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Ricorso presentato il 17 settembre 2021 da Ana Carla Mendes de Almeida contro l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 luglio 2021 nella causa T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-576/21 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos, M. Marques de Carvalho e P. Almeida Sande, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Richieste

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione del Tribunale (Nona Sezione) contenuta nella sua ordinanza dell'8 luglio 2021 nella causa T-75/21 che dichiara irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dalla ricorrente a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 1 del Consiglio dell’Unione europea, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui essa nomina procuratore europeo della Procura europea il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra quale agente temporaneo di grado AD 13 per un periodo, non rinnovabile, di tre anni, a decorrere dal 29 luglio 2020.

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e non avendo motivo di ritenere che lo stato degli atti non lo consenta alla Corte di giustizia, statuire definitivamente sulla controversia, una volta che disponga di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine.

Deliberare sulle spese, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto della Corte di giustizia, condannando il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente, a norma dell'articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sia nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, sia in quello dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

Primo motivo: errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il computo del termine di impugnazione inizi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – basandosi sulla violazione del principio generale del diritto dell'Unione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 1 , nonché delle norme applicabili del regolamento (UE) 2017/1939 2 , che garantiscono la tutela dei diritti dei candidati, come risulta dall'economia del regolamento, e del principio di indipendenza della Procura europea, sancito dall’articolo 6 dello stesso.

La ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il computo dell’impugnazione inizi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella GUUE. La ricorrente non disponeva in tale data degli elementi che le consentissero di impugnare la decisione contestata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sulla base dei motivi addotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, che discendono dalla lettera del governo portoghese inviata al Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2019, in cui si contestava la classificazione effettuata dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 dei candidati presentati dal governo, e si indicava un candidato diverso di sua scelta e la sua accettazione da parte del Consiglio. Siffatta lettera, che costituiva il fondamento della decisione controversa e della cui esistenza la decisione del Tribunale non tiene conto, conteneva due errori sostanziali e mette in discussione l'architettura della procedura di nomina dei procuratori europei e la loro indipendenza. Orbene, il Consiglio non ha reso nota tale lettera alla ricorrente fino al 27 novembre 2020, precisamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa. La ricorrente contesta che il termine di ricorso possa aver avuto inizio prima di tale data, come ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, perché ciò costituisce una violazione del principio generale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di indipendenza della Procura europea, sancito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1939.

Secondo motivo: errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia comunicato i motivi individuali della decisione impugnata il 7 ottobre 2020 - in violazione del principio generale del diritto dell'Unione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che, in ogni caso, la ricorrente sia venuta a conoscenza della decisione impugnata con lettera del 7 ottobre 2020, nella quale il Consiglio l'avrebbe informata dei singoli motivi di tale decisione. Tuttavia, in siffatta lettera, il Consiglio non rende nota l'esistenza della lettera del governo portoghese inviata al Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2019, senza la quale non esisterebbe la motivazione alla base della presentazione del ricorso contro la decisione controversa.

Terzo motivo, in subordine: omessa applicazione o applicazione eccessivamente restrittiva della giurisprudenza relativa all'errore scusabile e omessa considerazione del motivo relativo all'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore

Conformemente alla giurisprudenza costante, la piena conoscenza del carattere definitivo di una decisione, nonché del termine di ricorso applicabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, non osta, di per sé, a che un individuo possa invocare un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso. Il Tribunale non ha tenuto conto nell'ordinanza impugnata del fatto che il Consiglio ha omesso di informare la ricorrente della lettera del governo portoghese fino al 27 novembre 2020. Tale situazione è idonea a configurare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un errore scusabile atto a giustificare la presentazione tardiva del ricorso. Il Tribunale non ha nemmeno considerato l'asserzione dell'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore quale argomento per derogare all'applicazione delle disposizioni dell'Unione in materia di termini procedurali.

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1 GU 2020, L 244, pag. 18.

1 GU 2000, C 364, p. 1

1 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).