Language of document : ECLI:EU:T:2021:195

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

14 aprile 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato svedese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Svezia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑379/20,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da E. Vahida, F.‑C. Laprévote, S. Rating, I.‑G. Metaxas‑Maranghidis e V. Blanc, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Tomat, D. Zukowska, L. Flynn e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier e P. Dodeller, in qualità di agenti,

da

Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer‑Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, O. Simonsson e J. Lundberg, in qualità di agenti,

e da

SAS AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata da F. Sjövall, avvocato,


intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2784 final della Commissione, del 24 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57061 (2020/N) – Svezia – Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID‑19,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik‑Bańczyk (relatrice) e G. Hesse, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’11 aprile 2020 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2020) 2366 final, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID‑19: regime di garanzie di prestiti a favore delle compagnie aeree, con la quale essa ha considerato che una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzia di prestiti a talune compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuti svedese»), notificata dal Regno di Svezia il 3 aprile 2020 conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, da un lato, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, era compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Tale regime è inteso a fornire alle compagnie aeree, che siano importanti per garantire la connettività della Svezia e alle quali le autorità svedesi abbiano rilasciato una licenza operativa, liquidità sufficienti, attraverso una garanzia pubblica, per mantenere le loro attività economiche durante e dopo la pandemia di COVID‑19.

2        Il 21 aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto (in prosieguo: la «misura in questione») sotto forma di garanzia su una linea di credito rinnovabile dell’importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK) a favore della SAS AB, in quanto quest’ultima aveva difficoltà ad ottenere prestiti da istituti di credito nel quadro del regime di aiuti svedese. Tale misura è volta a compensare parzialmente la SAS per il danno derivante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19.

3        Il 24 aprile 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 2784 final, relativa all’aiuto di Stato SA.57061 (2020/N) – Svezia – Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID‑19 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha considerato che la misura in questione, da un lato, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, era compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

 Procedimento e conclusioni delle parti

4        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2020, la Ryanair DAC, ricorrente, ha proposto il presente ricorso.

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato, conformemente agli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 15 luglio 2020, il Tribunale (Decima Sezione) ha accolto l’istanza di procedimento accelerato.

6        Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale ha deciso, in forza dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

7        La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2020.

8        In forza dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il 13 agosto 2020 la ricorrente ha presentato una domanda motivata di udienza di discussione.

9        Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 4, il 7 e il 21 settembre 2020, la SAS, il Regno di Svezia e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 9, il 15 e il 30 settembre 2020, la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura, che taluni dati contenuti nel ricorso e nella versione abbreviata dello stesso non fossero comunicati alla SAS, al Regno di Svezia e alla Repubblica francese.

10      Con ordinanza del 7 ottobre 2020, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese, del Regno di Svezia e della SAS e ha provvisoriamente limitato la comunicazione del ricorso e della versione abbreviata dello stesso alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente, in attesa delle loro eventuali osservazioni sulla domanda di trattamento riservato.

11      Con misure di organizzazione del procedimento notificate il 7 ottobre 2020, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS sono stati autorizzati, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a depositare una memoria di intervento.

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione e la SAS chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      La Repubblica francese e il Regno di Svezia chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

15      Occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea è legittimato a valutare, in funzione delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto di un ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52, e del 14 settembre 2016, Trajektna luka Split/Commissione, T‑57/15, non pubblicata, EU:T:2016:470, punto 84). Pertanto, tenuto conto, in particolare, delle considerazioni che hanno condotto alla concessione di un trattamento accelerato del presente procedimento e dell’importanza, tanto per la ricorrente quanto per la Commissione e il Regno di Svezia, di una risposta rapida nel merito, occorre anzitutto esaminare la fondatezza del ricorso, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità.

16      A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva cinque motivi, vertenti, il primo, sul fatto che la Commissione avrebbe violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subiti da una sola vittima; il secondo, sul fatto che la misura in questione non sarebbe fondata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sul fatto che la Commissione avrebbe considerato erroneamente che la misura in questione fosse proporzionata rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID‑19; il terzo, sul fatto che la Commissione avrebbe violato varie disposizioni relative alla liberalizzazione del trasporto aereo all’interno dell’Unione; il quarto, sul fatto che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti procedurali rifiutando di avviare il procedimento d’indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà e, il quinto, sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

 Sul primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi in forza dellarticolo107, paragrafo 2, letterab),TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subiti da una sola vittima

17      La ricorrente sostiene che gli eventi eccezionali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE colpiscono, in linea di principio, regioni o settori interi, o anche l’insieme di un’economia. Pertanto, tale disposizione sarebbe destinata a ovviare ai danni subiti da tutte le vittime di tali eventi, e non solo da alcune di esse.

18      La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

19      A tale proposito, occorre rammentare che, a termini dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

20      Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione, espressa dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo cui la pandemia di COVID‑19 doveva essere considerata un «evento eccezionale» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che la pandemia di COVID‑19 ha comportato l’interruzione della maggior parte del trasporto aereo di passeggeri in conseguenza, segnatamente, della chiusura delle frontiere di vari Stati membri dell’Unione e della raccomandazione delle autorità svedesi di evitare gli spostamenti non essenziali.

