Language of document : ECLI:EU:T:2008:493





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 novembre 2008 – Italia / Commissione

(causa T‑224/04)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla produzione di olio d’oliva»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura (v. punti 38‑39)

2.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 41)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1, e n. 1258/1999, art. 8, n. 1; regolamento della Commissione n. 504/97, art. 15, n. 1) (v. punti 51‑55)

4.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (v. punti 56‑58, 65, 98)

5.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punto 93)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 luglio 2003, 2003/536/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 184, pag. 42), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana per gli esercizi finanziari compresi tra il 1999 e il 2002.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.