Language of document : ECLI:EU:T:2016:502





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
LDC Argentina / Consiglio

(causa T‑118/14)

«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei registri contabili – Deroga – Costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’indagine che non sono stati ragionevolmente riportati in tali registri – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 1972/2002, considerando 4, e n. 1225/2009, artt. 2, § 3, comma 2, e 5, commi 1 e 2) (v. punti 32-36, 40-63)

2.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizione di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi – Annullamento che implica una modifica della sostanza del regolamento (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1194/2013, art. 1) (v. punti 66-68)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla LDC Argentina SA.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla LDC Argentina.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.