21      Ne consegue che la ricorrente rileva correttamente che la SAS non è l’unica impresa, né l’unica compagnia aerea, ad essere interessata dall’evento eccezionale di cui trattasi.

22      Tuttavia, come fatto valere correttamente dalla Commissione nel controricorso, non esiste alcun obbligo per gli Stati membri di concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

23      Più in particolare, da un lato, sebbene l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE imponga agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro progetti in materia di aiuti di Stato prima della loro esecuzione, esso non li obbliga invece a concedere un aiuto (ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C‑481/17, non pubblicata, EU:C:2018:352, punto 22).

24      Dall’altro lato, un aiuto può essere destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a prescindere dal fatto che non ponga rimedio alla totalità di tali danni.

25      Di conseguenza, non risulta né dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE né dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE che gli Stati membri siano tenuti a ovviare a tutti i danni arrecati da un evento eccezionale, cosicché essi non possono nemmeno essere tenuti a concedere aiuti a tutte le vittime di tali danni.

26      In siffatte circostanze, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto solo perché non tutte le vittime dei danni causati dalla pandemia di COVID‑19 hanno beneficiato della misura in questione.

27      Pertanto, il primo motivo della ricorrente deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la misura in questione non sarebbe fondata sullarticolo 107, paragrafo 2, letterab),TFUE e sul fatto che la Commissione avrebbe considerato erroneamente che la misura in questione fosse proporzionata rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID19

28      Il secondo motivo della ricorrente è suddiviso, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sul fatto che la misura in questione non sarebbe fondata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e, la seconda, sul fatto che la Commissione avrebbe considerato erroneamente che la misura in questione fosse proporzionata rispetto ai danni causati dalla pandemia di COVID‑19.

 Sulla prima parte del secondo motivo, relativa al fatto che la misura in questione non sarebbe fondata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

29      La ricorrente rileva che il regime di aiuti svedese prevede, al pari della misura in questione, una garanzia bancaria a favore della SAS che non può superare 1,5 miliardi di SEK e sostiene che tale misura è sussidiaria a detto regime. Orbene, poiché l’obiettivo di quest’ultimo è porre rimedio a un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, detta misura non avrebbe l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

30      La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

31      A tale proposito, nella decisione C(2020) 2366 final, dell’11 aprile 2020, che dichiara il regime di aiuti svedese compatibile con il mercato interno, fondata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e menzionata al punto 1 supra, la Commissione ha precisato che, sui 5 miliardi di SEK che potrebbero essere oggetto della garanzia pubblica, la SAS potrebbe beneficiare solo di 1,5 miliardi. Tale importo corrisponde, come correttamente rilevato dalla ricorrente, a quello della misura in questione.

32      Nella decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che il Regno di Svezia intendeva concedere aiuti individuali alle compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti svedese poiché, tenuto conto del calo della domanda, queste ultime non si troverebbero in una situazione finanziaria sufficientemente favorevole per negoziare prestiti con gli istituti di credito interessati. La misura in questione costituisce uno di tali aiuti individuali. La Commissione ha precisato che la SAS non potrebbe beneficiare sia di detto che regime che di detta misura. Quest’ultima è stata adottata sul fondamento dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

33      Dalla decisione impugnata e da quella menzionata al punto 31 supra risulta quindi che, come fatto valere correttamente dalla ricorrente, la misura in questione ha carattere sussidiario rispetto al regime di aiuti svedese, sebbene tale misura e tale regime non siano fondati sulle medesime disposizioni dell’articolo 107 TFUE.

34      Tuttavia, a termini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Orbene, il Trattato FUE non osta all’applicazione concomitante dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte le condizioni di ciascuna di queste due disposizioni. Ciò vale segnatamente quando i fatti e le circostanze che danno luogo a un grave turbamento dell’economia risultino da un evento eccezionale.

35      Ne consegue che non si può ritenere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto solo perché il regime di aiuti svedese e la misura in questione sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base, rispettivamente, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

36      Ciò considerato, occorre respingere la prima parte del secondo motivo della ricorrente.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che la Commissione avrebbe considerato erroneamente che la misura in questione fosse proporzionata rispetto ai danni causati dalla pandemia di COVID19

37      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in quanto ha autorizzato una possibile sovracompensazione del danno subito dalla SAS.

38      La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

39      A tal riguardo, si deve rilevare che, trattandosi di una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la disposizione di cui all’articolo 107, paragrafo, 2, lettera b), TFUE deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva. Di conseguenza, possono essere compensati, ai sensi della succitata disposizione, solo gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03, EU:C:2006:130, punto 79).

40      Ne consegue che gli aiuti che possono essere superiori alle perdite subite dai loro beneficiari non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione, C‑73/03, non pubblicata, EU:C:2004:711, punti 40 e 41).

41      Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la misura in questione era volta a compensare parzialmente la SAS per il danno derivante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19. Pur indicando che l’entità del danno subito dalla SAS non era ancora nota al momento dell’adozione di tale decisione, essa ha tuttavia precisato che si trattava della «perdita di valore aggiunto», consistente nella differenza tra le entrate del periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2020 e quelle del periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2021, cui sono stati sottratti, da un lato, i costi variabili evitati, che sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti tra marzo 2019 e febbraio 2020, e, dall’altro, il margine di profitto riferito alla perdita di reddito. L’importo del danno è stato provvisoriamente valutato tenendo conto di un calo del traffico aereo compreso tra il 50 e il 60% per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 rispetto al periodo da marzo 2019 a febbraio 2020 e corrisponderebbe a un importo compreso tra i 5 e i 15 miliardi di SEK.

