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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Germania) il 24 dicembre 2020 – RO, legalmente rappresentata / Repubblica federale di Germania

(Causa C-720/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Cottbus

Parti

Ricorrente: RO, legalmente rappresentata

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium des Innern, a sua volta rappresentato dal presidente del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dell’esigenza di evitare movimenti secondari imposta dal diritto dell’Unione e del principio generale dell’unità familiare sancito dal regolamento (UE) n. 604/2013 1 , sia opportuno applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento in una fattispecie in cui un minore e i suoi genitori presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro, ma i genitori siano già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, mentre il minore è nato nello Stato membro in cui ha presentato la suddetta domanda.

In caso di risposta affermativa alla questione, se debba omettersi l’esame della domanda d’asilo del minore ai sensi del regolamento n. 604/2013 e adottare una decisione di trasferimento in forza dell’articolo 26 del regolamento, tenuto conto del fatto che, ad esempio, lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 sia applicabile in via analogica, anche nella parte in cui la sua seconda frase dichiari non necessario l’avvio di una specifica procedura di presa in carico del minore più giovane, benché in tal caso sussista il rischio che lo Stato membro ospitante non sia a conoscenza di un’eventuale situazione legittimante l’accoglienza del minore o. rispettivamente, rifiuti, in linea con la propria prassi amministrativa, di applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento medesimo, esponendo così il minore al rischio di diventare un «refugee in orbit» (v. BVerwG, sentenza del 23.06.2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0).

4.    In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione, se una decisione di inammissibilità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE2 possa essere adottata in via analogica nei confronti di un minore che ha presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori.

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1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).

2 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).