Language of document : ECLI:EU:T:2015:769

Causa T‑547/13

Rosian Express SRL

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una scatola da gioco – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2015

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

2.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 2ª frase)

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Forma di una scatola da gioco

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

6.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 15)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 25)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38‑40)

4.      È privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il segno costituito da una scatola rettangolare in legno dotata di un sistema di scorrimento dei cavalletti di supporto dei pezzi e di un sistema di chiusura di questi cavalletti alle due estremità della scatola. Il marchio richiesto è quindi dotato di un sistema di scorrimento che consente di incorporare i quattro cavalletti di gioco nella stessa struttura, e i pezzi di gioco nonché i supporti dei cavalletti sono inclusi tra i quattro cavalletti che formano le pareti di sostegno dell’insieme, dove sono avvitate due placchette che fungono da sistema di chiusura senza che sia necessaria un’altra confezione. Ciascuna parete laterale presenta all’interno due scanalature ottenute mediante fresatura, che consentono lo scorrimento delle due paia di cavalletti. Le placchette di chiusura hanno forma rettangolare con le estremità arrotondate e i bordi smussati, e sono fissate alla struttura con una vite.

Tenuto conto di tale descrizione, il marchio richiesto non differisce in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore di cui trattasi. È usuale che i giochi di società e i giocattoli (per esempio, le versioni giocattolo del gioco del rummy per i bambini) siano confezionati e venduti in confezioni in differenti tipi di materiale, comprese le scatole in legno.

Infatti, è noto che i prodotti in esame siano spesso presentati in una scatola rettangolare di legno. Del pari, il modo di aprire e montare la scatola la cui forma costituisce il marchio di cui trattasi, ossia mediante un sistema di scorrimento di cavalletti che consentono di posizionare il gioco o di montarlo, non differisce in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore. In effetti, è nota l’esistenza di sistemi di scorrimento analoghi per disporre e montare i prodotti in esame. Considerate nel loro insieme, le differenti caratteristiche del marchio richiesto, quali descritte nel precedente punto 44, non consentono nemmeno di ritenere che il marchio richiesto differisca in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore in questione. Di conseguenza, il marchio richiesto non ha alcun carattere distintivo che consenta al pubblico di riferimento di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa, e quindi, di distinguerli da quelli di altre imprese.

(v. punti 44‑46)

5.      In forza dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto ad esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Ne consegue che l’Ufficio può essere portato a fondare le sue decisioni su fatti non dedotti dal richiedente.

Sebbene, in linea di principio, spetti all’Ufficio accertare, nelle proprie decisioni, l’esattezza di tali fatti, ciò non avviene quando esso adduce fatti notori. Nulla, pertanto, vieta all’Ufficio di prendere in considerazione fatti notori nella sua valutazione. Di conseguenza, l’Ufficio può legittimamente constatare la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto basandosi su fatti notori risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquistata nella commercializzazione di prodotti di consumo generale, senza che sia necessario fornire esempi specifici

(v. punti 47, 48)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 52)