42      In siffatte circostanze, la Commissione ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui l’importo dell’aiuto risultante dalla misura in questione corrispondesse all’importo garantito, vale a dire 1,5 miliardi di SEK, tale importo sarebbe comunque inferiore al danno subito dalla SAS. A questo proposito, essa ha precisato che lo stesso varrebbe se detto importo fosse sommato a quello di un aiuto, sostanzialmente identico alla misura in questione, che era stato precedentemente accordato alla SAS dal Regno di Danimarca, cosicché l’importo totale degli aiuti concessi alla SAS ammontava a 3 miliardi di SEK. Inoltre, la Commissione ha precisato che il Regno di Svezia si era impegnato ad effettuare entro il 30 giugno 2021 una valutazione ex post del danno effettivamente subito dalla SAS e a chiedere il rimborso dell’aiuto percepito nella misura in cui eccedesse tale danno, tenendo conto di tutti gli aiuti che potevano essere concessi alla SAS in ragione della pandemia di COVID‑19, anche da parte di autorità straniere.

43      In primo luogo, la ricorrente sostiene, anzitutto, che il metodo di calcolo per la valutazione del danno subito dalla SAS, esposto nella decisione impugnata, non è sufficientemente preciso e non consente di valutare correttamente il danno subito da detta impresa. Più precisamente, essa addebita alla Commissione di non avere spiegato i motivi della scelta del periodo di riferimento (da marzo 2019 a febbraio 2020), di non avere individuato i costi che devono essere considerati variabili o fissi e di non avere indicato ciò che consentiva di garantire che le perdite di entrate fossero direttamente legate alla pandemia di COVID‑19 e non a decisioni della SAS di ridurre il traffico che rispondevano ad altre ragioni finanziarie. Essa sostiene che, in siffatte circostanze, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore di valutazione.

44      La ricorrente afferma poi che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dei danni subiti dalle altre compagnie aeree in Svezia.

45      Per quanto riguarda, anzitutto, la valutazione del danno subito dalla SAS, dal punto 41 supra risulta che la Commissione ha individuato, nella decisione impugnata, gli elementi da prendere in considerazione per quantificare il danno, vale a dire la perdita di reddito, i costi variabili evitati e l’adeguamento del margine di profitto, nonché il periodo durante il quale tale danno avrebbe potuto concretizzarsi. Essa ha inoltre precisato che la perdita di reddito doveva essere determinata tenendo conto di tutte le entrate della SAS, e non solo di quelle derivanti dal trasporto aereo di passeggeri, e ha presentato un elenco non esaustivo dei costi sostenuti dalla SAS. Inoltre, come risulta dai punti da 35 a 38 della decisione impugnata, la Commissione ha preso atto dell’impegno assunto dalle autorità svedesi, da un lato, di procedere alla quantificazione ex post dettagliata e concreta del danno subito dalla SAS e dell’importo dell’aiuto di cui essa avrebbe in definitiva beneficiato e, dall’altro, di garantire che la SAS rimborsasse l’eventuale sovracompensazione di tale danno.

46      Di conseguenza, si deve ritenere che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, caratterizzate dall’evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, costituito dalla pandemia di COVID‑19, del suo carattere evolutivo nonché del carattere necessariamente previsionale della quantificazione del danno causato e dell’importo dell’aiuto concesso in definitiva, la Commissione ha presentato con sufficiente precisione, nella decisione impugnata, un metodo di calcolo per valutare il danno subito dalla SAS.

47      Inoltre, è giocoforza constatare che la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che il metodo di calcolo, quale definito nella decisione impugnata, consentirebbe di versare un aiuto di Stato superiore al danno effettivamente subito dalla SAS. A tal riguardo, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che la Commissione, nel documento intitolato «Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali [articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE] Check‑list per gli Stati membri», inviti gli Stati membri a fornire «un programma dettagliato che stabilisca un metodo per il calcolo dei danni» nel caso in cui un metodo siffatto esista già nel diritto nazionale dello Stato membro interessato non è atta a dimostrare che il metodo di calcolo definito nella decisione impugnata non sia sufficientemente preciso fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

48      Inoltre, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che la presa in considerazione degli ultimi dodici mesi precedenti all’introduzione delle restrizioni risultanti dalla pandemia di COVID‑19 al fine di valutare il danno subito dalla SAS potesse indurre la Commissione a sovrastimare tale danno. Inoltre, sebbene addebiti alla Commissione di non avere individuato con precisione i costi fissi e variabili nella decisione impugnata, e se pure è vero che tali costi costituiscono un dato importante ai fini del calcolo del danno subito dalla SAS, quale definito nella decisione impugnata, la ricorrente non spiega in quale misura tale imprecisione potrebbe condurre al versamento di un aiuto superiore al danno effettivamente subito dalla SAS.

