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18.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 422/19


Ricorso proposto il 3 agosto 2021 —  OE (*1) / Commissione

(Causa T-486/21)

(2021/C 422/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OE (*1) (rappresentante: G. Hervet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale,

dichiarare l’illegittimità dell’articolo 71 dello statuto, su cui si basa la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;

in subordine,

dichiarare la nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina in data 5 maggio 2021;

di conseguenza,

condannare la Commissione europea a pagare alla  OE (*1) la somma di EUR 51,89 a titolo di rimborso di spese professionali;

disporre che la Commissione europea conceda alla  OE (*1) un volume di traffico internet per uso professionale con qualsiasi mezzo in ogni situazione di telelavoro che dovesse presentarsi;

condannare la Commissione europea a pagare alla  OE (*1) la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento dei diversi danni subiti;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente, in via principale, sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 71 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e, in subordine, sulla nullità della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 5 maggio 2021 per non conformità di tale decisione alla giurisprudenza relativa all’articolo 71 dello statuto. A sostegno di tale motivo la ricorrente invoca inoltre l’inosservanza dei doveri di sollecitudine e di buona amministrazione, nonché il carattere discriminatorio della decisione dell’APN.

2.

Secondo motivo, a sostegno della domanda diretta a ottenere un volume di traffico internet per uso professionale, vertente sulla violazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, a sostegno della domanda di risarcimento dei danni subiti, vertente sull’illegittimità del comportamento della Commissione europea idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.


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