C_2021422IT.01001901.xml
18.10.2021
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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C 422/19
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Ricorso proposto il 3 agosto 2021 — OE (*1) / Commissione
(Causa T-486/21)
(2021/C 422/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OE (*1) (rappresentante: G. Hervet, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale,
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dichiarare l’illegittimità dell’articolo 71 dello statuto, su cui si basa la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;
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in subordine,
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dichiarare la nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;
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di conseguenza,
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condannare la Commissione europea a pagare alla OE (*1) la somma di EUR 51,89 a titolo di rimborso di spese professionali;
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disporre che la Commissione europea conceda alla OE (*1) un volume di traffico internet per uso professionale con qualsiasi mezzo in ogni situazione di telelavoro che dovesse presentarsi;
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condannare la Commissione europea a pagare alla OE (*1) la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento dei diversi danni subiti;
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condannare la Commissione europea alle spese.
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
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Primo motivo, vertente, in via principale, sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 71 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e, in subordine, sulla nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 5 maggio 2021 per non conformità di tale decisione alla giurisprudenza relativa all’articolo 71 dello statuto. A sostegno di tale motivo la ricorrente invoca inoltre l’inosservanza dei doveri di sollecitudine e di buona amministrazione, nonché il carattere discriminatorio della decisione dell’APN.
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2.
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Secondo motivo, a sostegno della domanda diretta a ottenere un volume di traffico internet per uso professionale, vertente sulla violazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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3.
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Terzo motivo, a sostegno della domanda di risarcimento dei danni subiti, vertente sull’illegittimità del comportamento della Commissione europea idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
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