49      Infine, pur dovendosi osservare che il metodo definito dalla Commissione non consente di evitare completamente che la valutazione di tale danno includa anche le conseguenze di decisioni assunte dalla SAS che non presentano un nesso diretto con la pandemia di COVID‑19, occorre rilevare che la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che, in mancanza di tale pandemia, le entrate della SAS sarebbero probabilmente diminuite nel periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2020.

50      In tali circostanze, alla luce dei suesposti elementi, si deve ritenere che la Commissione non sia incorsa in un errore di diritto né in un errore di valutazione relativamente alla valutazione del danno subito dalla SAS.

51      Per quanto riguarda, poi, il danno subito dalle altre compagnie aeree in Svezia, la ricorrente sostiene, sulla base della sua argomentazione svolta nell’ambito del primo motivo, che la Commissione doveva tenere conto di tutte le vittime dell’evento eccezionale in questione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tuttavia, si deve rammentare che, come indicato al punto 25 supra, gli Stati membri non sono tenuti a concedere aiuti a tutte le vittime dei danni arrecati da un siffatto evento eccezionale. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la concessione di un aiuto ad esclusivo beneficio della SAS non dipendeva dalla dimostrazione, da parte della Commissione, del fatto che il danno arrecato da tale evento riguardava soltanto detta impresa.

52      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non sarebbe possibile per la Commissione controllare la proporzionalità della misura in questione prima del mese di marzo del 2021. Essa fa valere che la SAS ha beneficiato dell’intero aiuto quasi immediatamente dopo l’adozione della decisione impugnata sebbene il danno da essa subito si sia concretizzato solo progressivamente fino al mese di marzo del 2021 e l’entità di tale danno sia rimasta ipotetica, tenuto conto in particolare dell’assenza di un metodo per calcolarlo.

53      A tale proposito, anzitutto, si deve rilevare che la misura in questione è una garanzia su una linea di credito rinnovabile. Ne consegue che l’importo massimo dell’aiuto, vale a dire l’importo garantito di 1,5 miliardi di SEK, sarà versato solo nell’ipotesi in cui la SAS si trovi nell’impossibilità di rimborsare integralmente le somme prestatele. Orbene, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione doveva sapere che la SAS si sarebbe necessariamente trovata in tale impossibilità.

54      Ne consegue che, come risulta peraltro dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10), l’importo dell’aiuto a favore della SAS corrispondeva, in realtà, alla differenza di tasso accordato a quest’ultima con o senza la misura in questione alla data di adozione della decisione impugnata.

55      La Commissione ha valutato il tasso d’interesse massimo, in assenza della misura in questione, al 10,26%, cifra che non è contestata dalla ricorrente. Di conseguenza, l’importo degli aiuti versati alla SAS non può superare 153,9 milioni di SEK nel primo anno, dai quali si dovrebbe inoltre sottrarre il prezzo di tale misura addebitato alla SAS, che, secondo la decisione impugnata, ammonta come minimo a 15 milioni di SEK all’anno, nonché il tasso di interesse negoziato dalla SAS, tenuto conto dell’adozione di detta misura.

56      Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la SAS può percepire l’intero importo dell’aiuto fin dall’adozione della decisione impugnata.

57      Inoltre, la Commissione ha considerato, in ogni caso, che il danno subito dalla SAS, stimato in almeno 5 miliardi di SEK, sarebbe superiore all’importo garantito dalla misura in questione, vale a dire 1,5 miliardi di SEK. Orbene, se pure la valutazione del danno dipende da previsioni relative al calo del traffico aereo, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a rimettere in discussione tale valutazione. Più in particolare, essa non contesta l’ipotesi, sulla quale si basa la Commissione, di un calo del traffico aereo compreso tra il 50 e il 60% per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 rispetto al periodo da marzo 2019 a febbraio 2020. Essa non contesta neppure che il danno subito dalla SAS a causa della pandemia di COVID‑19 ammonti ad almeno 5 miliardi di SEK.

58      In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente contestare la proporzionalità della misura in questione.

59      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha preso in considerazione gli aiuti concessi dal Regno di Norvegia e dal Regno di Danimarca, né quelli che avrebbero potuto essere concessi prima del marzo 2021.

60      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, da un lato, nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il danno subito dalla SAS, stimato in almeno 5 miliardi di SEK, sarebbe superiore agli importi garantiti cumulati che risultano dalla misura in questione e dalla misura precedentemente adottata dal Regno di Danimarca a favore della SAS, vale a dire 3 miliardi di SEK. Dall’altro, la Commissione ha fatto espressamente riferimento a tutti gli aiuti che avrebbero potuto essere concessi alla SAS per i danni causati dalla pandemia di COVID‑19 nel periodo precedente il primo trimestre del 2021. Così, il Regno di Svezia si è impegnato a chiedere il rimborso dell’aiuto risultante dalla misura in questione, per la parte in cui essa, cumulata con altre, comprese quelle concesse da autorità straniere, superasse il danno effettivamente subito dalla SAS.

61      Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la Commissione non ha preso in considerazione gli aiuti concessi dal Regno di Norvegia e dal Regno di Danimarca, né quelli che avrebbero potuto essere concessi prima del marzo 2021.

62      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del vantaggio concorrenziale risultante dal carattere discriminatorio della misura in questione.

