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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 17 aprile 2024 – Granulines Invest Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-270/24, Granulines Invest)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Granulines Invest Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme agli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), e al diritto a un giudice imparziale riconosciuto come principio generale di diritto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità, di effettività e di certezza del diritto, una prassi dell’autorità tributaria che consiste nel negare al soggetto passivo il diritto al rimborso dell’IVA allegando che, nonostante la cessione dei beni sia effettivamente avvenuta e siano presenti una fattura e altri documenti contabili giustificativi, la fattura è fittizia in quanto le operazioni economiche ivi registrate non hanno effettivamente avuto luogo e, di conseguenza, le transazioni non sono state concluse tra le parti indicate in tale fattura, poiché

a)    è stato il soggetto passivo a trattare tutte le questioni con i produttori ed è stato solo dopo che questi si è ritirato dall’operazione che l’emittente della fattura, stabilito nel territorio nazionale, è stato coinvolto nella transazione per soddisfare i requisiti del credito,

b)    i macchinari sono stati consegnati direttamente dal produttore nello stabilimento del soggetto passivo;

c)    la data di esecuzione indicata sulla fattura è falsa;

d)    il prezzo indicato sulla fattura è stato gonfiato,

e)    il soggetto che ha emesso la fattura ha assolto solo parzialmente e tardivamente il proprio obbligo di versare [l’IVA].

Se l’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità tributaria nazionale possa negare il diritto al rimborso dell’IVA per il solo motivo che il soggetto passivo dispone di una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, di tale direttiva, anche qualora detta autorità disponga di tutti i documenti e le informazioni necessari per consentirle di verificare, sulla base degli stessi, se le condizioni sostanziali legalmente previste per l’esercizio di tale diritto siano soddisfatte.

a)    In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se l’intimazione al soggetto passivo di rettificare la fattura costituisca in tal caso un presupposto per il rimborso dell’IVA.

b)    In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, e tenuto conto anche dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, se sia proporzionata, in tale situazione, l’imposizione nei confronti del soggetto passivo di un’ammenda del 200 %, vale a dire l’importo dell’ammenda che può essere inflitta in caso di occultamento di redditi o di falsificazione e distruzione di documenti giustificativi, documenti contabili e registri.

3)    Se sia conforme alle summenzionate disposizioni della direttiva IVA, al diritto a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta, nonché ai principi di effettività, di proporzionalità e di neutralità fiscale, la prassi dell’autorità tributaria di negare al soggetto passivo il diritto al rimborso dell’IVA allegando che, nonostante l’operazione economica indicata nella fattura abbia effettivamente avuto luogo e sulla base del fatto che la fattura è fittizia — per i motivi elencati nella prima questione pregiudiziale e ritenuti oggettivi dall’autorità tributaria —, essa considera automaticamente, senza esaminare nessun’altra circostanza, che la condotta del soggetto passivo è contraria ai requisiti del legittimo esercizio del diritto e, sulla base di tale condotta e senza esaminare espressamente l’elemento relativo alla conoscenza, che il soggetto passivo si è consapevolmente sottratto al pagamento dell’imposta attraverso le transazioni fittizie indicate nella fattura.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.