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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, nel procedimento C-280/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet 1.

["Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. c) - Esenzioni - Esenzione delle cessioni di beni esclusi dal diritto a deduzione - Rivendita di veicoli acquistati d'occasione da una società di leasing - Art. 26 bis - Regime particolare delle vendite di beni d'occasione"]

    (Lingua processuale: il danese)

Nel procedimento C-280/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 25 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2004, nel procedimento Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet, in presenza di: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Le disposizioni dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE, vanno interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto le operazioni con cui un soggetto passivo, dopo averli destinati alla sua azienda, rivende beni il cui acquisto non è stato escluso dal diritto a deduzione conformemente all'art. 17, n. 6, della direttiva 77/388 modificata, anche quando il detto acquisto, concluso con soggetti passivi che non hanno potuto dichiarare l'imposta sul valore aggiunto, non aveva di conseguenza conferito il diritto a deduzione.

2)    L'art. 26 bis, parte A, lett. e), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 94/5, va interpretato nel senso che un'impresa che, nell'esercizio normale della sua attività, rivende veicoli che aveva acquistato d'occasione per destinarli alla sua attività di leasing e per la quale la rivendita, al momento dell'operazione di acquisto del bene d'occasione, non è l'obiettivo principale, bensì solamente l'obiettivo secondario, accessorio a quello della locazione, può essere considerata un "soggetto passivo-rivenditore" ai sensi di tale disposizione.

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1 - GU C 228 dell'11.9.2004.