63      A tale proposito, occorre rilevare che, ai fini della valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, il vantaggio procurato da tale aiuto al suo beneficiario non comprende l’eventuale profitto economico conseguito da quest’ultimo mediante lo sfruttamento di tale vantaggio. Un siffatto profitto può non essere identico al vantaggio che costituisce detto aiuto, o addirittura risultare inesistente, senza che tale circostanza possa giustificare una diversa valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 92).

64      Di conseguenza, si deve constatare che la Commissione ha correttamente tenuto conto del vantaggio conferito alla SAS, quale risulta dalla misura in questione, come si evince dai punti da 52 a 58 supra. Per contro, non si può addebitare alla Commissione di non avere accertato l’esistenza di un eventuale profitto economico derivante da detto vantaggio.

65      In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente addebitare alla Commissione di non avere tenuto conto di un eventuale vantaggio concorrenziale risultante dal carattere discriminatorio asserito dalla ricorrente stessa.

66      Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo della ricorrente e, pertanto, detto motivo nel suo complesso.

 Sul terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato varie disposizioni relative alla liberalizzazione del trasporto aereo nellUnione

67      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione nonché la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, in quanto la misura in questione offrirebbe condizioni più favorevoli riservate alle imprese stabilite in Svezia.

68      La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

69      Si deve rammentare che gli aiuti di Stato che violano le disposizioni o i principi generali del diritto dell’Unione non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno (sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44; v. altresì, in tal senso, sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51).

 Sulla violazione del principio di non discriminazione

70      Il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 66; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, punto 49).

71      Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 26).

72      Inoltre, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, punto 25), fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 55].

73      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata autorizza un trattamento discriminatorio che non sarebbe necessario per raggiungere l’obiettivo della misura in questione, vale a dire ovviare ai danni arrecati dalla pandemia di COVID‑19. Essa considera che l’obiettivo di preservare la connettività della Svezia nonché la connettività intrascandinava parimenti menzionata in detta decisione contravviene all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Inoltre, tale obiettivo e quello di preservare la struttura del mercato imporrebbero di tenere conto delle altre compagnie aeree, in quanto la SAS rappresenta meno della metà di tutto il traffico aereo di passeggeri nazionale e internazionale della Svezia. La ricorrente precisa inoltre che il regime di aiuti svedese garantisce la connettività della Svezia e che la misura in questione determina una discriminazione a favore della SAS rispetto alle altre compagnie aeree che possono beneficiare di detto regime. Infine, l’obiettivo di preservare la connettività intrascandinava costituirebbe una discriminazione basata sulla nazionalità.

74      A tale proposito, in primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la misura in questione non ha come obiettivo, oltre a quello di compensare parzialmente la SAS del danno derivante dalla pandemia di COVID‑19, di preservare la connettività della Svezia, l’«accessibilità intrascandinava» o l’economia svedese.

75      Infatti, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente rinvia, a tale proposito, al punto 26 della decisione impugnata. Orbene, tale punto è collocato nella sezione intitolata «Beneficiario», la quale si limita a descrivere il beneficiario della misura in questione, vale a dire la SAS. Dall’altro, risulta dalla sezione intitolata «Obiettivo della misura» di detta decisione, e più in particolare dal punto 9 della stessa, che la misura in questione è volta solo a compensare parzialmente la SAS del danno risultante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19.

76      Ne consegue che la ricorrente non può neppure fondatamente sostenere che la misura in questione ha come obiettivo il mantenimento della struttura del mercato. A tale proposito, si deve certamente rilevare che, nella prima pagina del documento intitolato «Panoramica delle norme relative agli aiuti di Stato e agli obblighi di servizio pubblico applicabili al settore aereo durante l’emergenza del COVID‑19», la Commissione spiega che, «[n]ell’interesse dell’economia e dei consumatori dell’Unione, gli Stati membri devono elaborare le loro misure su una base non discriminatoria e in modo da preservare le strutture di mercato di prima della crisi, e creare le condizioni per una rapida ripresa economica». Tuttavia, se pure, sotto il profilo della concorrenza, può essere preferibile aiutare tutti gli operatori economici al fine di prevenire una riduzione del loro numero, occorre rammentare, come rilevato al punto 25 supra, che gli Stati membri non sono tenuti ad ovviare a tutti i danni arrecati da un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e, di conseguenza, a concedere aiuti a tutte le vittime di tali danni.

77      In secondo luogo, occorre rilevare che un aiuto individuale, come quello di cui trattasi, va a beneficio, per definizione, di un’unica impresa, ad esclusione di tutte le altre imprese, comprese quelle che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario di tale aiuto. Così, per sua natura, un aiuto individuale siffatto istituisce una differenza di trattamento, o addirittura una discriminazione, la quale è tuttavia insita nel carattere individuale di detta misura. Orbene, sostenere, come fa la ricorrente, che l’aiuto individuale in questione è contrario al principio di non discriminazione equivale, in sostanza, a mettere sistematicamente in discussione la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto individuale per il solo fatto che esso riveste un carattere intrinsecamente esclusivo e quindi discriminatorio, quando invece il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di concedere aiuti individuali, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 107 TFUE.

