Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

30 settembre 2015

Causa F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

contro

Corte dei conti dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Diniego di promozione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Schönberger chiedeva, in sostanza, l’annullamento della decisione della Corte dei conti dell’Unione europea di non promuoverlo al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Nelle cause F‑14/12 e F‑14/12 RENV, il sig. Schönberger sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea. Nella causa T‑26/14 P, la Corte dei conti dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal sig. Schönberger.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di diniego di promozione – Motivo fondato sull’irregolarità dell’esercizio di promozione – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, artt. 6, § 2, e 91, allegato I, sezione B)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Limiti

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione di un’istituzione di non promuovere un funzionario, spetta a quest’ultimo dimostrare che, tenuto conto della sua situazione personale, l’annullamento da lui perseguito potrebbe schiudergli la prospettiva di essere promosso.

Ogni esercizio di promozione è necessariamente indipendente dagli esercizi di promozione che lo precedono o che lo seguono, poiché i funzionari per i quali debbono essere raffrontati i meriti e definiti i criteri per procedere a tale raffronto sono propri di ciascun esercizio di promozione.

(v. punti 46, 54 e 55)

2.      Il principio di parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che siffatti trattamenti, diversi o uguali a seconda dei casi, non siano obiettivamente giustificati. Pertanto, eventuali differenze tra i provvedimenti adottati dalle istituzioni nei confronti di loro funzionari non possono essere fatte valere a sostegno di un motivo fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento da funzionari di un’altra istituzione.

(v. punti 60 e 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 14 febbraio 2007, Simões Dos Santos/UAMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, punto 162, e giurisprudenza citata.

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 29 aprile 2009, Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento, F‑115/07, EU:F:2009:41, punto 26, e giurisprudenza citata.