Language of document : ECLI:EU:T:2008:343

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

11 settembre 2008 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-223/04,

Repubblica italiana, rappresentata dalla prof.ssa I. Bruni, capo dell’unità del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese relative all’utilizzazione dei Fondi strutturali (GU L 160, p. 48).


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2008, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che essa rinunciava agli atti nella causa. Essa non ha concluso sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2008, la parte convenuta ha comunicato al Tribunale di avere preso atto della rinuncia agli atti e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-223/04 è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le spese.

Lussemburgo, 11 settembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


** Lingua processuale: l’italiano.