78      A tale proposito, si è inoltre rilevato al punto 25 supra che, per quanto riguarda in particolare l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, gli Stati membri non sono tenuti ad ovviare a tutti i danni arrecati da un evento eccezionale e, di conseguenza, a concedere aiuti a tutte le vittime di tali danni.

79      In terzo luogo, occorre rilevare che, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 71 supra, la ricorrente fa valere, correttamente, che tutte le compagnie aeree operanti in Svezia sono state colpite dalle restrizioni relative alla pandemia di COVID‑19 e che, di conseguenza, esse hanno tutte subito, al pari della SAS, un danno derivante dalla cancellazione o della riprogrammazione dei loro voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19.

80      Tuttavia, supponendo che, come afferma la ricorrente, la differenza di trattamento istituita dalla misura in questione, in quanto essa va ad esclusivo beneficio della SAS, possa essere assimilata a una discriminazione, occorre verificare se detta misura sia giustificata da un obiettivo legittimo e se sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguire tale obiettivo (v. punti 70 e 72 supra). Analogamente, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento all’articolo 18, primo comma, TFUE, occorre sottolineare che, secondo tale disposizione, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati «senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste». Pertanto, occorre verificare se tale differenza di trattamento sia consentita alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che costituisce la base giuridica della decisione impugnata. Detto esame implica, da un lato, che l’obiettivo della misura in questione soddisfi i requisiti di quest’ultima disposizione e, dall’altro, che le modalità di concessione di detta misura, vale a dire, nel caso di specie, il fatto che essa vada ad esclusivo beneficio della SAS, consentano di raggiungere tale obiettivo e non vadano oltre quanto necessario per conseguirlo.

81      Per quanto riguarda l’obiettivo della misura in questione, la ricorrente non contesta che la compensazione di un danno derivante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei voli di una compagnia aerea a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19 consenta di ovviare ai danni arrecati da tale pandemia. Come si è rilevato al punto 20 supra, la ricorrente non contesta neppure che la pandemia di COVID‑19 costituisca un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

82      Per quanto riguarda le modalità di concessione della misura in questione, la Commissione ha rilevato, nella decisione impugnata, che la SAS, le cui operazioni erano concentrate in Danimarca, Svezia e Norvegia, rappresentava il 67% del traffico aereo intrascandinavo e quasi la metà del traffico interno della Svezia (49,2%). Orbene, la stessa ricorrente riconosce che «[l]a quota di mercato è un indicatore accettabile dei danni subiti dalle compagnie aeree».

83      La ricorrente sostiene tuttavia che una tale circostanza non consente di giustificare la differenza di trattamento risultante dalla misura in questione. Essa considera, infatti, che siffatta differenza di trattamento non è proporzionata in quanto detta misura accorda alla SAS l’intero aiuto destinato ad ovviare al danno arrecato dalla pandemia di COVID‑19, mentre la SAS subirebbe solo il 35% di tale danno.

84      A questo proposito, dalla decisione impugnata risulta che la SAS, a motivo di quote di mercato più elevate, è stata maggiormente colpita dalle restrizioni relative alla pandemia di COVID‑19 rispetto alle altre compagnie aeree presenti in Svezia. Ciò è peraltro confermato dai dati contenuti nell’allegato A.3.2 del ricorso, da cui risulta che la SAS deteneva la quota di mercato più elevata in Svezia, pari al 35%, e che tale quota di mercato era significativamente superiore a quelle del suo concorrente più prossimo e della ricorrente, che detenevano solo quote di mercato pari rispettivamente al 19% e al 5%.

85      Inoltre, dai dati menzionati al punto 82 supra emerge più in particolare che la SAS è, in proporzione, significativamente più colpita da tali restrizioni rispetto alla ricorrente, la quale, come risulta dall’allegato A.3.2 del ricorso, svolgeva solo una minima parte della sua attività verso la Svezia e da detto Stato, a differenza della SAS, per la quale tale parte è molto più importante.

86      Di conseguenza, si deve constatare che la differenza di trattamento a favore della SAS è adeguata al fine di ovviare ai danni derivanti dalle menzionate restrizioni e non va oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, conformemente ai motivi già esposti ai punti da 52 a 61 supra.

87      Inoltre, la ricorrente non dimostra che, dato l’esiguo importo della misura in questione, ricordato al punto 55 supra, tenuto conto della valutazione del danno subito dalla SAS, ricordata al punto 41 supra, la ripartizione di tale importo tra tutte le compagnie aeree presenti in Svezia non avrebbe privato detta misura di effetto utile.

88      Infine, sebbene dalla decisione impugnata risulti effettivamente che la misura in questione è stata accordata alla SAS per il fatto, in particolare, che essa era anche ammissibile al regime di aiuti svedese e, di conseguenza, era titolare di una licenza rilasciata dal Regno di Svezia, occorre rilevare che l’obiettivo di tale misura è solo ovviare al danno subito dalla SAS, e non a quello subito da tutte le compagnie aeree ammissibili a detto regime. Poiché la SAS è stata maggiormente colpita dalle restrizioni relative alla pandemia di COVID‑19 rispetto all’insieme delle compagnie presenti in Svezia, comprese quelle titolari di una licenza rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Svezia, si deve ritenere che i criteri di ammissibilità del regime di aiuti svedese non siano tali da rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

89      Ne consegue che era giustificato accordare il beneficio della misura in questione solo alla SAS e che detta misura non viola il principio di non discriminazione.

