Ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 novembre 2023 –
Consiglio/Mazepin
(cause C‑585/23 P(R) e C‑585/23 P(R)-R)
«Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri – Misure che possono essere adottate dal giudice del procedimento sommario»
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Domanda di provvedimenti provvisori relativa alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Interesse diretto e attuale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)
(v. punti 4‑18)
Dispositivo
1) | | I punti da 1 a 4 e 6 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 R III), sono annullati. |
2) | | La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) | | Le spese sono riservate. |