Language of document : ECLI:EU:T:2016:500





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
PT Pelita Agung Agrindustri / Consiglio

(causa T‑121/14)

«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei registri contabili – Deroga – Costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta che non sono stati ragionevolmente riportati in tali registri – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 1972/2002, considerando 4, e n. 1225/2009, artt. 2, § 3, comma 2, e 5, commi 1 e 2) (v. punti 45-49, 53-77)

2.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizione di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi – Annullamento che implica una modifica della sostanza del regolamento (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1194/2013, art. 1) (v. punti 80-82)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nei limiti in cui infligge un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la PT Pelita Agung Agrindustri.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Pelita Agung Agrindustri.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.