 Sulla violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi

90      Occorre ricordare che, da un lato, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Finanzamt Linz, C‑66/14, EU:C:2015:661, punto 26 e giurisprudenza citata).

91      Dall’altro lato, la libera prestazione di servizi osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro, indipendentemente dall’esistenza di una discriminazione in base alla nazionalità o alla residenza (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, punto 25). Tuttavia, si deve constatare che, in forza dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, la libera prestazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, vale a dire il titolo VI del Trattato FUE. In materia di trasporti, quindi, la libera prestazione dei servizi è soggetta a un regime giuridico particolare nel diritto primario (sentenza del 18 marzo 2014, International Jet Management, C‑628/11, EU:C:2014:171, punto 36). Di conseguenza, l’articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi, non si applica tal quale al settore della navigazione aerea (sentenza del 25 gennaio 2011, Neukirchinger, C‑382/08, EU:C:2011:27, punto 22).

92      Le misure di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo possono quindi essere adottate soltanto sulla base dell’articolo 100, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 18 marzo 2014, International Jet Management, C‑628/11, EU:C:2014:171, punto 38). Orbene, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3), sulla base di tale disposizione, che mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, punti 23 e 24).

93      Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente sostiene, in sostanza, che la misura in questione costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi in ragione del suo carattere discriminatorio.

94      Orbene, se pure è vero che la misura in questione riguarda un aiuto individuale che va ad esclusivo beneficio della SAS, la ricorrente non dimostra in che modo tale esclusività sia tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Svezia o dall’effettuare prestazioni di servizi da e verso tale paese. In particolare, la ricorrente non indica gli elementi di fatto o di diritto in conseguenza dei quali detta misura produrrebbe effetti restrittivi che andrebbero al di là di quelli che fanno scattare il divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che, come statuito ai punti da 70 a 89 supra, sono nondimeno necessari e proporzionati per ovviare ai danni arrecati alla SAS dall’evento eccezionale costituito dalla pandemia di COVID‑19, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

95      Di conseguenza, la misura in questione non può costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente addebitare alla Commissione di non avere esaminato la compatibilità di detta misura con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

96      In tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo della ricorrente.

 Sul quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente rifiutando di avviare il procedimento dindagine formale nonostante lesistenza di gravi difficoltà

97      La ricorrente sostiene che l’esame condotto dalla Commissione era insufficiente, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità della misura in questione nonché la sua compatibilità con il principio di non discriminazione e con i principi relativi alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento. Orbene, l’insufficienza di tale esame dimostrerebbe l’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale e a consentire alla ricorrente di presentare le sue osservazioni e, pertanto, di influire su detto esame.

98      La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

99      Occorre rilevare, come fatto valere, in sostanza, dalla Commissione, che il quarto motivo della ricorrente ha, in realtà, carattere sussidiario, per il caso in cui il Tribunale non abbia esaminato la fondatezza della valutazione dell’aiuto in quanto tale. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che un motivo del genere mira a consentire a una parte interessata di essere legittimata, in tale qualità, a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il che le verrebbe altrimenti rifiutato (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 48, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 44). Orbene, il Tribunale ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, relativi alla fondatezza della valutazione dell’aiuto in quanto tale, sicché detto motivo risulta privo della sua finalità dichiarata.

100    Del resto, è necessario constatare che tale motivo è privo di contenuto autonomo. Nell’ambito di un simile motivo di ricorso, infatti, la parte ricorrente può invocare, ai fini della salvaguardia dei diritti procedurali di cui beneficia nell’ambito del procedimento d’indagine formale, unicamente motivi di ricorso idonei a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, nella fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto far sorgere dubbi quanto alla compatibilità di quest’ultima con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81; del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 35, e del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59), come il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione durante il procedimento di indagine preliminare o l’esistenza di denunce provenienti da terzi. Orbene, si deve rilevare che il quarto motivo riprende in modo condensato gli argomenti avanzati nell’ambito dei motivi di ricorso dal primo al terzo, senza evidenziare elementi specifici relativi ad eventuali serie difficoltà.

101    Per queste ragioni, occorre constatare che, poiché il Tribunale ha esaminato nel merito i suddetti motivi, non è necessario esaminare la fondatezza di tale motivo.

 Sul quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato larticolo 296, secondo comma,TFUE

102    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto non ha valutato il vantaggio concorrenziale accordato alla SAS, non ha spiegato il modo in cui aveva determinato l’importo della misura in questione, non ha valutato i danni causati dalla pandemia di COVID‑19, non ha verificato se la menzionata misura fosse conforme al principio di non discriminazione nonché ai principi relativi alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, non ha tenuto conto del fatto che tale misura era sussidiaria al regime di aiuti svedese e non ha verificato se detta misura fosse compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il ragionamento della Commissione sarebbe quindi inesistente, tautologico o contraddittorio.

