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Ricorso proposto l’11 marzo 2021 – Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-156/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér e M. Tátrai, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione; 1

in subordine:

annullare le seguenti disposizioni del regolamento 2020/2092:

articolo 4, paragrafo 1;

articolo 4, paragrafo 2, lettera h);

articolo 5, paragrafo 2;

articolo 5, paragrafo 3, penultima frase;

articolo 5, paragrafo 3, ultima frase;

articolo 6, paragrafi 3 e 8

e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sull’inadeguatezza della base giuridica del regolamento e sull’assenza di una base giuridica adeguata

L’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, disposizione indicata come base giuridica del regolamento impugnato, consente al legislatore dell’Unione di adottare regole finanziarie relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione; tuttavia, il suddetto regolamento non contiene disposizioni di questo tipo. Di conseguenza, la base giuridica del regolamento non è adeguata e quest’ultimo è privo di una base giuridica adeguata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, con l’articolo 5, paragrafo 2, con l’articolo 13, paragrafo 2, del TUE e con l’articolo 269 TFUE

Il procedimento stabilito dal regolamento impugnato costituisce un’applicazione, relativa a una fattispecie specifica, del procedimento cui si riferisce l’articolo 7 TUE, il che non è consentito da tale disposizione. La creazione autonoma di un procedimento parallelo da parte del regolamento impugnato viola ed elude l’articolo 7 TUE. Allo stesso tempo, il procedimento stabilito dal regolamento è contrario alla ripartizione delle competenze definita nell’articolo 4, paragrafo 1, TUE, viola il principio di attribuzione sancito nell’articolo 5, paragrafo 2, TUE, nonché il principio dell’equilibrio istituzionale stabilito nell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, oltre a violare l’articolo 269 TFUE riguardo alla competenza attribuita alla Corte di giustizia.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell’Unione

I concetti fondamentali utilizzati dal regolamento impugnato, in parte, non sono definiti e, in parte, non possono nemmeno essere oggetto di una definizione uniforme, e, per questo motivo, non sono idonei a orientare le valutazioni e le misure che possono essere effettuate o adottate sulla base del regolamento o a consentire agli Stati membri di identificare con la certezza necessaria, a partire dal regolamento, ciò che ci si attende da loro in relazione ai loro ordinamenti giuridici e al funzionamento delle loro autorità. Parimenti, varie disposizioni specifiche del regolamento, tanto individualmente quanto congiuntamente, comportano un grado di incertezza giuridica, in relazione all’applicazione del regolamento, tale da rappresentare una violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell’Unione.

Quarto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato consente che vengano adottate misure anche in caso di rischio per il bilancio dell’Unione o per i suoi interessi finanziari. In assenza di un pregiudizio concreto o di un impatto tangibile, l’applicazione delle misure che possono essere adottate in virtù del regolamento può essere considerata sproporzionata. Allo stesso modo, detta disposizione viola il principio di certezza del diritto.

Quinto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento impugnato consente altresì, allorché sussistano altre situazioni o condotte di autorità degli Stati membri rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari, di ritenere che siano stati violati i principi dello Stato di diritto e di adottare misure, il che, in assenza di una definizione precisa delle situazioni e della condotta sanzionabili, viola il principio di certezza del diritto.

Sesto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nel caso in cui vengano adottate misure in relazione a uno Stato membro, vale a dire che esso venga privato di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione, ciò non esime il governo dello Stato membro in questione dal suo obbligo di continuare a finanziare gli utenti finali dei programmi secondo quanto preventivamente stabilito. Ciò, da un lato, è contrario alla base giuridica del regolamento, poiché impone un obbligo che ricade sui bilanci degli Stati membri e, dall’altro lato, viola le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di disavanzo nonché il principio di parità tra gli Stati membri.

Settimo motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 3, terza frase, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, terza fase, del regolamento impugnato, le misure da adottare devono tener conto della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, il che mette in discussione il rapporto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata e l’impatto tangibile sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari e, pertanto, risulta incompatibile con la base giuridica del regolamento e con l’articolo 7 TUE. Parimenti, il fatto che le misure non siano definite con la dovuta precisione viola il principio di certezza del diritto.

Ottavo motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, ultima fase, del regolamento impugnato, le misure da adottare riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto, il che non garantisce l’esistenza di un rapporto diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata in concreto e le misure da adottare e, pertanto, rappresenta una violazione tanto del principio di proporzionalità quanto, a causa di una determinazione inadeguata del nesso tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata in concreto e le misure da adottare, del principio di certezza del diritto.

Nono motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 6, paragrafi 3 e 8, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 8, del regolamento impugnato, nella valutazione effettuata, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili, comprese le decisioni, le conclusioni e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione, di altre organizzazioni internazionali competenti e altri enti riconosciuti e, nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre, tiene conto di tali informazioni e orientamenti, il che non definisce con la dovuta precisione le informazioni utilizzate. Il fatto che i riferimenti e le fonti impiegati dalla Commissione non siano definiti adeguatamente viola il principio di certezza del diritto.

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1 GU 2020, L 433I, pag. 1.