ad essa incombente, una situazione equivoca, a causa dell’introduzione di elementi di incertezza e della mancanza di chiarezza nella normativa applicabile, cumulata con un’inerzia prolungata da parte della stessa nonostante la sua conoscenza degli aiuti interessati, spetta ad essa chiarire detta situazione prima di poter pretendere di dare avvio a qualsiasi azione volta a intimare la restituzione degli aiuti già versati.

(v. punto 47)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 89, 90)