103    In udienza, la ricorrente ha aggiunto, in sostanza, che l’evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, di cui trattasi nel caso di specie non era chiaramente identificato nella decisione impugnata. Essa sostiene che il punto 9 della decisione impugnata faceva riferimento alle restrizioni di viaggio, che sarebbero state revocate a metà giugno 2020, mentre il punto 29 di tale decisione faceva riferimento alla pandemia di COVID‑19, in generale, e contemplava danni che si sarebbero materializzati fino a marzo 2021. Precisa, infine, che la Commissione, oltre a non rispettare l’obbligo di motivazione ad essa incombente, avrebbe violato una formalità sostanziale.

104    La Commissione, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS contestano l’argomentazione della ricorrente.

105    A tal riguardo, occorre rammentare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37), dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Pertanto, la necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che detto atto riguardi direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione volta a stabilire se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66, e del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79).

106    Nel caso di specie, per quanto riguarda la natura dell’atto in questione, la decisione impugnata è stata adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il cui scopo è solamente consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui si tratti, senza che sia avviato il procedimento d’indagine formale previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo, il quale, dal canto suo, è diretto a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata sull’insieme dei dati relativi a tale aiuto.

107    Orbene, una decisione del genere, adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno (sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 65).

108    A tal riguardo, in primo luogo, per quanto concerne il valore del vantaggio concorrenziale e l’importo dell’aiuto, occorre rilevare che la Commissione ha spiegato, nella decisione impugnata, che il Regno di Svezia non poteva determinare l’importo della misura in questione, in quanto la SAS non aveva ancora negoziato una linea di credito rinnovabile beneficiando di tale misura alla data di adozione di detta decisione. Essa ha tuttavia stimato il tasso che le sarebbe stato imposto in assenza della misura, come indicato al punto 55 supra. Ha inoltre valutato la compatibilità di detta misura con il mercato interno tenendo conto del valore nominale della stessa.

109    Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento al vantaggio concorrenziale derivante dal carattere discriminatorio della misura in questione, è sufficiente constatare, come risulta dal punto 64 supra, che la Commissione non doveva prendere in considerazione tale vantaggio al fine di valutare la compatibilità di detta misura con il mercato interno e, pertanto, non doveva neppure menzionarlo nella decisione impugnata.

110    Infine, la Commissione, da un lato, ha valutato il danno subito dalla SAS come compreso tra 5 e 15 miliardi di SEK e, dall’altro, ha indicato gli elementi, ricordati al punto 45 supra, che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo di tale danno da parte del Regno di Svezia.

111    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di non discriminazione e i principi relativi alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, occorre certamente rammentare che, qualora i beneficiari dell’atto, da un lato, ed altri operatori esclusi, dall’altro, si trovino in una situazione analoga, l’istituzione dell’Unione da cui l’atto promana è tenuta ad esporre, nell’ambito di una specifica motivazione, le ragioni per cui la disparità di trattamento così instaurata è obiettivamente giustificata (sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 82). Tuttavia, nel caso di specie, si deve constatare che la decisione impugnata contiene gli elementi, ricordati al punto 82 supra, che consentono di comprendere la ragione per la quale la Commissione ha ritenuto giustificato che la SAS fosse l’unica a poter beneficiare della misura in questione.

112    In terzo luogo, per quanto riguarda la compatibilità della misura in questione con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, è sufficiente constatare che tale misura è stata dichiarata compatibile con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Orbene, la motivazione della decisione impugnata risulterebbe carente unicamente nel caso in cui la Commissione avesse l’obbligo di applicare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 45), il che, come rilevato al punto 34 supra, non è avvenuto nel caso di specie.

113    In quarto luogo, per quanto attiene all’evento eccezionale di cui trattasi nel caso di specie, occorre rilevare, come indicato al punto 20 supra e come risulta dai punti da 53 a 58 della decisione impugnata, che la Commissione ha ritenuto che la pandemia di COVID‑19 costituisse un evento siffatto.

114    Inoltre, se pure è vero che il punto 3 della decisione impugnata indica che la raccomandazione delle autorità svedesi di evitare gli spostamenti non essenziali sarebbe stata applicata «almeno fino al 15 giugno 2020», occorre rilevare che l’obiettivo della misura in questione, menzionato al punto 9 di tale decisione, è compensare parzialmente la SAS per il danno derivante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli in seguito all’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19, senza che tali restrizioni siano individuate con precisione. Di conseguenza, dalla decisione impugnata non risulta che il danno subito dalla SAS non potesse derivare anche da restrizioni che avrebbero continuato ad essere applicate, o che sarebbero state adottate, dopo la revoca della raccomandazione delle autorità svedesi, in relazione alla quale risulta peraltro dai termini espliciti del punto 3 di tale decisione che essa avrebbe potuto essere ancora applicata dopo il 15 giugno 2020. Di conseguenza, si deve rilevare che non era contraddittorio considerare sia che il danno subito dalla SAS derivava da restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19, sia che tale danno poteva concretizzarsi dopo il 15 giugno 2020 e fino al 2021.

115    Ne consegue che la decisione impugnata è sufficientemente motivata e che occorre, pertanto, respingere il quinto motivo della ricorrente.

116    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere integralmente respinto, senza che sia necessario pronunciarsi in ordine alla sua ricevibilità.

 Sulle spese

117    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato.

118    La Repubblica francese e il Regno di Svezia si faranno carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

119    La SAS si farà carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato.

3)      La Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS AB si faranno carico delle proprie spese.

Van der Woude

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

 

      Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.