Language of document : ECLI:EU:F:2009:58

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 giugno 2009

Causa F‑72/08

Michalis Ketselidis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Risposta interlocutoria – Errore scusabile – Insussistenza – Decisione implicita di rigetto – Reclamo tardivo – Irricevibilità – Sentenza di un giudice comunitario – Fatto nuovo sostanziale – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Ketselidis chiede l’annullamento della decisione implicita dell’autorità che ha il potere di nomina recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere un ricalcolo delle sue annualità di pensione derivanti dal trasferimento al regime comunitario dell’equivalente attuariale dei diritti a pensione da lui maturati in Grecia.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato a sopportare l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Risposta interlocutoria dell’amministrazione alla domanda di un funzionario – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Errore scusabile

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione divenuta definitiva alla scadenza dei termini di ricorso. Il fatto di cui trattasi dev’essere idoneo a modificare in maniera sostanziale la situazione di chi intende ottenere il riesame di tale decisione. Inoltre, la persona interessata è tenuta a presentare la sua domanda amministrativa entro un termine ragionevole. L’interesse di quest’ultimo a chiedere l’adeguamento della sua situazione amministrativa a una nuova normativa deve infatti essere contemperato con l’imperativo della certezza del diritto.

(v. punti 32‑36)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (Racc. pag. 3027, punto 14), e 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 10)

Tribunale di primo grado: 25 marzo 1998, causa T‑202/97, Koopman/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑511, punto 24), e 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punto 51)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62)

2.      La comunicazione con cui si rende noto che una domanda presentata ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto è all’esame e che i servizi dell’istituzione interessata non sono ancora pervenuti ad una conclusione definitiva non produce alcun effetto giuridico e non è tale, in particolare, da prolungare i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Non spetta alle parti di una controversia prolungare a loro piacimento i termini previsti dall’art. 91 dello Statuto, termini che sono di ordine pubblico e il cui rispetto rigoroso è tale da garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche.

(v. punto 52)

Riferimento:

Corte: 17 giugno 1965, causa 43/64, Müller/Consiglio (Racc. pag. 474), e 17 febbraio 1972, causa 40/71, Richez-Parise/Commissione (Racc. pag. 73, punti 8 e 9)

3.      La violazione delle norme in materia di termini di reclamo e di ricorso può non condurre al rigetto di un ricorso per irricevibilità nei casi in cui tale violazione sia dovuta ad un errore scusabile da parte del funzionario. La nozione di errore scusabile può tuttavia riguardare solo circostanze eccezionali, in particolare quelle in cui l’istituzione abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che dia prova di tutta la diligenza richiesta da una persona normalmente accorta.

In una situazione in cui l’amministrazione trasmette una risposta interlocutoria poco prima della scadenza del termine di cui all’art. 90, n. 1, dello Statuto, ammettere il carattere scusabile dell’errore commesso dal funzionario equivarrebbe a privare di effetto la giurisprudenza consolidata secondo la quale la comunicazione con cui si rende noto che una domanda è all’esame non produce alcun effetto giuridico e, in particolare, non è tale da prolungare i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e contravverrebbe all’interpretazione restrittiva che occorre dare alla nozione di errore scusabile.

(v. punti 55, 57 e 58)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punto 22)

Tribunale di primo grado: 10 aprile 2003, causa T‑186/01, Robert/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑631, punto 54), e 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 40)